AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.68
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00068
rs/cd
Lugano
21 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2001
di
__________,
2.
__________,
contro
la decisione del 5 novembre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 25 maggio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
201.-- mensili a favore del figlio __________ (13 gennaio 1999), con effetto
dal 1° maggio 2000, mentre con provvedimento di medesima data ha respinto la
richiesta di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dal 1°
agosto 2000 l'importo dell'assegno integrativo è stato diminuito a fr. 87.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tale
prestazione è poi stata quantificata in fr. 158.-- a decorrere dal 1° gennaio
2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'annuncio da parte dell'assicurata di un aumento del canone di locazione a
partire dal mese di dicembre 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
la Cassa ha emanato, il 5 novembre 2001, una nuova decisione con la quale
l'ammontare dell'assegno integrativo è stato aumentato a fr. 259.-- a partire
dal 1° dicembre 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Sempre il
5 novembre 2001 l'amministrazione ha nuovamente rifiutato di assegnare
all'assicurata un assegno di prima infanzia in quanto i redditi determinanti
superano le spese riconosciute (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 novembre 2001 __________ e __________ hanno impugnato
la decisione del 5 novembre 2001 della Cassa concernente il rifiuto
dell'assegno di prima infanzia. Essi si sono così espressi:
"
(…)
ci riferiamo alla prestazione familiare mensile per assegno di
prima infanzia con beneficiario nostro figlio __________.
Con la presente facciamo notare che il reddito determinante supera
il limite annuo fissato dalla legge, dal momento che non è ancora stato preso
in considerazione il considerevole aumento di premio della cassa malattia, per
questo motivo vi inviamo un riassunto della famiglia della nuova quota a
partire dal 1 gennaio 2002.
Inoltre nel calcolo della nostra sostanza dove viene menzionato il
nostro libretto di deposito abbiamo notato che l'importo corrisponde a Fr.
7'919.-- il che ormai non è più esatto bensì è di Fr. 1'973.-- potete immaginare
che vestire, nutrire, e permettere una vita normale a un bambino che cresce
giorno per giorno con ogni tipo di necessità del caso comporti delle
spese a volte previste e a volte impreviste.
Quindi vi preghiamo di tenere in considerazione la nostra
richiesta anche perché a partire dall'anno prossimo ci sarà sicuramente anche
un aumento del carovita e per la nostra famiglia, come per tante altre, ci
saranno più spese." (Doc. _)
1.4. Con risposta
15 febbraio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Con istanza del 27 agosto 2001 la signora __________ chiedeva un
riesame dell'assegno integrativo dopo aver ricevuto la notifica d'aumento del
canone di locazione a partire dal 01.12.2001. L'aumento, a seguito della
riduzione del sussidio cantonale, portava l'affitto da fr. 1'118.- a fr.
1'219.- mensili.
Con la decisione contestata la Cassa adeguava l'assegno
integrativo alla nuova situazione aumentandolo a fr. 259.- mensili (fr. 158.-
fino al 30.11.2001). Considerando che nella famiglia vi era un figlio con meno
di 3 anni, parallelamente si rifiutò il riconoscimento dell'assegno di prima
infanzia dal momento che il versamento di un assegno integrativo di fr. 259.-
copriva il fabbisogno familiare.
Nel loro ricorso i coniugi indicano un capitale ridotto e premi
dalla cassa malati più elevati per il 2002.
In sede ricorsuale la Cassa, procedendo alla revisione periodica
del diritto all'assegno integrativo già programmata, ha potuto accertare
l'esistenza di una situazione economica per l'anno 2001, non solo tale da non
consentire il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia come richiesto, ma
modificata da rendere impossibile pure il riconoscimento dell'assegno
integrativo di fr. 259.- mensili.
II reddito del lavoro del marito è infatti aumentato da fr.
45'607.- a fr. 51'296.-. Giova ricordare inoltre che il capitale posseduto è
ininfluente ai fini del diritto all'assegno, la sua redditività scende da fr.
165.- a fr. 105.-. Da ultimo il premio della cassa malati per la copertura
dell'assicurazione base, dedotto il sussidio cantonale, per l'intera famiglia
nel 2002 ammonta a fr. 5'132.-.
Da quanto precede si può tranquillamente affermare che la famiglia
__________ non ha diritto all'assegno di prima infanzia. Nel dicembre 2001 e
nel gennaio 2002 la situazione economica dei ricorrenti non avrebbe
giustificato nemmeno il riconoscimento dell'assegno integrativo come rilevabile
dalla decisione di rifiuto che verrà emessa e valida tuttavia soltanto a
contare dal 01.02.2002." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno di prima infanzia.
L’assegno
di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 24
cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:
" (…)
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI."
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 56 Reg.LAF).
2.3. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi,
almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo
corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. La decisione
impugnata è stata emessa il 5 novembre 2001 e si riferisce al mese di dicembre
2001, per cui a tale provvedimento vanno applicati i nuovi limiti adeguati dal
1° gennaio 2001.
Il
fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dalla madre, dal padre e
da un figlio, è pari a fr. 30'970.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
La
pigione pagata dai ricorrenti ammonta a fr. 1'074.-- mensili. Il canone annuo è
pari, pertanto, a fr. 12'888.--, a cui si aggiungono fr. 1'740.-- annui a
titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Visto che
la somma complessiva di fr. 14'628.-- è inferiore al massimo riconosciuto, la
Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva (cfr.
doc. _).
2.5. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.2.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della
LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di
questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'atto di
ricorso gli assicurati contestano l'importo relativo al premio per
l'assicurazione malattia computato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno
di prima infanzia.
Inoltre
sostengono che la sostanza indicata nel conteggio a titolo di libretto di
deposito non ammonti a fr. 7'919.--, bensì a fr. 1'973.-- (cfr. consid. 1.3.).
Preliminarmente
va rilevato che l'art. 33 cpv. 2 lett. c prevede che l'assegno di prima
infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i
tre anni di età.
Nel caso
di specie __________, nato il 13 gennaio 1999 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), ha compiuto i tre anni il 13 gennaio 2002, per cui gli
assicurati in ogni caso non avrebbero più diritto all'assegno di prima infanzia
a decorrere dal 1° febbraio 2002.
2.7. Per quanto
concerne le modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
osserva che, come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo dell'assegno di
prima infanzia viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi
all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 36 cpv. 3 LAF e 58 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 36 cpv. 3 LAF precisa
infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie il premio di base per il 2000, valido anche per il 2001, senza la
deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 6'459.60 annui (fr. 233.90 premio
mensile per l'assicurata, fr. 233.90 premio per il marito; fr. 70.50 mensili
per il figlio __________; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
ammontano a fr. 419.85 per l'assicurata, a fr. 419.85 per il marito e a fr.
145.50 per ___________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Globalmente
quindi i sussidi sono di fr. 985.20.
In simili
condizioni il premio annuo a carico dei ricorrenti ammonta a fr. 5'475.--, come
computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _).
La
circostanza invocata dai ricorrenti che nel 2002 i premi avrebbero subito un
aumento è irrilevante nel caso in esame, visto che la decisione impugnata
emessa il 5 novembre 2001 si riferisce al mese di dicembre 2001, ovvero a
quando gli importi per il 2002 non erano ancora in vigore.
Al
riguardo è utile segnalare che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STFA del
3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa
C., U 213/01; STFA del 17 aprile 2001 nella casa M., I 591/00; STFA del 22
febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; STFA del 18 settembre 2000 nella causa
S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00; DLA 2000 pag. 74;
DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Per inciso
va comunque osservato che occorrerebbe in ogni caso ancora esaminare se il
premio annuo netto, dedotti i sussidi cantonali, a carico degli insorgenti, nel
2002 è realmente più elevato del contributo a cui essi dovevano far fronte nel
2001.
2.8. Per quanto
attiene alla sostanza, va rilevato che il saldo del conto di risparmio è
effettivamente inferiore all'importo computato dall'amministrazione e ammonta a
fr. 1'973.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia
ciò è ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché la Cassa, già nel
provvedimento impugnato, non ha computato nulla a titolo di sostanza (cfr. doc.
_). Infatti ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC non va conteggiata alcuna
sostanza fino alla quota massima esente, nella fattispecie, di fr. 55'000.-- (cfr.
consid. 2.5.).
Il fatto
che il capitale a deposito sia diminuito comporta però una redditività
inferiore.
Nell'evenienza
concreta comunque, anche nel caso in cui l'interesse sia nullo, ovvero
nell'ipotesi più favorevole agli assicurati, la situazione non muterebbe.
Giusta
l'art. 35 cpv. 3 LAF l'assegno di prima infanzia non è infatti versato se il
suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un
figlio.
La
differenza annua tra le spese riconosciute di fr. 51'073 e i redditi
determinanti, dai quali è stato dedotto l'interesse da libretto di risparmio,
di fr. 50'911.-- (fr. 51'076.-- - fr. 165.--; cfr. doc. _) corrisponderebbe a
fr. 162.--.
Quest'ultimo
importo è chiaramente inferiore all'ammontare mensile dell'assegno di base per
un figlio pari a fr. 183.-- (cfr. art. 16 LAF).
Pertanto,
anche computando un interesse da libretto di deposito pari a fr. 0.--, gli
assicurati non avrebbero diritto a un assegno di prima infanzia.
2.9. Dagli atti
emerge poi che la Cassa ha manifestato l'intenzione di rivedere la decisione
relativa all'assegno integrativo, che sarebbe soppresso dal 1° febbraio 2002
(cfr. consid. 1.4.).
L'amministrazione
ha motivato l'intenzione di emanare tale provvedimento, asserendo che il
reddito da attività lavorativa del marito dell'assicurata è aumentato nel 2001
da fr. 45'607.-- a fr. 51'296.-- (cfr. consid. 1.4.).
Per
quanto attiene alla presente vertenza questa questione può rimanere irrisolta,
visto che comunque già considerando un'entrata di fr. 45'607.-- gli assicurati
non hanno diritto all'assegno di prima infanzia.
In simili
condizioni, dunque, questo Tribunale non può che confermare la decisione del 5
novembre 2001, con la quale la Cassa ha rifiutato agli assicurati l'erogazione
dell'assegno di prima infanzia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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