AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.53
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00053
rs/sc
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 19 luglio 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 20 novembre 1997 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore del figlio __________
(7.8.1990), un assegno integrativo di fr. 463.-- con effetto dal 1° settembre
1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 tale assegno è stato aumentato a fr. 470.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 15 gennaio 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo
di fr. 4'230.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° febbraio al 31
ottobre 2000.
A motivazione
della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
con decisione dell'11 gennaio 2000 la nostra
Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo di fr. 470.-- mensili a
decorrere dal 1. dicembre 1991 considerando che era persona senza attività
lucrativa.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
In data 26 giugno 2000 le trasmettiamo il
formulario di revisione per gli assegni di famiglia che ci viene ritornato il
17 agosto 2000. Dallo stesso abbiamo rilevato che, dal 31 gennaio 2000, è al
beneficio delle indennità di disoccupazione (indennità giornaliera di fr. 101.60).
Nel consegue che per il periodo 1. febbraio 2000
al 31 ottobre 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 4'230.-- come
da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito
dal 01.02.2000 al 31.10.2000 / 9 mesi a fr. 470.-- fr.
4'230.--
Assegno integrativo di dritto (cfr. tabella
allegata):
dal 01.02.2000 al 31.10.2000 / 9 mesi a fr.
0.-- fr. 0.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 4'230.--
Alleghiamo inoltre la decisione negativa di
assegno integrativo dal 1. novembre 2000 computando le indennità di
disoccupazione. (…)" (Doc. _)
1.3. Con sentenza
del 18 maggio 2001 questo Tribunale ha deciso che il ricorso 14 febbraio 2001
inoltrato dall'assicurata dinanzi al TCA, nel quale postulava il condono della
restituzione degli assegni di famiglia, era irricevibile, in quanto
l'amministrazione non aveva emesso una decisione in merito. Pertanto ha
trasmesso gli atti alla Cassa affinché statuisse sul condono (cfr. doc. _).
1.4. Il 19 luglio
2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado
d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli
assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia
citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'iscrizione al
collocamento ed il relativo versamento delle indennità di disoccupazione (fr.
101.60 al giorno).
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave." (Doc. _)
1.5. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 16 agosto 2001, un tempestivo
ricorso nel quale si è così espressa:
"
Nei primi mesi dell'anno 2000, ho dovuto
rivolgermi all'assistenza. Dal mese di marzo ho potuto percepire della
disoccupazione.
Ho dovuto riempire diversi formulari, fotocopiare
ecc… . Quando ho ricevuto il solito formulario dell'assegno integrativo, l'ho
riempito come sempre, senza andar a rileggere il tutto!
Tra il '99 e il 2000 ho dovuto traslocare con mio
figlio di 10 anni da __________ a __________. La convivenza con __________, mi
permetteva di vivere senza pagare l'affitto. Dopo diversi litigi e pestaggi da
parte sua, ero costretta a prendere in affitto un appartamento a fr. 575.--
mensili, senza riscaldamenti solo 1 camino + 1 stufa a gas!
Al 3 settembre inizio la scuola esercenti della
durata di 3 mesi. Costo fr. 6000.--!
Un debito in più!
Non so ancora come faremo a vivere nei prossimi
mesi, dovrò ricorrere un'altra volta all'assistenza.
La mia situazione finanziaria è disastrosa. Non
sono in grado di ridare l'importo da voi citato.
Chiedo un condono totale, se questo non fosse
possibile, bloccate da subito il pagamento dell'assegno integrativo che
percepisco dagli ultimi mesi fr. 194.--." (Doc. _)
1.6. Con risposta
24 agosto 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Dagli atti all'incarto è rilevabile che solo in
occasione della revisione periodica del diritto all'assegno integrativo la
signora _________ informò la Cassa d'essere beneficiaria delle indennità
giornaliere di disoccupazione.
La comunicazione spontanea è tuttavia pervenuta
con grave ritardo (17 agosto 2000) se si pensa che l'indennità era già
percepita dal 31 gennaio 2000. L'omissione di una tempestiva comunicazione di
questo importante mutamento della situazione economica ha provocato l'indebito
di fr. 4'230.--.
A parere della Cassa la tardiva comunicazione è
incompatibile con il riconoscimento della buona fede, soprattutto se si
considera che le decisioni emanate dalla Cassa indicano l'obbligo di notificare
ogni cambiamento della situazione economica." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 4'230.-- che a mente della
Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1° febbraio al 31 ottobre 2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 Reg.LAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente
all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio
p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui
all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti
della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in
esame l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere
dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta che la ricorrente a partire dal 31 gennaio 2000 ha
percepito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La Cassa
nel nuovo conteggio ha computato a titolo di reddito da indennità di
disoccupazione l'importo di fr. 23'360.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Al
riguardo va precisato che l'applicazione del tasso di conversione di 21,7 (cfr.
art. 21, 22 e 23 LADI; 40 OADI) all'importo dell'indennità giornaliera lordo,
in casu, di fr. 101.60 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) permette di
ottenere globalmente sull'arco dell'anno l'importo massimo indennizzabile,
tenuto conto che ogni settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di
disoccupazione (5 indennità giornaliere X 52 settimane = 260 indennità
giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese X 12 mesi = 260,4 indennità;
DTF 111 V 250).
L'importo
considerato dall'amministrazione di fr. 23'360.-- risulta dalla deduzione degli
oneri sociali (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) dall'ammontare lordo
delle indennità giornaliere annue (fr. 101.60 X 21,7 X 12 mesi).
E'
pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia __________ dal 31
gennaio 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata sugli alimenti
ricevuti, l'assegno di base, gli interessi del conto deposito e un reddito da
attività dipendente di fr. 500.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il
calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più
elevato.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore del figlio __________.
Essi vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser,
op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato
tempestivamente l'inizio del percepimento delle indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Questa circostanza avrebbe
permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova
situazione.
L'interessata
sostiene che non ha comunicato la nuova entrata, poiché quando si è annunciata
per il collocamento ha dovuto compilare diversi formulari e allegare della
documentazione fotocopiata, per cui quando ha ricevuto il consueto modulo
relativo all'assegno integrativo non l'ha riletto interamente (cfr. consid.
1.5.).
Alla metà
del mese di agosto 2000 la ricorrente ha trasmesso alla Cassa il formulario di
revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), dal quale si evince che l'assicurata ha percepito delle
indennità giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2.11. Per quanto
concerne il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2000 va osservato che, come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta con le decisioni del 20 novembre 1997 e 11 gennaio 2000 trasmesse alla
ricorrente, che le hanno accordato l'assegno integrativo a favore del figlio
__________ e il relativo aumento, la Cassa cantonale per gli assegni familiari
ha avvertito espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in
quanto autorità competente.
2.12. Va, inoltre
segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission
d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente
de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être
qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr.
consid. 2.7.).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
Dal mese
di febbraio 2000, inoltre, le entrate della famiglia __________ erano aumentate
di un importo superiore all'ammontare mensile degli assegni, che corrispondeva
a fr. 470.-- (cfr. consid. 1.1.). Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto, già
solo per questo fatto, rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava
rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere
utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente
la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in
parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13. La
ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70
Reg.LAF, non ha dunque comunicato fino alla metà del mese di agosto 2000,
quando ha inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di
famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), l'inizio del
percepimento delle indennità di disoccupazione all'organo amministrativo
competente. Pertanto essa, dal 1° febbraio al 31 agosto 2000 (si considera
l'intero mese di agosto 2000, visto che giusta l'art. 38 cpv. 3 LAF l'assegno
integrativo è versato al beneficiario all'inizio di ogni mese), ha senz'altro
violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una
negligenza grave, per cui la buona fede non deve essere ammessa per il periodo
dal 1° febbraio al 31 agosto 2000.
2.14. Differente,
per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi di settembre e ottobre
2000.
In
effetti il 17 agosto 2000 alla Cassa è pervenuto il modulo concernente la
revisione degli assegni familiari (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
nel quale, come visto sopra (consid. 2.10.), l'assicurata ha dichiarato di aver
percepito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
Nonostante
tale informazione, la Cassa ha continuato a versare alla ricorrente l'assegno
integrativo di fr. 470.--.
A
proposito dell’obbligo di informare, sancito agli art. 30 e 41 LAF (cfr.
consid. 2.4.) si rileva che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha
precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato
alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a
tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la
comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e
immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze
l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto
stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui
conosceva le coordinate.
Il TFA ha
inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte
dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività
lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le
prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite
(Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta
Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di
condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La
giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF, che in materia di
restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni
sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
In
concreto l'assicurata ha comunicato alla Cassa il suo nuovo reddito, costituito
dalle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, alla
metà del mese di agosto 2000, tramite l'invio del formulario relativo alla
revisione degli assegni di famiglia. Pertanto dal mese di settembre 2000
l'amministrazione disponeva degli elementi sufficienti atti a mettere in
discussione la legalità della decisione di assegnazione degli assegni
integrativi dell'11 gennaio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e
dunque avrebbe dovuto procedere senza indugio a stabilire l'ammontare preciso
del nuovo reddito, oltre che la data di inizio del versamento delle prestazioni
assicurative (per casi analoghi cfr. STCA del 24 aprile 1999 nella causa K.,
inc. 39.98.80; STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M., inc. 39.01.32).
Per il
periodo 1° settembre - 31 ottobre 2000 deve essere di conseguenza
riconosciuta la buona fede dell'assicurata.
2.15. In simili
condizioni occorre concludere che un eventuale condono può dunque concernere soltanto
gli assegni integrativi percepiti indebitamente dall'assicurata nei mesi di
settembre e ottobre 2000, ad esclusione degli assegni di cui ha beneficiato
durante il lasso di tempo da febbraio ad agosto 2000.
L'incarto
va, di conseguenza, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i
presupposti dell'onere troppo grave e se possa così essere condonata la somma
di fr. 940.--, corrispondente agli assegni percepiti a torto nei mesi di
settembre e ottobre 2000 (fr. 470.-- X 2 mesi).
Per
quanto attiene all'importo di fr. 3'290.--, relativo al periodo febbraio-agosto
2000 (fr. 470.-- X 7 mesi), esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che
non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.13.),
primo presupposto per ottenere il condono.
2.16. A titolo
abbondanziale va segnalato che l'assicurata nella domanda di condono ha
indicato, se non fosse possibile il condono e visto che non è in grado di
restituire l'importo richiesto, di bloccare il versamento dell'assegno
integrativo di fr. 194.-- che le è stato assegnato a partire dal 1° aprile 2001
con decisione 19 giugno 2001 (cfr. consid. 1.5. e doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Al
riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della
ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque
oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene
(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- E'
riconosciuta la buona fede di __________ per il periodo dal 1° settembre al 31
ottobre 2000.
Di
conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la
restituzione dell'importo di fr. 940.-- e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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