Appeals struck out after withdrawal and reconsideration

39.2001.42Altro tribunale14 nov 2001Withdrawn

Sintesi

The appellant filed appeals against two decisions of the Ticino family allowance fund. Before filing its response, the fund reconsidered and issued four new decisions on 5 November 2001, fully accepting the appeal requests and annulling the challenged decisions. The appellant then withdrew the appeals in writing. The Cantonal Insurance Court therefore removed the matters from its docket as moot and ordered that no fees or costs be collected.

Regest

Art. 3a cpv. 1 of the cantonal procedure law for social-insurance appeals; reconsideration by the administrative authority and withdrawal of the appeal: where the authority, before sending its response, re-examines the contested decision and entirely grants the appellant’s conclusions by issuing a new decision, and the appellant subsequently withdraws the appeal, the proceedings become devoid of object and are to be struck from the roll. In such a situation, no court fees or costs are levied (consid. relevant).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 39.2001.42

Data decisione, Autorità: 14.11.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00042+43

dc/gm

Lugano 14 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visti i ricorsi del 25 maggio 2001 interposti da

__________,

contro

le decisioni del 2 maggio 2001 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 5 novembre 2001 quattro nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 13 novembre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa;

rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;

decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

  2. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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