AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.37
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00037
rs/nh
Lugano
26 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2001 di
__________,
contro
la decisione del 8 marzo 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni del 14 settembre 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari
(di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
470.-- mensili a favore della figlia __________ e un assegno di prima infanzia
di fr. 1'440.--, a decorrere dal 1° settembre 1999 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
1.2. La Cassa,
con decisione dell'8 marzo 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire
l'importo di fr. 10'080.-- percepito indebitamente a titolo di assegni di prima
infanzia nel periodo dal 1° settembre 1999 al 31 marzo 2000.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
(…)
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 1.
aprile 1999 ci aveva notificato di vivere con la figlia __________.
In data 21 marzo 2000 il Servizio sociale di
__________ ci aveva trasmesso la decisione della Delegazione tutoria di
__________ datata 8 giugno 1999 che le decretava la privazione della custodia
parentale di __________. Quest'ultima era infatti stata affidata ai nonni.
Secondo l'articolo 31 lett. b) LAF il genitore
domiciliato nel cantone ha diritto all'assegno di prima infanzia se si occupa
della cura del figlio. Ha la cura del figlio il genitore che se ne occupa
concretamente e personalmente (cfr. art. 43 cpv. 1 Regolamento LAF).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. settembre
1999 al 31 marzo 2000 non aveva diritto all'assegno di prima infanzia e
pertanto l'importo percepito di fr. 10'080.- (7 mesi a fr. 1'440.-) dovrà
essere restituito.
La informiamo che l'assegno integrativo per il
citato periodo rimane invariato." (Doc. _)
1.3. In data 11
aprile 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espressa:
"
Mi riferisco alla decisione dell'8 marzo 2001
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni
familiari e alla richiesta di restituzione dell'Assegno di prima infanzia
accordatomi dal 01.09.1999 al 30.03.2000, pari a un totale di
fr. 10'080.-.
Segnalo di essere entrata alla Comunità
terapeutica "Centro residenziale a medio termine" di __________ I'8
novembre 1999. Quindi, nonostante la decisione di privazione della custodia
parentale su mia figlia __________ datata 08.06.1999, mi sono occupata
personalmente dell'accudimento di mia figlia fino all'8 novembre 1999, data
dell'inizio effettivo dell'affidamento di __________ ai nonni.
Contesto quindi una parte della somma da
restituire, che dovrebbe ammontare a mio avviso a fr. 6'840.- circa: fr.
10'080.- dedotto fr. 3'240.- pari all'assegno mensile per settembre, ottobre e
fino all'8.11.1999." (Doc. _)
1.4. Il 28
gennaio 2002, dopo che le era stata concessa una proroga (cfr. doc. _), la
Cassa ha inviato la risposta di causa, con la quale ha proposto di respingere
il gravame e ha osservato:
"
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i
seguenti punti:
a) il Servizio sociale di __________ con rapporto del 9 marzo 1999
proponeva, in considerazione dei gravi problemi di tossicodipendenza dei
genitori, I'allontanamento di __________ dal contesto familiare.
b) la Delegazione tutoria del Comune di __________, sulla scorta
del citato rapporto, con risoluzione dell'8 giugno 1999 ha provvisoriamente
privato la signora __________ della custodia parentale sulla figlia __________,
collocandola presso l'Istituto Culla __________;
c) con risoluzione del 31 agosto 1999 la stessa Delegazione ha
risolto, dopo aver concesso ai nonni materni di accogliere __________ per il
periodo estivo, di collocarla come soluzione intermedia presso di loro in
attesa di disporre della valutazione finale del Servizio medico-psicologico
incaricato di esprimersi sulla capacità genitoriale della signora __________,
rispettivamente su una futura adeguata sistemazione per la bambina;
d) in data 5 aprile 2000 il Servizio medico-psicologico ha
rilasciato il rapporto dal quale si evince che la signora __________ andava
allora considerata incapace di espletare le sue funzioni genitoriali, in
quanto, se pur valida sul piano relazionale con la figlia, ella non riusciva a
cambiare vita e quindi a risultare affidabile. II Servizio rilevava in
particolare che la bambina veniva lasciata in custodia presso i nonni materni,
sarebbe stato opportuno procedere alla nomina di un curatore educativo che
oltre a seguire l'evoluzione della bambina poteva anche svolgere opera di
mediazione tra la signora __________ ed i suoi genitori, considerata la grande
conflittualità tra essi esistente.
La Commissione tutoria regionale 12, con sede a
__________, è subentrata nel frattempo alla Delegazione tutoria di __________.
Ha provveduto a sentire la signora _________ e i nonni. All'occasione degli
incontri si è potuto rilevare che attualmente la mamma di __________a lavora a
tempo pieno da quasi un anno, ma è tuttora in cura metadonica. Di __________ si
occupano i nonni, da ormai quasi 2 anni, ma la mamma la vede regolarmente. La
signora __________ non è di principio contraria alla custodia dei nonni sulla
piccola, ma accusa divergenze di vedute sui metodi d'educazione adottati,
rispettivamente teme che i genitori le mettano contro la piccola parlando di
lei in malo modo. Essa chiede in definitiva di essere aiutata a superare i suoi
problemi per poter in futuro occuparsi personalmente della piccola. I nonni dal
canto loro temono per il benessere di __________ non avendo molta fiducia nelle
intenzioni di __________ di rompere definitivamente con il passato. E' per
questo che vedrebbero come soluzione migliore il definitivo affidamento della
piccola a loro.
Dopo l'accertamento della situazione di fatto la
Commissione tutoria regione 12, sede di __________, volendo dare ancora
un'ulteriore occasione alla mamma, non ha voluto decidere in modo definitivo ed
ha stabilito quanto segue:
-
La signora __________ è privata della custodia parentale su
__________;
-
__________ viene lasciata in custodia dai nonni materni,
signori __________ e __________, per tempo indeterminato e fintantoché questa
commissione non adotterà un'altra misura, considerato lo stato di salute della
madre.
-
Alla madre __________ è riconosciuto un diritto di visita
settimanale, ovvero ogni sabato per tutto il giorno. Non le viene preclusa la
possibilità di vedere la figlia anche infrasettimanalmente, comunque previo
avviso e accordo telefonico con i nonni.
Dalla situazione sopra descritta e tenuto conto
delle decisioni prese, prima dalla Delegazione tutoria di __________ ed in
seguito dalla Commissione tutoria regionale 12, la Cassa ha il pieno
convincimento che l'assegno di prima infanzia per il periodo dal 1. settembre
1999 al 31 marzo 2000 non era dovuto in quanto la ricorrente non si occupava
concretamente e personalmente della figlia. I nonni svolgevano questa funzione
avendone la custodia giuridica e di fatto."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di fr.
10'080.-- percepiti a torto a titolo di assegni di prima infanzia dal 1°
settembre 1999 al 31 marzo 2000.
In
proposito la Cassa sostiene che l'assicurata è tenuta a risarcire l'assegno di
prima infanzia erogatole, in quanto nel periodo citato, a seguito della
privazione provvisoria della custodia parentale da parte della Delegazione
tutoria di __________, essa non aveva più la cura della figlia (cfr. consid.
1.2.).
La
ricorrente per contro ha asserito che, nonostante i provvedimenti emanati dalla
Delegazione tutoria, essa si è occupata della bambina fino all'8 novembre 1999,
quando è entrata nella comunità terapeutica "Centro residenziale a medio
termine" di __________. Di conseguenza essa ritiene che debba restituire
unicamente gli assegni percepiti dall'8 novembre 1999 al 31 marzo 2000 (cfr.
consid. 1.3.).
L’assegno
di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 31
LAF prevede per le famiglie monoparentali in particolare che
" 1 Il genitore domiciliato nel Cantone
ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa
oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito
disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali
obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett. c).
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 56 Reg.LAF).
2.3. Per l’art.
37 LAF
" 1 L'assegno di prima infanzia deve
essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito
disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
L'art. 59 Reg.LAF prevede:
"
In caso di modifica dell'assegno integrativo ai
sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è
conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso.
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle
disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal tenore
del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente
all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio
p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
Per quanto non
previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs- recht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa, come visto (cfr. consid.
2.2.), sostiene che l'assicurata, allorché ha iniziato a percepire gli assegni
di prima infanzia, il 1° settembre 1999, non aveva più la cura della figlia a
seguito delle decisioni di privazione provvisoria della custodia su _________
emesse dalla Delegazione tutoria di _________ l'8 giugno 1999, rispettivamente
il 31 agosto 1999.
Tali
provvedimenti, inoltre, non sono stati comunicati tempestivamente
all'amministrazione dalla ricorrente.
L'assicurata,
dal canto suo, ha affermato di essersi occupata della figlia fino alla sua
entrata nella comunità terapeutica "Centro residenziale a medio
termine" di _________, e meglio fino all'8 novembre 1999. Pertanto chiede
di non dover restituire gli assegni percepiti dal 1° settembre 1999 all'8
novembre 1999.
Per
inciso giova rilevare che è stata ordinata soltanto la restituzione degli
assegni di prima infanzia, in quanto gli assegni integrativi sono stati erogati
all'assicurata a giusta ragione.
Infatti,
secondo la dottrina e la giurisprudenza relativa al concetto di custodia del
diritto civile i genitori dispongono della custodia di fatto del figlio in
quanto detentori dell’autorità parentale. In base a tale diritto stabiliscono
se tenere il figlio presso di sé oppure affidarlo a terzi (Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, Berna 1994, p. 176). La custodia di fatto va quindi
considerata un aspetto dell’autorità parentale e viene determinata dal genitore
che detiene questa autorità, il quale, può cedere di fatto la custodia (DTF 111
II 9 consid. 5).
Egli può
anche esserne privato in applicazione delle misure a protezione del minore
previste dagli art. 307-311 CC.
Secondo
la dottrina la custodia “giuridica” per contro è irrinunciabile e non
trasferibile (Hegnauer, op. cit. p. 177); essa decade quindi unicamente nel
caso in cui l’autorità parentale viene tolta (Hegnauer, op. cit. p. 178).
Ai sensi
delle disposizioni del codice civile, quindi, anche nel caso in cui la custodia
effettiva viene trasferita a terzi, quella giuridica rimane al detentore
dell’autorità parentale.
Ora, una
delle condizioni da adempiere per avere diritto agli assegni integrativi è
proprio il fatto di avere la custodia sul figlio (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a
LAF).
In una
sentenza del 1° marzo 1999 nella causa G. (inc. 39.98.28), il TCA ha stabilito
che la disposizione relativa alla custodia, introdotta nel regolamento della
LAF, secondo la quale "il genitore ha la custodia del figlio se questo
soggiorna, di regola, in istituto o presso terze persone e torna periodicamente
in famiglia" (art. 8a Reg.LAF) e valida per l'assegno di base, deve essere
applicata pure all'assegno integrativo.
La
nozione di custodia deve dunque essere interpretata in modo conforme al diritto
civile (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 124 V 64; DTF 121 V 128; SZS
2000 pag. 536; D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi aperti", in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000, pag. 131).
Nell'evenienza
concreta con le decisioni dell'8 giugno 1999 e del 31 agosto 1999 la
Delegazione tutoria ha privato la ricorrente solamente della custodia di fatto
sulla figlia ai sensi dell'art. 273 CC, lasciandole invece l'autorità parentale
ex art. 296 segg. CC e quindi la custodia giuridica.
Di
conseguenza l'assicurata aveva diritto agli assegni integrativi.
Al
riguardo va segnalato, che nel Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla
prima revisione della legge sugli assegni di famiglia il Consiglio di Stato
propose di abrogare il presupposto della custodia, il quale contiene, come
visto, due aspetti: quello giuridico (il diritto di custodia) e quello pratico
(la custodia di fatto) che possono entrare in conflitto fra di loro,
sostituendolo con quello della coabitazione con il figlio (cfr. Messaggio
citato, p.ti 4.2.3.1.2.; 4.3.1.1. e il nuovo art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
del disegno di legge concernente la modifica della LAF).
2.8. Come esposto
sopra (cfr. consid. 2.2.), i presupposti da realizzare da parte di una famiglia
monoparentale per beneficiare dell'assegno di prima infanzia secondo l'art. 31
LAF sono i seguenti:
-
il
genitore deve avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
-
il
genitore si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività
lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
-
il
reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali
obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Nel caso
di specie è litigiosa la condizione relativa alla cura del figlio (cfr. art. 31
lett. b LAF).
L'art. 33
cpv. 1 lett. b LAF prevede che il diritto all'assegno si estingue allorquando
il genitore che si occupa della cura del figlio lo affida a terzi per più di
mezza giornata sull'arco di un singolo giorno lavorativo.
Ai sensi
dell'art. 43 Reg.LAF poi ha la cura del figlio il genitore che se ne occupa
concretamente e personalmente.
Nella
sentenza dell'11 maggio 1998 nella causa C., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 52
segg., questa Corte ha stabilito che non è dato il diritto all'assegno di prima
infanzia se il figlio è collocato in asilo nido e non è curato direttamente
dalla madre (cfr. D. Cattaneo, art. cit., pag. 133).
L'assicurata
non ha contestato la circostanza che per avere diritto agli assegni di prima
infanzia è indispensabile accudire in prima persona il figlio, bensì ha
asserito che, di fatto, prima della sua entrata nella comunità di _________ l'8
novembre 1999, essa si è sempre occupata di _________.
Tuttavia
l'8 giugno 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha decretato nei confronti
dell'assicurata, quale misura provvisionale, la privazione della custodia
parentale sulla figlia __________. La bambina è stata affidata temporaneamente
all'Istituto Culla __________.
Tale
decisione è stata così motivata:
"· il
rapporto personale 09.03.1999 del Servizio Sociale di Lugano informava sulla
difficile situazione personale della signora _________;
· la
signora _________ è stata collocata con sua figlia _________ in data 11 maggio
1999 presso l'Istituto culla __________;
· la
signora _________ si è allontanata dalla Culla ________ in data 4 giugno 1999,
senza motivazione e non facendo più ritorno;
· la
bambina __________ si trova ora in vacanza con la nonna e farà ritorno alla
Culla __________ il 20 giugno 1999;
· la
signora __________ non ha dato più sue notizie né si è informata sulla
situazione e sullo stato di salute di sua figlia __________;
· i nonni
materni, tramite lettera alla Delegazione Tutoria, segnalano una forte
preoccupazione sulla situazione della figlia signora __________." (Doc. _
agli atti dell'amministrazione)
La
medesima autorità, il 31 agosto 1999, ha poi emanato un'ulteriore risoluzione,
con la quale ha confermato la privazione della custodia, attribuendo la
custodia effettiva di _________ alla nonna materna.
La
Delegazione tutoria si è così espressa:
"
La Delegazione, con risoluzione dell'8 giugno 1999,
privava la signora _________ della custodia parentale sulla figlia _________.
La stessa, con risoluzione del 9 luglio 1999, in
via eccezionale e sentito il parere del Servizio medico-psicologico di
________, decideva di accettare la richiesta dei nonni materni di accogliere
_________ presso di loro per il periodo estivo e più esattamente dal 16 luglio
al 30 agosto 1999. Ai nonni materni veniva richiesto l'indirizzo esatto del
luogo di villeggiatura al mare e si comunicava agli stessi che la bambina doveva
essere riconsegnata alla Culla _________ entro le ore 17.00 di lunedì 30 agosto
1999.
Durante il soggiorno all'estero la madre di
__________, signora __________, ha potuto raggiungere la figlia e rimanere con
lei e con i nonni materni per un periodo di circa tre settimane.
Attualmente ___________ alloggia con suo padre,
___________, presso il domicilio dei genitori a __________.
Con un rapporto del 30 agosto 1999 il Servizio
medico-psicologico di _________ ci segnala che la signora ___________ sarebbe
interessata ad essere collocata presso un Centro terapeutico in grado di
accogliere madri con problemi di tossicodipendenza ed i loro bambini. Questo
affinchè _________ e la madre abbiano l'opportunità di restare insieme ma, in
considerazione delle difficoltà manifestate dalla signora _________, ciò deve
per ora essere fatto in un luogo in cui del personale specializzato apporti il
sostegno adeguato.
Il Servizio medico-psicologico ha iniziato a
cercare, con l'ausilio degli uffici specifici, l'istituzione esistente più
idonea ad accoglierle. Fra ca. 15 giorni è stato fissato un appuntamento con la
madre e il nonno, alfine di verificare cosa è possibile realizzare a questo
proposito.
Inoltre sulla base degli elementi riscontrati da
una prima valutazione da parte dello stesso Servizio e con l'accordo delle
parti, si sta tentando di definire un progetto a medio-lungo termine (minimo un
anno) che coinvolgerebbe __________ e la madre _________.
Nel caso non esistesse una soluzione di questo
tipo, sarà necessario rivalutare il progetto, soprattutto per quello che
riguarda un eventuale affidamento di __________." (Doc. _ agli atti
dell'amministrazione)
Emerge
poi dagli atti che pure di fatto la ricorrente, dal mese di giugno 1999, non si
è più occupata personalmente della figlia. Infatti già il 4 giugno 1999 essa si
è allontanata dall'Istituto Culla __________, dove era stata collocata insieme
alla bambina l'11 maggio 1999, lasciandovi tuttavia la figlia (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Nel mese
di giugno 1999 la piccola ________ è stata poi portata al mare dai nonni che si
sono occupati della sua cura. L'assicurata ha raggiunto la figlia per alcune
settimane, ma sempre in presenza dei suoi genitori. In seguito, nel mese di
agosto 1999, _________ è rimasta al mare con la nonna, mentre la ricorrente è
rientrata in Svizzera con suo padre (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). A tutt'oggi sono i nonni ad accudire la bambina (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
In simili
condizioni occorre concludere che l'assicurata, a decorrere dal mese di giugno
1999, oltre che essere stata privata della custodia di fatto sulla figlia, non
ha in concreto più accudito la sua bambina.
Essa
inoltre non ha avvisato la Cassa né delle decisioni emanate dalla Delegazione
tutoria, né del mutamento intervenuto in merito alle persone che curano
personalmente _________.
La Cassa
per contro, in virtù degli art. 41 LAF e 70 Reg.LAF, deve essere informata dal
titolare del diritto all'assegno sui "cambiamenti rilevanti per il
diritto" (cfr. consid. 2.4.).
Di
conseguenza la ricorrente, non adempiendo uno dei requisiti per avere diritto
agli assegni di prima infanzia, e meglio non occupandosi più della cura di sua
figlia ex art. 31 lett. b LAF, ha effettivamente percepito indebitamente tali
assegni.
La Cassa
poteva dunque emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse
del riesame (cfr. consid. 2.6.).
L'ordine
di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a critiche nemmeno per
quanto concerne la sua quantificazione, poiché l'importo da risarcire di fr.
10'080.-- è corretto.
L'assicurata
ha infatti percepito a torto, a titolo di assegno di prima infanzia, l'importo
mensile di fr. 1'440.-- per 7 mesi, più precisamente dal mese di settembre
1999, data di inizio dell'erogazione dell'assegno, al mese di marzo 2000,
quando l'amministrazione è stata informata dal Servizio sociale di __________
delle decisioni di privazione provvisoria della custodia (cfr. consid. 1.2.).
Alla luce
di tutto quanto precede, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli
assegni di prima infanzia e vista la correttezza dell'importo chiesto in
restituzione, il TCA deve confermare l'ordine di restituzione emesso l'8 marzo
2001.
2.9. A titolo
abbondanziale va rilevato che nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima
revisione della legge sugli assegni di famiglia il Consiglio di Stato propone
di abolire il presupposto della cura del figlio. L'assegno di prima infanzia
potrà quindi essere accordato, sempre che vi sia nel nucleo familiare almeno un
figlio al di sotto dei 3 anni di età, che il genitore sia domiciliato nel
Cantone al momento della richiesta da almeno tre anni e che le condizioni
economiche della famiglia lo permettano, anche se è una terza persona
(mamma-diurna, baby-sitter, ragazza alla pari, asilo-nido o altro) ad occuparsi
del bambino durante la giornata (cfr. p.ti 4.3.1.2.2.; 4.3.6.2. del Messaggio e
nuovi art. 31 e 32 del disegno di legge concernente la modifica della LAF).
Tuttavia, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), il Governo cantonale ha
suggerito di introdurre la nozione di coabitazione con il figlio per poter
accedere al diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia, invece della
custodia. Pertanto la nuova proposta implica sì che la cura diretta del figlio
non sia più necessaria durante la giornata, ma anche che ogni sera, salvo le
occasionali eccezioni di rito (ad esempio pernottare di quando in quando presso
i nonni o altri parenti, ecc), il figlio debba rientrare presso i suoi genitori
(cfr. p.ti 4.3.1.1.; 4.3.1.2.2 del Messaggio).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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