AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.33
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00033
RS/tf
Lugano
12 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 19 febbraio 2001 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 13 gennaio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
470.-- mensili a favore del figlio __________ (16.04.1998) e un assegno di
prima infanzia di fr. 372.-- al mese, a decorrere dal 1° ottobre 1999 (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 19 febbraio 2001 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di
fr. 10'946.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° novembre 1999 al 30
novembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Inoltre
con ulteriori quattro decisioni emanate il 19 febbraio 2001 l'amministrazione
ha rifiutato l'erogazione all'assicurata dell'assegno integrativo e di prima
infanzia dal 1° dicembre 2000, rispettivamente dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
1.3. In data 21
marzo 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale postula:
"
- Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1. L'Ordine
di restituzione 19 febbraio 2000 è annullato e alla ricorrente è concesso un
assegno integrativo supplementare/assegno di prima infanzia di fr. 992.25 per
il periodo dal 1.11.1999 al 30.11.2000.
1.2. L'assegno
integrativo dal 01.12.2000 da rifondere alla ricorrente ammonta a fr. 5'634.--,
mentre l'assegno di prima infanzia ammonta a fr. 5'385.90.
1.3. Gli
atti sono ritornati alla Cassa affinché si determini sull'importo da concedere
alla ricorrente a titolo di assegni integrativi e assegni di prima infanzia a
far tempo dal 16.04.1998 al 31 ottobre 1999.
-
Alla ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria, con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________.
-
Al
ricorso è concesso effetto sospensivo.
-
Protestate
eventuali tasse, spese e ripetibili." (Doc. _ pag. 6-7)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
- L'art. 3b della Legge federale sulle
prestazioni complementari
(LPC),
a cui rinvia l'art. 24 cpv. 1 lett. c. LAF, entrato in vigore con la terza
revisione delle PC il 1. gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si
compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno e, per quanto qui interessa, ammonta al massimo a fr. 24'435.-- (minimo
fr. 22'035.--) per i coniugi, mentre per i figli almeno fr. 7'745.-- e al massimo
fr. 8'545.--.
Ora, nel caso in
esame, tenendo conto del massimo erogabile giusta l'art. 3b, risulta un
fabbisogno complessivo della famiglia di fr. 32'980.-- (da notare che gli
importi previsti dalla Legge non sono adeguati al rincaro da diversi anni per
cui si giustifica computare l'ammontare massimo), anziché i fr. 30'120.--
indicati nella decisione querelata.
Per quanto attiene
alla pigione di un appartamento e alle relative spese accessorie, in caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, queste ultime devono
essere tenute in considerazione (art. 3b LPC).
E' infatti esplicito
l'art. 3b cpv. 1 lett. b CPC, laddove dispone che occorre considerare la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. Notisi che l'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 fissa l'ammontare massimo da riconoscere per la pigione,
ma non completa le spese accessorie, che sono pertanto da aggiungere!
L'importo per spese
di pigione quindi, escluse le spese accessorie, assomma per i coniugi e le
persone con figli a fr. 13'800.-- annui; a detto importo comunque, come detto,
occorre ancora aggiungere quello delle spese accessorie che, nel caso concreto,
ammontano a fr. 1'286.50 all'anno e non sono tenute in considerazione dalla
Cassa.
Da ultimo, per quanto attiene
aIl'assicurazione malattia, l'importo considerato dalla Cassa è di fr. 879.‑,
mentre __________ paga mensili fr. 163.40 (doc. _), __________ fr. 17.40 al
mese e, infine, __________ fr. 35.40, donde un importo complessivo famigliare
di fr. 216.20, per cui annui fr. 2'594.40.
Di conseguenza, il fabbisogno,
rispetto a quanto ritenuto nella tabella di calcolo dalla Cassa assomma a annui
fr. 50'660.90 (fr. 30'120.‑ + fr. 13'800.‑ + fr. 1'286.50 + fr.
2'594.40).
- Per quanto attiene al salario considerato, come risulta dal
certificato per la dichiarazione di
imposta di cui al doc. _, quello netto percepito dal marito della ricorrente,
per l'anno 2000, assomma a fr. 39'574.‑, al quale occorre però dedurre
fr. 2'196.‑ di assegno di base previsto alla cifra 318, donde mensili fr.
37'378.‑.
In proposito, in detto importo, non
vanno però considerati il rimborso spese per annui fr. 6'000.‑, pari a
mensili fr. 500.‑. Infatti, il marito della ricorrente lavora a
__________ e vive a __________ e per l'esercizio della professione di gerente
di un __________ necessita dell'autoveicolo per le commissioni, trasferte,
acquisti merce, ecc.. L'importo forfetario di fr. 500.‑ al mese è appunto
corrisposto per il recupero di tali spese.
Ora, se si considera l'autoveicolo, è
notorio che quest'ultimo costi già più del rimborso spese di fr. 500.‑.
Le spese del veicolo sono le seguenti:
‑ fr. 539.‑ annui per l'imposta di circolazione,
donde mensili fr. 45.‑
(doc. _);
‑ fr. 704.90 ogni 6 mesi per l'assicurazione, donde mensili
fr.
117.50 (doc. _);
‑ fr. 620.‑ per le spese di manutenzione (doc.
_), donde
mensili fr. 51.70;
‑ fr. 285.60 di benzina per 2 mesi (doc. _), donde
mensili fr.
192.80;
‑ fr. 252.‑ tassa Touring Club, donde mensili
fr. 21.‑‑, per cui
complessivamente fr. 428.‑‑.
Quanto sopra senza considerare
l'ammortamento del veicolo mensilmente stimato in fr. 1'000.‑ al mese.
Ma non è tutto, proprio per la
peculiarità del lavoro svolto dal marito della ricorrente, che come detto si
occupa della gestione del __________, egli deve pure utilizzare il cellulare in
quanto deve essere raggiungibile in ogni momento. In proposito, l'importo annuo
ammonta a fr. 1'505.‑ donde mensili fr. 125.‑ (doc. _).
Ma non è ancora tutto, perché il
marito, sempre per la professione svolta, deve pasteggiare sovente fuori casa,
pasti naturalmente a suo carico (anche per tale motivo gli vengono rifusi
mensili fr. 500.‑ di rimborso spese); ne segue che, ritenendo un importo
per pasto di fr. 7.(come a tabella del calcolo del minimo di esistenza agli
effetti dei diritto esecutivo di cui al FUCT 2120001, pag. 74), importo
quest'ultimo già ridotto, se solo si pensa che un pasto costa notoriamente di
più, occorre ancora aggiungere almeno fr. 150.‑ al mese a tale titolo.
Di conseguenza, da quanto sopra,
appare in maniera incontrovertibile che l'importo di annui fr. 6'000.‑
rifuso dal datore di lavoro per rimborso spese al marito della ricorrente, non
gli copre queste ultime neppure in minima parte.
Ne discende che detto importo non va
pertanto considerato nel reddito del marito.
Infine, la Cassa ha calcolato
erroneamente l'interesse del libretto e del deposito di risparmio, che ammonta
a annui fr. 67.‑‑.
Visto quanto precede il reddito da
considerare è di fr. 39'641.‑(fr. 67.‑‑ + fr. 37'378.‑‑
- Per i motivi suddetti il fabbisogno ammonta a fr. 50'660.90 a
fronte di un reddito, comprensivo
dell'assegno di base, di fr. 39'641.‑‑, donde gli assegni dovuti
dovrebbero essere di annui fr. 11'019.90. L'assegno integrativo deve quindi
essere corretto nel massimo erogabile, ossia fr. 5'634.‑‑, mentre
l'assegno di prima infanzia per l'importo di fr. 5'385.90. I predetti assegni
sono quindi di mensili fr. 918.35.
Di conseguenza, la Cassa deve
rifondere alla ricorrente la differenza di fr. 992.25 (13 mesi: fr. 11'938.25 ‑
assegni percepiti di fr. 10'946).
- Per i motivi teste citati, con il presente gravame si
impugnano
pure le risoluzioni 19 febbraio 2001
in cui la Cassa nega sia l'assegno integrativo che quello di prima infanzia e
si postula la concessione di quanto espresso al considerando precedente.
- Nella
denegata e contestata ipotesi in cui questo Tribunale non aderisse a quanto
sopra, si precisa quanto segue.
Giusta l'art. 39 cpv. 2 LAF, il
diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno
giovani in formazione o giovani invalidi, si estingue cinque anni dopo la fine
del mese per il quale la prestazione era dovuta.
Ora, se si considera il reddito
percepito dalla famiglia della ricorrente a far tempo dalla nascita del figlio
___________, segnatamente quello di cui alle precedenti decisioni del 13
gennaio 2000, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla percezione di assegni di
importi ben maggiori a quanto erogato dalla Cassa, rispettivamente non concesso
perché la ricorrente non aveva presentato la domanda.
Si oppongono quindi in compensazione a
quanto richiesto dalla Cassa tutto quanto dovuto alla ricorrente a tale titolo,
ritenuto che l'incarto dovrà essere ritornato all'Autorità di prime cure
affinché giudichi sulla differenza ancora dovuta alla ricorrente dal 16.04.1998
(nascita di ________).
- Ma non è tutto, non è tutto perché il diritto agli assegni è
soggetto
a revisione periodica (art. 40 LAF).
Ora, secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC
AVS‑AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di
famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il
conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto
nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio
dell'anno per cui è assegnata la prestazione.
In tal senso, era esatta la decisione
in cui venivano concessi gli assegni e, nell'ambito della revisione, andava se
del caso rifiutato l'assegno per il periodo successivo‑futuro (fondandosi
sul reddito conseguito negli ultimi 12 mesi), ma è arbitrario chiedere, in
aggiunta, come fatto dalla Cassa, la restituzione di quello già erogato, in
quanto l'importo non è stato indebitamente percepito (si fondava infatti sul
reddito precedentemente conseguito). Ciò a maggior ragione se si considerano le
circostanze esposte al considerando precedente.
Infatti a torto nella decisione
querelata il reddito percepito durante un anno civile viene considerato per ben
2 annuità di assegni, ciò che è assurdo anche da un profilo logico!!!
Oltretutto la ricorrente, così
richiesta dalla Cassa al momento della revisione periodica, ha informato
compiutamente quest'ultima sulle modifiche intervenute.
- La ricorrente non è manifestamente in grado di sopperire alle
spese di causa, il tutto e meglio
come risulterà dal certificato municipale che verrà prodotto in seguito e si
chiede di porre quest'ultima al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Infatti, il fabbisogno della famiglia
__________ assomma a fr. 5'024.85, come al conteggio seguente:
-
fr. 1'550.-- minimo vitale LEF (cfr. FUCT 2/2001,
pag. 73)
-
fr. 952.-- minimo vitale __________ secondo le
tabelle di
Zurigo, buon punto di riferimento
per il Ticino (fr.
1850.-- - fr. 660.-- per le cure e
l'educazione,
ridotto del 20% per il minor costo
della vita in Ticino
rispetto a Zurigo);
-
fr. 1'150.-- pigione (doc. _);
-
fr. 107.20 spese accessorie (doc. _);
-
fr. 216.20 Cassa malati famiglia (cfr. supra sub.
2);
-
fr. 45.-- imposta di circolazione (doc. _);
-
fr. 117.50 per l'assicurazione auto (doc. _);
-
fr. 51.70 per le spese di manutenzione (doc. _);
-
fr. 192.80 di benzina (doc. _);
-
fr. 21.-- tassa Touring Club (doc. _);
-
fr. 125.-- telefono (doc. _);
-
fr. 150.-- pasti fuori casa;
-
fr. 256.90 imposte (doc. _);
-
fr. 8.35 tassa rifiuti (doc. _);
-
fr. 20.20 economia domestica (doc. _);
-
fr. 11.-- RC privata (doc. _);
-
fr. 50.-- assicurazione vita (doc. _);
fr. 5'024.85 fabbisogno totale
Da notare che a quanto sopra occorre
ancora aggiungere l'ammortamento dell'autoveicolo di almeno fr. 1'000.‑‑
mensili.
Il reddito totale netto, compreso il
rimborso spese, già computato nel fabbisogno e gli assegni di base, assomma a
fr. 45'574.‑‑, donde mensili fr. 3'797.‑‑. Ne risulta
che la famiglia ___________ vive in stato di indigenza.
- Dato che la ricorrente non ha denaro da restituire allo
Stato, si
chiede che al presente ricorso venga concesso l'effetto
sospensivo.
- Quali prove si propongono le seguenti:
‑ richiamo incarto dell'istituto delle assicurazioni
sociali;
‑ richiamo incarto fiscale
relativo alla famiglia _____________ a
far tempo dalla nascita dei figlio
_________ (segnatamente dei
certificati di salario, ivi
contenuti);
Dopo aver acquisito gli atti, si
chiede di averne accesso e di poter replicare, in ossequio al diritto di essere
sentito." (Doc. _)
1.4. Con scritto
del 23 marzo 2001 l'avv. __________ ha rilevato:
"
(…) ritenuto che l'effetto sospensivo è
automatico e che la Cassa non ha tolto quest'ultimo, ritiro l'istanza
presentata in tal senso." (Doc. _)
1.5. Il 6 aprile
2001 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato
municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _)
1.6. Con risposta
8 agosto 2001 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente il gravame e ha
osservato:
"
(…)
Giova innanzitutto rilevare che con il suo
ricorso il patrocinatore dell'assicurata contesta tre distinte decisioni, due
riguardano l'ulteriore riconoscimento dei due tipi di assegno anche dopo il 1.
dicembre 2000, la terza si riferisce all'ordine di restituzione per quanto
ricevuto indebitamente nel periodo dal 1. novembre 1999 al 30 novembre 2000.
Sul rinvio degli atti alla Cassa affinché si
determini sul diritto agli assegni per il periodo che va dalla nascita del
figlio __________ fino al 31 ottobre 1999 la Cassa ritiene completamente
infondata la richiesta in quanto la ricorrente ha inoltrato domanda di
prestazioni solo in data 25 ottobre 1999 tramite l'Agenzia comunale AVS di
Bellinzona. L'articolo 39 cpv. 2 LAF al riguardo recita:
" Il
diritto al pagamento dell'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia
decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono
adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato"
Dal ricorso sono evincibili contestazioni che
riguardano i seguenti elementi di calcolo:
a) la determinazione del fabbisogno vitale;
b) l'ammontare della pigione e delle spese accessorie;
c) il premio della cassa malati;
d) il reddito dell'attività lucrativa;
e) la redditività dei depositi a risparmio per l'anno 1999.
A queste contestazioni la Cassa risponde quanto segue:
a) per il fabbisogno vitale viene ribadita la commutabilità di fr.
30'120.-- sia per l'anno 1999, sia per l'anno 2000. L'articolo 24 cpv. 1 lett.
c) fa riferimento al limite minimo previsto dalla legislazione sulle PC.
L'articolo 3b cpv. 1 lett. a) indica i limiti applicabili;
b) l'ammontare della pigione massimo computabile è quello previsto
dall'articolo 5 cpv. 1 lett. b) LPC che fa riferimento all'articolo 3b cpv. 1
lett. b) LPC: secondo tali articoli la pigione e le spese accessorie non
possono superare il limite massimo di fr. 13'800.-- (dal 1. gennaio 2001: fr.
15'000.--);
c) il premio della cassa malati computabile riguarda
esclusivamente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed è computato
al netto dei sussidi cantonali: la Cassa ribadisce che lo stesso è di fr.
879.-- per l'anno 1999 e di fr. 463.-- per il 2000;
d) per quanto attiene il reddito netto da attività lucrativa la
Cassa è d'accordo che lo stesso venga corretto da fr. 45'670.-- a fr.
37'378.--: l'errore è dovuto ad un'errata interpretazione del contratto;
e) per quanto riguarda il reddito dei depositi a risparmio la
Cassa ribadisce l'importo di fr. 190.-- per il 1999 e di fr. 67 per il 2000.
Da quanto precede si può concludere che il
fabbisogno totale è di fr. 44'499.-- per il 1999 e di fr. 44'383.-- per il 2000
e non di fr. 50'660.90 come calcolato dal ricorrente.
Il reddito complessivo netto dal lavoro, per la
nuova attività iniziata l'11 novembre 1999, su base annua, ammonta a fr.
39'574.--.
Da quanto precede si possono trarre le seguenti
conclusioni:
a) l'ordine di restituzione di fr. 10'946.-- va ridotto a fr.
5'750.-- in quanto l'assegno integrativo mensile di diritto della ricorrente è
ancora di fr. 420.-- per novembre e dicembre 1999 e di fr. 396.-- da gennaio a
novembre 2000;
b) alla ricorrente va ulteriormente riconosciuto l'assegno
integrativo anche dal 1. dicembre 2000 in ragione di fr. 396.-- mensili;
c) alla ricorrente non è più riconoscibile l'assegno di prima
infanzia dal 1. dicembre 2000 perché l'assegno integrativo di fr. 396.-- copre
il totale del fabbisogno non coperto dai redditi.
Visto quanto sopra si chiede quindi a codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler accogliere
parzialmente il ricorso riducendo a fr. 5'750.-- l'ordine di restituzione ed
accordando un assegno integrativo di fr. 396.-- mensili a contare dal 1.
dicembre 2000." (Doc. _)
1.7. Pendente
causa il TCA ha inviato alla Cassa il seguente scritto:
"
(…) rileviamo che dal tenore del gravame
inoltrato al TCA il 21 marzo 2001 da ____________, tramite il suo
patrocinatore, emerge che l'assicurata non ha impugnato unicamente l'ordine di
restituzione del 19 febbraio 2001 e le due decisioni di medesima data con le
quali è stata respinta la richiesta di un assegno integrativo e di un assegno
di prima infanzia per il mese di dicembre 2000, bensì pure i due provvedimenti,
sempre emanati il 19 febbraio 2001, relativi al rifiuto dell'assegno
integrativo e dell'assegno di prima infanzia a partire dal 1° gennaio 2001.
L'assicurata, infatti, nell'atto ricorsuale postula un assegno integrativo di fr.
5'634.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 5'385.90 a decorrere dal 1°
dicembre 2000.
Tuttavia nella risposta di causa non prendete
posizione relativamente agli assegni di famiglia concernenti il 2001.
Pertanto vi assegniamo un termine di 10 giorni
dalla ricezione del presente scritto per formulare le vostre osservazioni in
merito." (Doc. _)
Il 16
ottobre 2001 l'amministrazione ha risposto:
"
Come già comunicato con la risposta di causa
dell'8 agosto 2001, la famiglia _____________, per il mese di dicembre 2000, ha
diritto ad un assegno integrativo di fr. 396.--, l'assegno di prima infanzia
non viene erogato in quanto l'assegno integrativo copre già la differenza fra
il reddito e fabbisogno.
Dal 1° gennaio 2001 l'assegno integrativo aumenta
a fr. 488.-- e l'assegno di prima infanzia ammonta a fr. 28.--. Facciamo infine
osservare che il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue in data 1°
maggio 2001 in quanto il figlio _________ ha compiuto i 3 anni il 16 aprile
(cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF)." (Doc. _)
1.8. Il
patrocinatore dell'assicurata, il 29 ottobre 2001, ha puntualizzato:
"
(…) vi comunico di non avere particolari
osservazioni da fare, riconfermandomi integralmente in quanto già detto nel
ricorso e, per quanto attiene il periodo successivo al momento in cui
___________ ha compiuto i 3 anni, posto come l'assegno di prima infanzia non
venga più dedotto dalla corresponsione dell'assegno integrativo, il secondo
aumenta proporzionalmente, rispetto a quanto postulato a petitum. Ciò, ripetesi,
limitatamente al periodo successivo al momento in cui _________ ha compiuto i 3
anni.
Ad ogni buon conto, le decisioni querelate si
riferiscono a periodi antecedenti." (Doc. _)
1.9. La Cassa,
con scritto del 6 novembre 2001, ha ancora precisato:
"
(…) dal 01.05.2001 alla signora _____________ è
erogabile solo l'assegno integrativo di fr. 488.-- al mese. La nostra lettera
del 16.10.2001 è solo erogabile nel precitato senso." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è da un lato la restituzione alla Cassa, da parte di _____________,
di fr. 10'946.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima
infanzia dal 1° novembre 1999 al 30 novembre 2000. Dall'altro l'assegnazione di
un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia per il mese di
dicembre 2000 e per il periodo dal 1° gennaio 2001.
A)
Ricorso contro l'ordine di restituzione
2.3. L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. Per
l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.6. Secondo
l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.7. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle
disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale
per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.8. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
2.9. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non
ha notificato tempestivamente l'inizio della nuova attività lavorativa del
marito, a partire dal 1° novembre 1999 (cfr. doc. _).
L'assicurata
non contesta la circostanza di non aver informato l'amministrazione, bensì
afferma che essa non ha percepito indebitamente gli assegni di famiglia, in
quanto, sulla base dell'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del
rinvio di cui all'art. 28 LAF, la Cassa si è correttamente fondata sul reddito
dell'anno precedente e non deve dunque tener conto del nuovo stipendio (cfr. consid.
1.3.).
Al
riguardo va ricordato che giusta gli art. 41 LAF e 70 Reg.LAF, il titolare del
diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale dei
"cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre
l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e
47 LAF), prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto
a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza del
cambiamento di impiego del coniuge della ricorrente, ha effettuato un nuovo
conteggio tenendo conto del reddito da attività dipendente percepito dal 1°
novembre 1999.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che il marito dell'assicurata ha iniziato a
lavorare il 1° novembre 1999 presso il ___________ con uno stipendio annuo al
netto dei contributi sociali di fr. 37'378.-- (cfr. doc. _), a differenza, come
sarà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), di quanto ritenuto dalla Cassa
nei nuovi conteggi da lei allestiti (cfr. doc. _).
E'
pacifico dunque che le entrate annue della famiglia ___________, dal mese di
novembre 1999, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto __________ percepiva
dalla sua precedente attività presso il Bar __________, ovvero fr. 32'322.--
annui (doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF; consid.
2.5.), il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto
in base al nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi e di prima infanzia che le sono stati erogati. Essi vanno
così restituiti.
2.10. Occorre ora
stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
L'assicurata
contesta l'ammontare del reddito da attività lucrativa, del fabbisogno, della
pigione, del premio della cassa malati e dell'interesse del conto di risparmio
(cfr. consid. 1.3.).
Come
appena esposto (cfr. consid. 2.9.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC
determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Di
conseguenza nei conteggi va considerato il guadagno percepito presso il
___________ dal 1° novembre 1999.
La Cassa
per stabilire la somma da restituire ha computato un reddito da attività
dipendente di fr. 45'670.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia
dal contratto di lavoro sottoscritto il 30 settembre 1999 da ______________
risulta che al medesimo era versato un importo mensile di fr. 3'000.-- per
dodici mensilità, comprendente un'indennità per trasferte, vitto, vestiario e
rappresentanza di fr. 500.--. A titolo di salario quindi vanno computati fr.
2'500.-- mensili, ai quali vanno aggiunti fr. 1'000.-- che venivano bonificati
mensilmente al marito dell'assicurata quale anticipo della partecipazione a cui
aveva diritto.
Complessivamente
egli percepiva mensilmente fr. 3'500.-- lordi.
Dedotti
gli oneri sociali annualmente venivano versati al coniuge della ricorrente fr.
37'378.-- (cfr. doc. _).
Pertanto
la censura invocata dalla ricorrente si appalesa fondata.
Del resto
la Cassa, nella risposta di causa, riconosce questo importo quale reddito da
attività lavorativa (cfr. consid. 1.6.).
2.11. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1°
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i
coniugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio
un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Poiché la
decisione impugnata concerne gli assegni erogati per il 1999 e il 2000, alla
presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000.
In
concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene
conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27; 32 LAF; consid.
2.3.; 2.4.), il fabbisogno vitale della famiglia ____________, formata dalla
madre, dal padre e dal piccolo ___________, è pari a fr. 30'120.--, come
indicato dalla Cassa.
2.12. Per quanto
riguarda la pigione dell'appartamento e delle relative spese accessorie, va
rilevato che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC; E. Carigiet/U. Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 86-87).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo
corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Nel caso
di specie dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr.
13'800.--, mentre le spese accessorie ammontano a fr. 600.-- annui (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente
il canone annuo è pari a fr. 14'400.--. Essendo comunque tale somma superiore
al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato a titolo di
pigione l'importo di fr. 13'800.--.
Di
conseguenza la questione a sapere se, nonostante il contratto di locazione
preveda quali spese accessorie pure il costo per la spazzatura (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione), la tassa raccolta rifiuti annuale pagata
separatamente dall'assicurata (cfr. doc. _; consid. 1.3.) debba essere
riconosciuta, può rimanere irrisolta.
2.13. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia
è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio
cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa, nei conteggi volti a stabilire quale assegno integrativo
e quale assegno di prima infanzia l'assicurata avrebbe dovuto percepire, ha
computato un premio netto di fr. 879.-- per il 1999 e di fr. 463.-- per il
2000.
Per
quanto concerne il 1999 il premio di base, senza la deduzione di eventuali
sussidi, ammontava a fr. 5'012.40 annui (fr. 150.-- premio mensile per
l'assicurata, fr. 205.20 premio mensile per il marito, a differenza di quanto
computato dalla Cassa, in quanto la quota per gli infortuni non va considerata,
visto che _____________ lavorava come dipendente anche nel 1999, fr. 62.50 per
il figlio cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
annui ammontavano a fr. 1'969.20 per l'assicurata, a fr. 1'969.20 per il marito
e a fr. 494.20 per _________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Va
osservato che il sussidio annuo a favore della ricorrente era potenzialmente
maggiore del premio effettivamente a suo carico, pari a fr. 1'800.--, per cui
si tiene conto unicamente di un sussidio di quest'ultimo importo.
Globalmente
quindi i sussidi determinanti erano di fr. 4'263.40 (fr. 1969.20 + fr. 1'800.--
In simili
condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 749.--, e
non a fr. 879.-- (cfr. consid. 1.3.).
Anche per
il 2000 l'assegno di base, senza la deduzione dei sussidi corrispondeva a fr.
5'012.40 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
annui ammontavano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 2'200.-- per il marito
e a fr. 550.-- per __________ (cfr. doc. _).
Per
l'assicurata si tiene conto solamente di un sussidio di fr. 1'800.-- , pari
all'importo annuo del premio.
Globalmente
quindi i sussidi erano di fr. 4'550.-- (fr. 2'200.-- + fr. 1'800.-- + fr.
550.--).
In simili
condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 463.--, a
differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. consid. 1.3.).
2.14. L'assicurata,
nel ricorso, sostiene di dover far fronte mensilmente a diverse altre spese che
rientrerebbero nella nozione di fabbisogno, come le imposte, il telefono, la RC
privata e l'assicurazione sulla vita (cfr. consid. 1.3.).
Al
riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24
cpv. 1 lett. c LAF), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto
federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995,
p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici quelli
relativi alle imposte, al telefono, all'assicurazione RC privata e ai premi
dell'assicurazione sulla vita.
A tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve
dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in
particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,
luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
2.15. Dalla
documentazione agli atti risulta che gli importi computati dalla Cassa a titolo
di interessi da deposito a risparmio sono corretti (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
2.16. Alla luce di
quanto esposto, il TCA deve concludere che per il periodo 1° novembre 1999 -
31 dicembre 1999, tenuto conto del reddito da attività dipendente meno
elevato (cfr. consid. 2.10.) e del minor premio della cassa malati (cfr.
consid. 2.13.), l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo di fr.
409.-- (fr. 44'669.-- - fr. 39'764.-- : 12 mesi), al contrario di quanto
stabilito dalla Cassa (cfr. doc. _).
Nella
risposta di causa l'amministrazione ha sì riconosciuto che la ricorrente aveva
diritto a un assegno integrativo per i mesi di novembre e di dicembre 1999,
tuttavia di un importo di fr. 420.--, poiché ha ritenuto, per il 1999, un
premio della cassa malati di fr. 879.--, invece di fr. 749.-- (cfr. consid.
1.6.; 2.13.).
Con
l'erogazione dell'assegno integrativo il fabbisogno veniva comunque totalmente
coperto, per cui all'assicurata non poteva essere attribuito un assegno di
prima infanzia.
Per il
periodo 1° gennaio - 30 novembre 2000, computando un reddito da attività
lucrativa di fr. 37'378.-- (cfr. consid. 2.10.), l'assicurata aveva diritto a
un assegno integrativo di fr. 396.-- (fr. 44'383.-- - fr. 39'641.-- : 12 mesi),
come peraltro riconosciuto dall'amministrazione nell'atto di risposta (cfr.
consid. 1.6.). Anche in questo caso l'erogazione del solo assegno integrativo
permetteva alla ricorrente di far fronte al proprio fabbisogno, di conseguenza
l'erogazione di un assegno di prima infanzia non si giustificava.
In simili
condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che
l'importo da restituire è pari a fr. 5'772.-- per il periodo 1° novembre 1999 -
30 novembre 2000.
Pertanto
il ricorso contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto.
B) Ricorso
contro le decisioni di rifiuto dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima
infanzia per il mese di dicembre 2000, rispettivamente a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
2.17. A motivazione
del rifiuto la Cassa adduce il conseguimento da parte del marito
dell'assicurata di un reddito da attività lucrativa dipendente più elevato.
Quando
nel mese di febbraio 2001 la Cassa ha emanato le decisioni impugnate
relative al mese di dicembre 2000, essa ha agito nell'ambito della
revisione periodica degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Essendo
intervenuto, nella situazione economica dell'assicurata, un notevole
cambiamento, ovvero l'inizio della nuova attività lavorativa del marito dal 1°
novembre 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), essa ha proceduto
ad adeguare gli assegni alla nuova situazione (cfr. art. 29 LAF e 35 Reg.LAF;
consid. 2.5.).
Come più
volte menzionato, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono
i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno (cfr. consid. 2.9.; 2.10.).
Pertanto
tra i redditi deve essere computato il guadagno percepito dal coniuge presso il
___________, il quale ammonta, come visto sopra (cfr. consid. 2.10.), a fr.
37'378.-- e non a fr. 45'670.--, erroneamente ritenuti dalla Cassa nel
provvedimento impugnato (cfr. consid. 2.10.; doc. _). Va tuttavia ribadito che
nella risposta di causa l'amministrazione concorda con l'assicurata
sull'ammontare del reddito determinante (cfr. consid. 1.6.).
2.18. Per quanto
riguarda l'importo del fabbisogno, della pigione, del premio della cassa malati
e dell'interesse del conto deposito, va rilevato che il conteggio effettuato
dalla Cassa è corretto. Infatti vale quanto esposto in merito al ricorso contro
l'ordine di restituzione (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13; 2.14.; 2.15.).
2.19. Alla luce di
quanto esposto, tenendo conto della modifica intervenuta nel calcolo a seguito
del reddito da attività dipendente meno elevato di quello ritenuto dalla Cassa
nella decisione impugnata (cfr. consid. 2.17.), risulta che il reddito
determinante è diminuito a fr. 39'641.--, mentre le spese riconosciute
ammontano a fr. 44'383.--.
Di
conseguenza all'assicurata deve essere erogato per il mese di dicembre 2000 un assegno
integrativo di fr. 396.-- mensili, come ammesso dall'amministrazione nella
risposta di causa (cfr. consid. 1.6.).
2.20. Per quanto
riguarda l'assegno di prima infanzia, va rilevato, per contro, che con
l'erogazione dell'assegno integrativo il reddito disponibile dei genitori di
__________ è sufficiente per provvedere al sostentamento della famiglia.
Pertanto non
può essere concesso alla ricorrente l'assegno di prima infanzia per il mese di
dicembre 2000.
2.21. Le ulteriori due
decisioni impugnate emanate il 19 febbraio 2001 si riferiscono all'anno
2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
In
concreto quindi per calcolare il fabbisogno vitale della famiglia __________,
formata dai due genitori e da _____________, e la pigione vanno applicati i
nuovi limiti adeguati al 1° gennaio 2001 (cfr. consid. 2.11.).
Il
fabbisogno vitale computato dall'amministrazione, corrispondente a fr.
30'970.-- è quindi corretto.
La
pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata dalla ricorrente ammonta a
fr. 14'400.-- (cfr. consid. 2.12.). Pertanto, a giusta ragione, la Cassa ha
ritenuto l'ammontare lordo della pigione effettiva, dato che comunque il
massimo riconosciuto dal 1° gennaio 2001 è pari a fr. 15'000.-- (cfr. consid.
2.12.).
2.22. La sola
censura che si appalesa fondata è quella relativa al reddito da attività
dipendente, il quale ammonta a fr. 37'378.-- (cfr. consid. 2.10.).
In simili
condizioni la differenza tra le spese riconosciute di fr. 45'833.-- e il
reddito determinante di fr. 39'641.-- corrisponde a fr. 6'192.--.
A tale
proposito va ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno
integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è
riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale
dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente
percepito (cfr. messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli
assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF;
STCA del 28 aprile 1999 nella causa S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa
B.).
Nell'evenienza
concreta l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo
ammonta a fr. 5'854.-- (fr. 8'050.-- - fr. 2'196.--; cfr. consid. 2.11.).
Di
conseguenza all'assicurata può essere erogato un assegno integrativo di fr.
488.-- mensili a partire dal 1° gennaio 2001, come correttamente ammesso
dalla Cassa nello scritto del 16 ottobre 2001 (cfr. consid. 1.7.).
2.23. Per quanto
attiene all'assegno di prima infanzia va rilevato che, sulla base di quanto
esposto per l'assegno integrativo, le spese riconosciute ammontano sempre a fr.
45'833.--, mentre i redditi determinanti, tenendo conto pure dell'assegno
integrativo spettante all'assicurata, corrispondono a fr. 45'495.-- (fr.
39'641.-- + fr. 5'854.--; consid. 2.22.).
La
ricorrente ha pertanto diritto a un assegno di prima infanzia di fr. 28.--
mensili, come del resto riconosciuto dall'amministrazione il 16 ottobre
2001 (cfr. consid. 1.7.).
2.24. Va tuttavia
ribadito che l'assegno di prima infanzia è erogato unicamente al genitore che
si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa
oppure ne esercita una in misura non superiore al 50% (cfr. art. 31 lett. b
LAF). Inoltre esso garantisce un reddito minimo durante al massimo i primi tre
anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett.c LAF).
Nella
fattispecie ____________ è nato il 16 aprile 1998. Egli ha dunque compiuto i
tre anni il 16 aprile 2001, quindi il diritto all'assegno di prima infanzia è
esistito unicamente fino al 30 aprile 2001.
Nel suo
scritto del 29 ottobre 2001 (cfr. consid. 1.8.) la ricorrente ha asserito che,
non percependo più l'assegno di prima infanzia, a seguito del compimento da
parte di ____________ del 3° anno di età, l'importo dell'assegno integrativo a
suo favore deve aumentare proporzionalmente, in quanto l'assegno di prima
infanzia non è più computato quale reddito nel calcolo di tale assegno.
A tale
proposito va osservato che giusta l'art. 35 cpv. 1 LAF è l'assegno integrativo
che viene conteggiato nel calcolo dell'assegno di prima infanzia e non il
contrario.
Nel
sistema della LAF infatti l'assegno integrativo deve coprire in modo selettivo
i costi aggiuntivi di un figlio (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF; D. Cattaneo, La legge
sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in
"Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag.
124-125). L'assegno di prima infanzia invece garantisce, sempre in modo
selettivo, un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare
un'attività lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi
alla cura del figlio, durante (al massimo) i primi tre anni di vita del figlio
(cfr. art. 31 e 32 LAF, D. Cattaneo, op. cit. pag. 125).
Pertanto
l'estinzione del diritto dell'assicurata all'assegno di prima infanzia a
decorrere dal 1° maggio 2001 è ininfluente per il calcolo dell'assegno
integrativo.
2.25. La ricorrente
ha richiesto che gli atti siano trasmessi alla Cassa affinché si determini
sull'importo da concederle a titolo di assegni integrativi e assegni di prima
infanzia dal 16 aprile 1998 - giorno in cui è nato il figlio - al 31 ottobre
1999. Essa sostiene che giusta l'art. 39 LAF il diritto al pagamento di
arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno giovani in formazione o
giovani invalidi si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la
prestazione era dovuta (cfr. consid. 1.3.).
Al
riguardo va segnalato che l'art. 39 LAF prevede:
"
1 Il diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base
o per l'assegno giovani in formazione o giovani invalidi, si estingue cinque
anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.
2 Il diritto al
pagamento dell'assegno integrativo e di prima infanzia decorre dal primo giorno
del mese in cui è depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali a
cui esso è subordinato."
Dunque
condizione sine qua non per acquisire il diritto al pagamento dell'assegno
integrativo e dell'assegno di prima infanzia è l'inoltro della relativa domanda
all'autorità competente.
Nel caso
di specie l'assicurata ha richiesto l'erogazione di tali assegni il 25 ottobre
1999, inviando il relativo formulario alla Cassa (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Di
conseguenza l'assicurata non ha diritto ad assegni integrativi e di prima
infanzia per il periodo precedente questa data.
2.26. Visto quanto
sopra, relativamente alle decisioni per il mese di dicembre 2000, il ricorso
contro la decisione che rifiuta l'assegno integrativo è parzialmente accolto
(cfr. consid. 2.19.). Mentre il ricorso contro il provvedimento inerente al
rifiuto dell'assegno di prima infanzia deve essere respinto e la relativa
decisione confermata (cfr. consid. 2.20.).
Per
quanto concerne le decisioni relative all'anno 2001, il ricorso contro la
decisione di rifiuto dell'assegno integrativo è accolto (cfr. consid. 2.22.).
Il
gravame contro il provvedimento relativo all'assegno di prima infanzia è per
contro parzialmente accolto (cfr. consid. 2.23.).
2.27. Visto l'esito
dei ricorsi, ____________ ha diritto al versamento di fr. 1'200.-- a titolo di
ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria
(cfr. STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99; STFA del 2 agosto 1999
nella causa D., I 360/97).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l'assicurata è tenuta
a restituire l'importo di fr. 5'772.-- a titolo di assegni integrativi e di
prima infanzia percepiti a torto.
2.- Il ricorso
relativo al rifiuto dell'assegno integrativo per il mese di dicembre 2000 è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto,
per il mese di dicembre 2000, un assegno integrativo dell'importo di fr.
396.--.
3.- Il ricorso
contro il rifiuto dell'assegno di prima infanzia per il mese di dicembre 2000 è
respinto.
4.- Il ricorso
relativo al rifiuto dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° gennaio 2001 è accolto.
§ La
decisione impugnata è riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto,
dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001, un assegno integrativo mensile
dell'importo di fr. 488.--.
5.- Il ricorso
concernente il rifiuto dell'assegno di prima infanzia a far tempo dal 1°
gennaio 2001 è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto,
dal 1° gennaio 2001, un assegno di prima infanzia mensile dell'importo di fr.
28.--.
6.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
7.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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