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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.25
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00025
rs
Lugano
18 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2001
di
__________,
contro
la decisione del 15 gennaio 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - con decisione 15
gennaio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a
__________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal1°
febbraio al 31 ottobre 2000, per un totale di fr. 4'230.--, in quanto essa non
ha comunicato di essere al beneficio delle indennità di disoccupazione dal 31
gennaio 2000 (cfr. doc. _);
-
contro
questa decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata
postulando il condono della restituzione dei suddetti assegni (cfr. doc. _);
-
ai sensi
dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere
restituiti.
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in
parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3
LAF);
-
nel caso
di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì
richiede che tale restituzione le sia condonata;
-
l'amministrazione
non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte
non può statuire.
Secondo
l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per
gli assegni famigliari (cfr. DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V
276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C.,
STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto
gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in
merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente
percepiti, contro la quale __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla
relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca
sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto
dall'assicurata.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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