AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.22
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00022
DC/sc
Lugano
19 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 gennaio 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
gennaio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia ha preso la
seguente decisione formale nei confronti di __________:
"
(…)
L'art. 11 della Legge sugli assegni di famiglia (di seguito: LAF),
determina a quale dei due genitori debba essere riconosciuta al titolarità del
diritto all'assegno fondandosi unicamente su due elementi: la custodia del
figlio e l'attività salariata svolta dai due genitori.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. a) LAF, nel caso in cui la custodia
del figlio sia affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno il
genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore
esercita un'attività salariata a tempo parziale.
Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (di seguito: TCA) è
stato chiamato a statuire in merito all'applicazione dell'art. 11 cpvv. 2 e 3
LAF; l'interpretazione che il TCA ha dato ai concetti di custodia e di attività
salariata può sicuramente essere estesa all'art. 11 cpv. 1 LAF. Appare infatti
insostenibile interpretare diversamente, a dipendenza del capoverso che viene
applicato alla fattispecie concreta, concetti uguali contenuti in una stessa
disposizione di legge; diversamente si creerebbero notevoli disparità di
trattamento tra gli assicurati.
Dalla documentazione trasmessaci, abbiamo rilevato che dall'8
novembre 2000 lei ha iniziato una nuova attività salariata, presso __________
al 50%, mentre il padre svolge un'attività salariata a tempo pieno in Italia.
In applicazione dell'art. 11 cpv. 1 LAF e della relativa giurisprudenza del
TCA, non sussistono quindi più i presupposti affinché la nostra Cassa possa
ancora riconoscerle la titolarità del diritto all'assegno." (Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore postula il versamento dell'assegno, argomentando:
" Nella
decisione impugnata si fa riferimento alle Sentenze 2 settembre 1999 e 18
settembre 2000 di codesto lodevole TCA.
Entrambe raffigurano una precisa fattispecie. In particolare,
conformemente all'art. 11, cpv. 3 LAF, il genitore che non ha la custodia del
figlio ed ha un'attività salariata, ha diritto all'assegno se l'altro genitore
non ha un'attività salariata.
Il presente caso è assolutamente diverso.
La ricorrente ha la custodia del figlio, in quanto vive
regolarmente con il padre di sua figlia __________, in regime di matrimonio.
Non è, quindi, separata e ha diritto all'assegno, in quanto madre,
con il marito che lavora all'estero.
La presa di posizione della Cassa cantonale per gli assegni
famigliari è oltremodo penalizzante per i frontalieri, già confrontati con
altre norme della legge sugli assegni di famiglia, che li pongono in posizione
deteriore (cfr. art. 21, lett. a) LAF).
E' notorio, inoltre, che la legge sugli assegni famigliari
italiana, prevede il diritto all'assegno, a condizione che non venga conseguito
un determinato reddito.
Se entrambi i genitori lavorano (soprattutto se uno dei due
percepisce lo stipendio in Svizzera) il limite è spesso superato e il diritto
all'assegno in Italia viene a cadere.
E' evidente che l'artificiosa e teorica applicazione dell'art. 11,
lett. b) LAF, nel caso in esame, costituisce una contraddizione in termini,
poiché la madre, ai sensi della legislazione svizzera, avrebbe diritto
prioritario all'assegno, a meno che il padre non abbia (in Svizzera) un grado
d'occupazione maggiore.
Il marito ha un grado d'occupazione maggiore, ma lavora in Italia.
Artificiosamente la Cassa assegni famigliari presume il diritto in
favore del marito, nonostante lo stesso non sia dato, per il semplice fatto che
non lavora in Svizzera.
Va precisato che fino ad oggi tutti coloro che si trovano nella
situazione della signora __________ hanno percepito regolarmente gli assegni
per la figlia e all'improvviso la Cassa assegni di famiglia ha modificato la
propria prassi, creando un diffuso malcontento tra migliaia di lavoratori e
lavoratrici.
Negare il diritto alla signora __________ significa non
riconoscere che il nostro legislatore ha formulato l'art. 11, cpv. 1 LAF,
presupponendo le varie ipotesi che si possono presentare allorché entrambi i
genitori lavorino in Svizzera. In caso contrario, si arriverebbe al paradosso
di concedere artificiosamente un diritto secondo la legge svizzera a chi, nel
caso in esame il marito della signora __________, potrebbe non farlo valere in
forza della legge estera." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 17 maggio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
- In data 8
novembre 2000 la ricorrente ha depositato una richiesta per assegni di famiglia
per la figlia __________, nata il 12 luglio 1994. La ricorrente è occupata
quale salariata al 50% presso la __________ di __________ dall'8 novembre 2000
(doc. _).
Dalla richiesta di prestazioni si può
evincere che il marito, signor __________, è occupato quale salariato al 100%
presso la Italia Assicurazioni di __________.
- Con
decisione 24 gennaio 2001 la resistente ha negato alla ricorrente il diritto
all'assegno di base, in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. b) LAF che
dispone che allorquando la custodia del figlio è affidata ad entrambi i
genitori ed entrambi esercitano una attività salariata, sia il genitore che è
occupato a tempo pieno ad essere titolare del diritto.
La ricorrente ritiene che la decisione
della resistente sia penalizzante per i frontalieri, già confrontati con altre
norme della LAF che li pongono in posizione deteriore rispetto ad altre
categorie di salariati. La ricorrente ricorda inoltre che la Legislazione
italiana sugli assegni famigliari commisura l'importo della relativa
prestazione al reddito della famiglia fino ad un determinato limite di reddito,
che risulta spesso superato se uno dei due genitori lavora in Ticino.
In
conclusione, la ricorrente ritiene che l'applicazione, nella fattispecie,
dell'art. 11 cpv. 1 lett. b) LAF sia artificiosa e teorica.
- Con le
sentenze 17 settembre 1998 in re E. C., 2 settembre 1999 in re F, Z. e 18
settembre 2000 in re A. A. il TCA si era pronunciato sulla questione della
titolarità del diritto all'assegno allorquando il figlio si trova all'estero o
in altro Cantone. Con queste sentenze il TCA ha considerato inapplicabili gli
artt. da 8b a 81 Reg. LAF, che il Consiglio di Stato aveva emanato in
applicazione dell'art. 11 cpv. 4 LAF, e concluso che le fattispecie andavano
risolte applicando l'art. 11 cpv. 3 LAF, in virtù del quale "il
genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha
diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata".
Relativamente
alla questione topica, in realtà il TCA ha prolato altre sentenze; vengono
comunque qui riportate soltanto le tre summenzionate, che sono le più
rappresentative e sono sempre state confermate in seguito dal TCA.
3.1. La sentenza
19.09.1998 in re E.C. trattava la fattispecie di un padre frontaliero,
divorziato, salariato al 100% per un datore di lavoro assoggettato alla LAF; il
figlio era affidato per sentenza di divorzio alla madre, non salariata,
che viveva in Italia. Mentre la resistente aveva negato il diritto al padre, in
applicazione dell'art. 8b Reg. LAF, il TCA aveva accordato il diritto
all'assegno di base, in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF.
La
sentenza 02.09.1999 in re F. Z. trattava la fattispecie di un padre divorziato,
salariato per un datore di lavoro assoggettato alla LAF; il figlio era affidato
per sentenza di divorzio alla madre, salariata a tempo pieno in Italia e
residente in Italia. Con questa sentenza il TCA aveva confermato
l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 3 LAF e negato il diritto all'assegno,
indipendentemente dal fatto che la madre, in Italia, non beneficiasse della
prestazione familiare prevista dalla Legislazione italiana.
La
sentenza 18.09.2000 in re A. A. trattava la fattispecie di una madre, che aveva
la custodia del figlio e lavorava al 10% presso un datore di lavoro
assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Cantone; in
virtù di tale legislazione la madre non aveva diritto all'assegno. Il padre,
per contro, era salariato al 100% per un datore di lavoro assoggettato alla LAF
e postulava il diritto all'assegno. Anche in questo caso il TCA aveva negato il
diritto, sempre in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF.
3.2. Le citate
sentenze del TCA (come pure le altre riportate alla nota 1) sono state rese in
applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF, che disciplina il diritto all'assegno
allorquando soltanto uno dei genitori ha la custodia del figlio.
È
però opinione della resistente che le considerazioni del TCA espresse con la
succitata giurisprudenza debbano essere estese mutatis mutandis ai cpvv.
1 e 2 della medesima disposizione di legge.
Non
sarebbe, infatti, ammissibile, alla luce del principio di parità di
trattamento, di interpretare il concetto di "attività salariata"
nell'art. 11 cpv. 3 LAF diversamente dall'art. 11 cpvv. 1 e 2 LAF. Se, in
effetti, per questo Tribunale il campo di applicazione dell'art.
11 cpv. 3 LAF deve essere esteso alle attività salariate svolte per un datore
di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni di famiglia di un altro
Cantone (cfr. citata sentenza in re A.A.), risp. alle attività salariate svolte
per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni di
famiglia di uno Stato estero (cfr. citate sentenze in re E.C. e F.Z.), lo deve
forzatamente essere pure per l'art. 11 cpv. 1 e l'art. 11 cpv. 2 LAF. Per una
medesima disposizione di legge il campo di applicazione personale non può, in
effetti, essere diverso.
Ora,
è ben vero che l'art. 11 cpv..3 LAF è una norma particolare nel contesto
dell'art. 11 LAF: in effetti conferisce, in via eccezionale, il diritto
all'assegno al genitore salariato che non ha la custodia del figlio, mentre che
negli altri due capoversi dell'art. 11 LAF le due condizioni (custodia ed
attività salariata) sono cumulative. È altresì vero che sia per l'art. 11 cpv.
1 LAF come pure per l'art. 11 cpv. 2 LAF è la custodia ad essere condizione
preminente per l'ottenimento del diritto, in conformità peraltro a quanto
disposto dall'art. 4 LAF e che, in quest'ottica, l'art. 11 cpv. 3 LAF
costituisce a tutti i titoli la sola ed unica eccezione, perché fa sì che la
condizione dell'attività salariata diventi prioritaria rispetto alla
condizione della custodia.
Non
va però dimenticato che la resistente ha sempre sostenuto (si vedano, al
riguardo, le argomentazioni sviluppate in sede di risposta di causa per
l'incarto E.C. di cui alla succitata sentenza 19.09.1998), che l'art. 11 cpvv.
1‑3 LAF andava applicato solo e soltanto quando l'attività salariata del
o dei genitori era svolta per un datore di lavoro assoggettato alla legge giusta
gli artt. 6 e 13 LAF (che ne delimitava il campo di applicazione personale),
mentre che per quelle fattispecie ove un genitore esercitava una attività
salariata per un datore di lavoro assoggettato alla legge mentre l'altro per un
datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un
altro Cantone, risp. ad una legislazione estera sugli assegni di famiglia
andava, semmai, preso in considerazione l'art. 11 cpv. 4 LAF e, quindi, le
relative norme del Reg. LAF.
In
particolare, per la fattispecie qui in esame, sarebbe stato preso in considerazione
l'art. 8c cpvv. 1 e 2 Reg. LAF: il diritto all'assegno sarebbe quindi stato
riconosciuto al ricorrente in virtù del fatto che egli aveva la custodia del
figlio ed era salariato per un datore di lavoro assoggettato alla legge;
l'importo dell'assegno sarebbe stato commisurato al suo grado di occupazione,
senza prendere in considerazione l'attività salariata dell'altro genitore in
Italia e/o il fatto che quest'ultimo percepisse già, per lo stesso figlio, un
assegno familiare in virtù della rispettiva legislazione estera.
Sennonché,
con le succitate sentenze questo Tribunale ha ritenuto che l'art. 11 (cpv. 3)
LAF dovesse applicarsi indipendentemente dal genere di attività salariata
svolta, cioè se per un datore di lavoro assoggettato alla legge oppure per un
datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un
altro Cantone oppure ancora per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione
sugli assegni familiari di un altro Stato. Contrariamente a quanto disposto
dal Consiglio di Stato con il regolamento di applicazione, in sostanza questo
Tribunale ha ritenuto che laddove dovesse combinarsi l'attività salariata di un
genitore per un datore di lavoro sottoposto alla LAF con un'altra attività
salariata svolta per un datore di lavoro di un altro Cantone o all'estero
andasse sempre applicato l'art. 11 (cpv. 3) LAF.
A
mente della resistente, per le considerazioni sopra esposte relative al campo
di applicazione personale, diveniva inevitabile concludere che la titolarità del
diritto all'assegno ai sensi di tutto l'art. 11 LAF dovesse essere determinata
indipendentemente dal luogo (altro Cantone o estero) ove si trovava il figlio,
indipendentemente dal luogo (altro Cantone o estero) nel quale l'altro genitore
(cioè quello che non è salariato per un datore di lavoro sottoposto alla LAF)
esercitava la sua attività lavorativa ed, infine, indipendentemente dal fatto
se quest'ultimo, se salariato, beneficiasse o meno di un assegno di famiglia
per il figlio, previsto dalla relativa legislazione (di un altro Cantone o
estera).
Se
così non si avesse voluto che fosse, questo Tribunale avrebbe preferibilmente
dovuto tutelare le norme di regolamento codificate dal Consiglio di Stato e
considerare, semmai, che le stesse andassero completate allo scopo di contemplare
la necessaria soluzione legislativa per casistiche quali quelle trattate nelle
tre sentenze sopra illustrate.
- È
indiscusso che, nella fattispecie, la custodia del figlio sia affidata ad
entrambi i genitori. È pure indiscusso che, entrambi, esercitano una attività
salariata, la madre al 50% per un datore di lavoro sottoposto alla legge ed il
padre al 100% in Italia.
Per le considerazioni sopra esposte
alla fattispecie torna applicabile l'art. 11 cpv. 1 lett. b) LAF, per il quale
in siffatte circostanze la titolarità del diritto compete al genitore
salariato al 100%, quindi al padre. Ritenuto che il padre non è
salariato per un datore di lavoro sottoposto alla LAF (art. 13 LAF), in virtù
dell'art. 6 LAF non gli può essere riconosciuto il diritto all'assegno di
famiglia; e ciò indipendentemente dal fatto che egli non sia al beneficio della
relativa prestazione familiare italiana.
La decisione della resistente merita quindi di essere
confermata.
- In
occasione della sua adozione, il Parlamento cantonale aveva espresso
l'esplicita volontà di riservarsi la possibilità di rivedere la LAF, dopo un
periodo di 4 anni dalla sua introduzione. La LAF prevede in effetti, all'art.
77, una valutazione della stessa da parte del Gran Consiglio entro il 31
dicembre 2001, sulla base di un rapporto allestito dal Consiglio di Stato
all'indirizzo del Parlamento.
Intendimento
primario di tale valutazione legislativa (questo è il marginale dell'art. 77
LAF) era quello di operare un'analisi dell'efficacia della legge, sia dal punto
di vista del contenimento del fenomeno della povertà dovuta alla nascita di
un figlio ‑ con particolare riferimento all'assegno integrativo ed a
quello di prima infanzia ‑ come pure quella di valutarne i costi. In
vista di trovare soluzioni legislative più adeguate a talune fattispecie,
conformemente alle esperienze accumulate dalla resistente in questi anni ed
alla giurisprudenza del TCA, è però intendimento del Consiglio di Stato di
procedere altresì ad una vera e propria revisione della legge, sia per quanto
concerne l'assegno integrativo e quello di prima infanzia, ma anche per
l'assegno di base e quello per giovani in formazione/giovani invalidi.
Si
può quindi anticipare che, per quanto concerne i primi due tipi di assegno, fra
gli altri anche la titolarità del diritto verrà rivista, in particolare laddove
è necessario procedere ad un coordinamento delle attività salariate dei due
genitori, allorquando l'una è svolta per un datore di lavoro sottoposto alla
LAF mentre l'altra è svolta per un datore di lavoro sottoposto ad un'altra
legislazione (cantonale o estera) sugli assegni di famiglia, nonché per
rispondere alle esigenze connesse con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla
libera circolazione delle persone." (Doc. _)
1.4. Il 22 maggio
2001 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA uno scritto del
seguente tenore:
" in
merito all'incarto in oggetto, preso atto della risposta di causa dell'istituto
delle assicurazioni sociali, richiamiamo i doc. E, F, G, H e I, relativi
all'assegno per il nucleo famigliare previsto dalla legislazione italiana,
presentati in occasione della risposta di causa 8 maggio 2001, F.C., L. C.,
incarto no. 39.2001.00008.
Si sottolinea che la normativa applicabile nella vicina Penisola,
prevede, come già enunciato, il diritto all'assegno per nucleo famigliare, a
condizione che non si superi, a livello famigliare, un determinato reddito.
Se entrambi i coniugi lavorano, soprattutto uno dei due in
Svizzera, i limiti vengono facilmente superati e, quindi, l'assegno italiano
non può essere percepito.
Inoltre, la suddetta prestazione sociale viene corrisposta, sulla
base del pieno riconoscimento della parità dei diritti, al marito o alla
moglie, in base ad una libera scelta, assunta a livello di singolo nucleo
famigliare.
Le differenze rispetto alla legislazione svizzera sono così
marcate e sostanziali che, come già indicato nel ricorso, un'impalcatura
giuridica con cui si estenda artificiosamente al marito della signora
__________ l'applicabilità della legislazione svizzera, appare oltremodo
illegittima." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 2 cpv. 1 LAF titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore.
È
considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e
biologico (art. 2 cpv. 2 LAF).
L'assegno
di famiglia è riconosciuto per il figlio proprio e adottivo, nonché per il
figlio del coniuge e per l'affiliato (art. 3 cpv. 1 LAF).
L'art. 4
LAF prevede che il genitore che ha la custodia del figlio, di regola, ha
diritto all'assegno.
Il
capitolo I della legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6 e
seg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.
In
particolare l'art. 6 precisa che:
" Il
salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:
a) è occupato nel
Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla
legge;
b) è residente nel
Cantone ed è occupato fuori dal Cantone, se è alle dipendenze di un
datore di lavoro sottoposto alla legge.
Il salariato ha
diritto, per il figlio, ad un solo assegno."
L'art. 11
LAF stabilisce invece che:
" Se
la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto
all'assegno:
a) la madre, se
entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a tempo pieno o
un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari grado di occupazione;
b) il genitore che
esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore
esercita un'attività salariata a tempo parziale;
c) il genitore con
il grado di occupazione più elevato, se entrambi i genitori
esercitano un'attività salariata a tempo parziale;
d) il genitore che
esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non ha alcuna
attività salariata. (cpv. 1)
Se uno solo dei
genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività
salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio.
(cpv. 2)
Il genitore che non
ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se
l'altro genitore non ha un'attività salariata. (cpv. 3)
Il regolamento di
applicazione definisce e disciplina casi particolari. (cpv. 4)"
Secondo
l'art. 8c Reg. LAF (un solo genitore è frontaliero):
" Il
genitore frontaliero è titolare del diritto se ha la custodia del figlio. (cpv.
1)
L'importo
dell'assegno si determina in base al suo grado di occupazione. (cpv. 2)
Se il genitore ed il
suo coniuge sono entrambi frontalieri, per la determinazione dell'importo
dell'assegno si applica, per analogia, l'art. 18 LAF. (cpv. 3)"
L'art. 8d
(entrambi i genitori sono frontalieri) prevede invece che:
" Se
entrambi i genitori sono frontalieri ed entrambi hanno la custodia del figlio,
la titolarità del diritto si determina conformemente all'art. 11 cpv. 1 LAF.
(cpv. 1)
L'importo totale
dell'assegno si determina conformemente all'art. 18 LAF. (cpv. 2)
Se entrambi i
genitori sono frontalieri ma uno soltanto ha la custodia del figlio, la
titolarità del diritto si determina conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAF.
L'importo totale dell'assegno si determina conformemente all'art. 18 LAF. (cpv.
3)"
2.2. Negli scorsi
anni questo Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi a più riprese sul diritto
all'assegno di base nel caso di assicurati senza la custodia del figlio.
Il TCA ha concluso che in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF, questi
assicurati hanno diritto all'assegno di base se il loro coniuge non ha
un'attività salariata.
Poiché il
conferimento del diritto all'assegno anche in assenza del fondamentale presupposto
della custodia costituisce un eccezione (e quindi va interpretata
restrittivamente), secondo il TCA, nel contesto dell'art. 11 cpv. 3 LAF, se il
coniuge esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o anche a tempo parziale
fuori Cantone o all'estero, l'assicurato non ha diritto all'assegno di base
(per l'esposizione dettagliata dei motivi con riferimento anche al Messaggio
del Consiglio di Stato e ai lavori parlamentari, cfr. in particolare la STCA
del 17 settembre 1998 nella causa E.S., 39.98.8, pubblicata in "Leggi
cantonali sugli assegni familiari". Ed. UFAS, Berna, settembre 2000 pag.
47-51; la STCA del 19 ottobre 1998 nella causa L.M., 39.98.19, pubblicata in
Leggi cantonali sugli assegni familiari, pag. 51-54; la STCA del 2 settembre 1999
nella causa F.Z., 39.99.39; la STCA del 18 settembre 2000, 39.2000.11; la STCA
del 21 novembre 2000 nella causa F.P.G., 39.2000.14).
2.3. L'amministrazione
ritiene a torto che la giurisprudenza appena riassunta, che trae origine da una
norma di regolamento (dichiarata dal TCA contraria alla legge) con la quale
si negava in modo sistematico l'assegno di base ai lavoratori o alle
lavoratrici frontaliere che non avevano la custodia del figlio (cfr. art.
8c cpv. 1 Reg. LAF: "il genitore frontaliero è titolare del diritto se ha
la custodia del figlio"), debba essere applicata anche agli assicurati che
hanno la custodia del figlio.
In realtà
la custodia del figlio realizza il fondamentale presupposto introdotto dal
legislatore con la nuova LAF (ciò che è peraltro già stato dettagliatamente
esposto nella citata sentenza E.C. alla quale si rinvia. Basta qui ricordare
che il Messaggio del Consiglio di Stato sottolinea che "è la custodia ad
essere condizione preminente per l'ottenimento del diritto" ed ancora "il
legislatore intende porre quale condizione per l'ottenimento di ogni genere di
assegno la custodia del figlio: ha quindi diritto all'assegno - di regola -
soltanto il genitore che ne ha la custodia").
Per
questo motivo il lavoratore o la lavoratrice frontaliera che hanno la custodia
del figlio e che esercitano un'attività salariata ai sensi dell'articolo 6 LAF hanno
diritto all'assegno.
Nella
presente fattispecie l'assicurata, coniugata ed avente la custodia della figlia
__________, esercita in Ticino un'attività salariata a tempo parziale. Suo
marito esercita invece un'attività a tempo pieno in Italia e non ha dunque
un'attività salariata ai sensi dell'art. 6 LAF.
In simili
condizioni la ricorrente ha diritto all'assegno di base, fondato sull'art. 11
cpv. 1 lett. d LAF e sull'art. 8c cpv. 1 e cpv. 2 Reg. LAF.
A titolo
abbondanziale va rilevato che non potevano certo sfuggire all'amministrazione
sia il contenuto e l'esito del dibattito parlamentare (ampiamente riprodotto
nella già citata sentenza E.C. del 17 settembre 1998) sia la successiva
iniziativa parlamentare del 30 novembre 1998 dell'on. Camponovo (cfr. D.
Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e
problemi aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT
I 2000 pag. 121 seg. (127)).
Come
segnalato dalla Cassa cantonale nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), sta
dunque al legislatore, in occasione dell'imminente prima revisione della LAF,
apportare delle modifiche all'attuale ordinamento, se lo riterrà opportuno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e la decisione impugnata è annullata.
§ Di conseguenza __________
ha diritto all'assegno di base in proporzione al suo grado d'occupazione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà a __________ fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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