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39.2001.2 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal and revised administrative decisions
39.2001.2Altro tribunale30 gen 2001Dismissed
The appellant challenged a family allowances decision before the Ticino Social Insurance Court. Before the court decided, the family allowances fund issued two new decisions that fully granted the appeal claims and annulled the contested decision. The appellant then withdrew the appeal. The court held that the matter had become moot and ordered the appeal struck out, with no fees or costs.
Art. 3/a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; when the administrative authority reconsiders the challenged decision before its response is filed and issues a new decision fully satisfying the appellant, and the appellant subsequently withdraws the appeal, the remedy loses its object and is to be struck from the docket. In such circumstances the proceedings are terminated without costs.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.2
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00002
dc/gm
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 novembre 2000 interposto da
__________,
contro
la decisione del 10 ottobre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 11/12 gennaio 2001 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 24 gennaio 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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