AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.16
Data decisione, Autorità:
09.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00016
rs/nh
Lugano
9 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2001
di
__________,
contro
la decisione del 23 gennaio 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 18 dicembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore della figlia __________
(31.12.1997), un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili con effetto dal 1°
ottobre 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con una
decisione di medesima data la Cassa ha assegnato all'interessata un assegno di
prima infanzia di fr. 335.-- a decorrere dal 1° ottobre 1998 (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr.
470.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), mentre l'ammontare
dell'assegno di prima infanzia in fr. 349.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
In
seguito dal 1° luglio 1999 l'assegno di prima infanzia è stato aumentato a fr.
404.-- (cfr. doc _ agli atti dell'amministrazione) e dal 1° novembre 1999
diminuito a fr. 374.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Infine
dal 1° maggio 2000 l'ammontare dell'assegno di prima infanzia è stato adeguato
a fr. 1'657.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. La Cassa,
con decisione 7 novembre 2000, ha ordinato a __________ di restituire l'importo
di fr. 8'628.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° agosto 1999 al 30
agosto 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
Con decisione del 18 dicembre 1998 la nostra
Cassa le ha accordato un assegno familiare o integrativo mensile di fr. 463.‑
e un assegno di prima infanzia di fr. 355.‑ a decorrere dal 1. ottobre
1998. L'assegno familiare integrativo è stato in seguito aumentato a fr. 470.‑,
mentre l'assegno di prima infanzia a fr. 1'627.‑.
Con lettera del 12 aprile 2000 l'avevamo
informata che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia dovevano
essere compensati con gli arretrati della rendita AI e, a questo scopo,
l'assegno familiare era corrisposto in via provvisoria.
Con decisione del 25 luglio 2000 è stata posta al
beneficio di una rendita d'invalidità con effetto 1° agosto 1999. La rendita
versata dalla Cassa di compensazione del Canton Berna ammonta a fr. 1'292.‑
a suo favore e a fr. 517.‑ per la figlia.
Unitamente alla decisione Al ha percepito gli
arretrati di fr. 11'807.35. Considerando che nessuna compensazione è stata
effettuata per quanto concerne gli assegni familiari, avrebbe dovuto contattare
la nostra Cassa per stabilire l'ammontare degli assegni percepiti in troppo,
come alla dichiarazione da lei sottoscritta il 17 aprile 2000.
Abbiamo ricalcolato il diritto all'assegno
familiare e ne consegue che, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 30 agosto
2000, ha percepito a torto l'importo di fr. 8'628.‑ come dal seguente
conteggio:
Assegno di prima infanzia percepito:
dal 01.08.99 al 31.10.1999/03 mesi a fr. 404.‑ fr.
1'212.-
dal 01.11.99 al 30.04.2000/06 mesi a fr. 374.‑ fr.
2'244.-
dal 01.05.00 al 31.08.2000/04 mesi a fr. 1'657.‑ fr.
6'628.‑ fr. 10'084.-
Assegno di prima infanzia di diritto (cfr.
tabelle allegate):
dal 01.08.99 al 31.08.2000/13 mesi a fr. 0.- fr.
0.- fr. 0.-
./. assegno di prima infanzia compensato con
Servizio prestazioni complementari fr.
1'456.-
Totale assegno di prima infanzia a nostro favore fr.
8'628.‑
Alleghiamo inoltre la decisione negativa di
assegno di prima infanzia dal 1. settembre 2000 computando la rendita
d'invalidità e la prestazione complementare.
(…)
A titolo abbondanziale la informiamo inoltre che
l'assegno integrativo percepito dal 1. agosto 1999 al 31 agosto 2000 (fr.
6'110.‑) è stato compensato interamente con gli arretrati riconosciuti
dalla prestazione complementare." (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)
1.3. In data 13
novembre 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica problematica (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con
decisione 23 gennaio 2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha osservato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede"` non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado
d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli
assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni
per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona
(anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di
un'attività lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta in quanto lei era perfettamente a conoscenza che avrebbe dovuto
rimborsare gli assegni familiari percepiti in attesa di essere posta al
beneficio della rendita d'invalidità. Dalla decisione notificatale il 25 luglio
2000 risulta che una compensazione è avvenuta esclusivamente con le indennità
versate dal __________. Considerato che il 12 aprile 2000 era stata informata
che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia erano erogati in via
provvisoria, avrebbe dovuto informarsi
sulla mancata compensazione dagli arretrati della
rendita d'invalidità.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave." (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato, l'8 febbraio 2001, un tempestivo
ricorso nel quale si è così espressa:
"
In data 13 novembre 2000 ho fatto domanda di
condono all'IAS per i Fr. 8'628.‑‑ da me percepiti a torto tramite
l'assegno prima infanzia del periodo 1°.9.1999 al 31.08.2000, periodo questo
poi riconosciuto daIl'Assicurazione Invalidità.
Questa mia richiesta viene rifiutata dall'IAS al
23.01.2001 perché non mi è riconosciuta la "buona fede" di
conseguenza dicono che non possono esaminare la seconda condizione: quella
dell'onere troppo grave, perché manca la prima.
Ora contesto la mancata buona fede da parte mia
per i seguenti motivi:
Ho comunicato all'IAS ogni cambiamento della mia
situazione, di fatto la lettera dell'IAS del 12 aprile 2000 in cui mi
comunicavano che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia dovevano
essere compensati con gli arretrati della rendita Al, era in risposta alla mia
comunicazione sulla fine dell'intervento della __________ perché scaduto il
termine quadro della disoccupazione.
A tal punto c'era il mio accordo che già il 17
aprile 2000 rinviavo all'IAS la mia autorizzazione alla Cassa Cantonale per
gli assegni familiari a compensare con il Servizio rendite e/o l'Ufficio
prestazioni complementari l'assegno familiare che mi è stato assegnato,
conformemente alla mia situazione economica attuale, ed al quale non avrei
avuto diritto con il computo della rendita e/o della prestazione complementare.
Quando al 25 luglio 2000 sono stata posta al
beneficio di una rendita d'invalidità con effetto 1° agosto 1999, ho ricevuto anche
dalla Cassa Compensazione del Canton Berna Fr. 11'807.35 di arretrati e non
ho più pensato e capito che ci fossero problemi di restituzione.
In primo luogo perché avevo firmato una
cessazione all'IAS e ho onestamente pensato che i soldi che mi mandavano
erano quelli che mi appartenevano dopo che la Cassa aveva versato quanto dovuto
a chi aveva la mia autorizzazione a compensare. Quindi con gli arretrati ho pagato
i miei debiti.
In secondo luogo perché evidentemente non sono
stata in grado di comprendere la comunicazione della Cassa Compensazione del
Canton Berna.
Quindi c'è ignoranza in tutto questo, ma
ribadisco la mia buona fede.
Infatti l'IAS ha potuto compensare gli arretrati
della Prestazione Complementare. Il mio comportamento è stato uguale nei confronti
delle due rendite: Al e PC e rispettivi arretrati.
Voglio quindi spiegare a codesto Tribunale anche
le motivazioni della seconda condizione per avere il condono "l'onere
troppo grave".
La mia situazione familiare era ed è particolare.
Sono sposata e mio marito non può stare in Svizzera, gli hanno ritirato il
permesso stranieri.
Abbiamo una figlia di cui sono l'unica ad
occuparsi per ovvi motivi. Sia la sottoscritta che mio marito siamo cittadini
italiani, io nata e cresciuta in Svizzera. Non lo seguo in Italia perché ho
condizioni precarie di salute psichica e temo che affrontare una realtà per me
sconosciuta come sarebbe quella di vivere in Italia possa influenzare
negativamente la mia salute. La mia famiglia ‑ genitori, fratelli ‑
che mi sostiene è residente in questo Paese che ci ospita.
Quindi dal momento che mio marito ha perso la
possibilità di vivere in Svizzera debbo pensare a me e alla bambina con quanto
ricevo di rendite: Fr. 1'809.‑‑ per Al, Fr. 590.‑‑ PC,
comunque con Fr. 6'000.‑‑ in meno all'anno del minimo vitale, visto
che prima l'assegno integrativo-prima infanzia, poi la PC calcolano un'entrata
ipotetica di alimenti per mia figlia da parte di mio marito.
Di fatto mio marito non riesce a versarci niente,
il suo guadagno in Italia è unicamente sufficiente al suo fabbisogno.
Non chiedo quindi altro se non la considerazione
di questa mia condizione economica. Non posso restituire alcuna cifra all'IAS
perché già ciò che percepisco è insufficiente di fr. 500.‑‑ al mese
per le necessità mie e della bambina.
La mia condizione di salute non mi consente un
guadagno supplementare.
Per queste ragioni chiedo mi sia riconosciuta la
buona fede e l'onere troppo grave." (Doc. _)
1.5. Con risposta
13 aprile 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
Dagli atti dell'incarto si rileva che la
ricorrente ha beneficiato dell'assegno integrativo e di prima infanzia dal 1.
ottobre 1998 al 31 agosto 2000.
In data 11 aprile 2000, tramite l'assistente
sociale __________ del servizio medico‑psicologico di __________, la
Cassa fu informata dell'esaurimento delle prestazioni erogate dal __________,
con invito ad adeguare gli assegni erogati alla nuova situazione economica. Ciò
avvenne con decisioni del 3 maggio 2000.
In considerazione del fatto che l'esaurimento
delle prestazioni del __________ interveniva dopo 400 giorni di indennizzazione
per inabilità lavorativa, la Cassa, dopo accertamenti interni presso l'Ufficio
Al del Canton Ticino, fu informata che alla ricorrente era stata riconosciuta
una rendita d'invalidità dal mese di agosto 1999 con delibera del 31 marzo
2000. A seguito di questa comunicazione la Cassa fece due cose, ossia:
-
l'11 aprile 2000 scrisse alla Cassa di compensazione del Canton
Berna di comunicarle l'ammontare della rendita alfine di procedere alla
compensazione sugli arretrati dovuti;
-
il 12 aprile 2000 scrisse all'assicurata per informarla della
necessità di compensare quanto riconosciutole di assegni familiari con
l'importo retroattivo della rendita, in particolare le veniva comunicato che la
dichiarazione che sottoscriveva autorizzava la Cassa a recuperare presso il
servizio delle rendite Al e presso l'Ufficio prestazioni complementari
l'assegno familiare percepito, al quale non avrebbe avuto diritto con il
computo delle prestazioni AI e dell'aiuto complementare.
La dichiarazione fu firmata dalla ricorrente e
ritornata dalla Cassa il 18 aprile 2000, in seguito fu trasmessa il 25 aprile
2000 alla Cassa di compensazione del Canton Berna.
In data 25 luglio 2000 la Cassa di compensazione
del Canton Berna notificò la decisione di rendita alla ricorrente senza
tuttavia, procedere alla richiesta compensazione con la Cassa cantonale per gli
assegni familiari. L'assicurata, pur consapevole del fatto che una compensazione
sarebbe dovuta intervenire, percepì gli 11'807.35 franchi di arretrati e li
spese.
Dall'esame della situazione la Cassa trae il
convincimento che il comportamento della ricorrente non è compatibile con il
riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente
percepite a torto da __________ a titolo di assegni di prima infanzia dal 1°
agosto 1999 al 31 agosto 2000.
L’assegno
di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 31
LAF prevede in particolare che
" 1 Il genitore domiciliato nel Cantone
ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa
oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito
disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett.
c).
Da quanto
esposto all’art. 31 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 24
cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:
" (…)
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI."
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 56 Reg.LAF).
2.2. Per l’art.
37 LAF
" 1 L'assegno di prima infanzia deve
essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito
disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
L'art. 59
Reg.LAF prevede:
"
In caso di modifica dell'assegno integrativo ai
sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è
conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso.
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
2.3. Secondo
l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale
per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.4. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle disposizioni
comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art.
76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza pubblicata in DTF 122 V
134 ha deciso che nel caso di ulteriore pagamento di rendite arretrate (in
concreto, rendita del secondo pilastro), l'obbligo di restituire prestazioni
complementari non presuppone l'obbligo di informare. Si tratta semplicemente di
ristabilire l'ordine legale, dopo la scoperta del fatto nuovo.
2.6. Nel caso in
esame, a giusto titolo, __________ non ha contestato l'obbligo di restituzione
fatto valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta infatti che la ricorrente, il 2 agosto 1999, ha domandato
il riconoscimento di una rendita AI. Con decisione 25 luglio 2000 le è stata
attribuita, a partire dal 1° luglio 2000, una rendita intera d'invalidità di
fr. 1'292.-- e una rendita completiva per la figlia di fr. 517.--.
Inoltre
per il periodo dal mese di agosto 1999 al mese di giugno 2000 è stato assegnato
all'assicurata da parte dell'assicurazione invalidità l'importo di fr.
11'807.35 a titolo di prestazioni arretrate, già dedotto l'importo di fr.
9'900.65 , compensato con le indennità giornaliere versatele dalla __________
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E'
pacifico pertanto che, avendo ricevuto delle rendite AI e delle prestazioni a
titolo retroattivo, sempre da parte dell'assicurazione invalidità, relative al
medesimo periodo in cui l'assicurata ha beneficiato di assegni di famiglia, le
entrate della famiglia __________ erano, per il lasso di tempo citato,
superiori a quelle effettivamente computate nel calcolo degli assegni di
famiglia.
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 59 e 35 Reg.LAF),
il calcolo dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo
reddito più elevato.
Per
inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di
prima infanzia, poiché gli assegni integrativi percepiti dal 1° agosto 1999 al
31 agosto 2000 sono stati compensati interamente con gli arretrati riconosciuti
delle prestazioni complementari (cfr. consid. 1.2.).
In simili
condizioni l'assicurata ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli
assegni di prima infanzia per un importo complessivo di fr. 8'628.--. Essi
vanno così restituiti.
2.7. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che, il principio secondo cui
il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le
prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni
dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di
tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione,
costituisce un principio generale del diritto federale delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA
1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è
quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli
assegni di famiglia.
In una
decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996,
pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito
che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di
restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo
grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli
arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo
il rimborso.
2.10. Nell'evenienza
concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurata,
in quanto alla medesima non può essere riconosciuta la buona fede, visto che
era perfettamente a conoscenza che avrebbe dovuto rimborsare gli assegni di famiglia
percepiti in attesa di essere posta al beneficio della rendita invalidità (cfr.
consid. 1.3.).
Preliminarmente
va constatato che secondo la giurisprudenza federale citata, un condono è escluso
solo nel caso in cui la decisione di riconoscere il versamento di prestazioni
retroattive comporta la restituzione di altre prestazioni (che un assicurato ha
già ricevuto per il medesimo periodo, ma per un altro titolo) e se le
prestazioni retroattive da versare possono essere compensate (cfr. consid. 2.9.).
Nella
presente fattispecie l'importo di fr. 11'807.35, riconosciuto
dall'assicurazione invalidità a titolo di prestazioni arretrate (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione), è già stato corrisposto all'assicurata.
Dunque
una compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa non è
più possibile.
Inoltre
la ricorrente si è servita quasi integralmente di tale somma per far fronte al
pagamento di diversi debiti (cfr. consid. 1.3.; doc. _). Di conseguenza,
applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V
221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un onere troppo grave
non può essere per principio negato.
La
possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa
a priori (per un caso analogo in ambito LADI cfr. STCA del 4 gennaio 2000 nella
causa S.P., inc. 38.99.00162).
Come
visto, i presupposti del condono sono, cumulativamente, la buona fede nella
riscossione delle prestazioni e l’esistenza di un grave rigore nel caso di un
rimborso (cfr. art. 44 LAF, cfr. pure consid. 2.4.; 2.7.; 2.8.).
2.11. Per quanto
concerne la buona fede va rilevato che l'assicurata fino alla notifica della
decisione del 25 luglio 2000 emanata dall'UAI, che le ha riconosciuto, per il
periodo dal 1° agosto 1999 al 30 giugno 2000, delle prestazioni arretrate (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione), non era cosciente dell'irregolarità
commessa.
Infatti
prima di tale data la ricorrente non era al corrente né dell'importo della
rendita che le sarebbe stata erogata, né del momento preciso a partire dal
quale sarebbe sorto il suo diritto alla rendita invalidità. Un'eventuale
comunicazione alla Cassa del semplice inoltro di una domanda di rendita AI e
dunque dell'ipotetica pretesa di tale rendita sarebbe poi stata irrilevante, in
quanto gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi
redditi e la reale sostanza (cfr. DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).
Pertanto
occorre concludere che nel periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000
la ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia
erogatile.
2.12. Differente,
per contro, deve essere il giudizio relativo al mese di agosto 2000. Con la
notifica della decisione 25 luglio 2000, in effetti, l'assicurata ha saputo
delle prestazioni arretrate che l'UAI le avrebbe versato (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). Sulla decisione dell'amministrazione è inoltre stato
indicato chiaramente che la compensazione è avvenuta unicamente con le indennità
giornaliere versate dalla __________.
Con
scritto 12 aprile 2000 la Cassa ha altresì espressamente avvertito la
ricorrente che il conteggio degli assegni integrativi e di prima infanzia è
avvenuto senza tener conto dell'eventuale rendita AI e della rispettiva
prestazione complementare e che con il versamento della rendita e/o delle
prestazioni complementari avrebbe ricevuto anche un importo arretrato. Essa ha
pure richiesto all'assicurata di sottoscrivere un'autorizzazione a compensare
con il Servizio rendite e/o l'Ufficio prestazioni complementari l'assegno
familiare che le era stato versato e al quale non avrebbe avuto diritto con il
computo della rendita AI e/o della prestazione complementare (cfr. doc._ agli
atti dell'amministrazione).
La
ricorrente ha rilasciato tale autorizzazione il 18 aprile 2000 (cfr. consid.
1.4. e 1.5.).
Va poi osservato che in
ogni caso l'assicurata ha compreso dal provvedimento 25 luglio 2000 che le era
stata erogata una rendita AI e che le sarebbero state bonificate delle rendite
arretrate (cfr. consid. 1.4.). Pertanto essa, leggendo accuratamente la
decisione dell'UAI del 25 luglio 2000, avrebbe dovuto rendersi conto che la
compensazione, per quanto concerneva gli assegni di famiglia, non era ancora
avvenuta.
In tale occasione
essa avrebbe dovuto così richiedere, in merito alla decisione del 25 luglio
2000 emessa dall'UAI, delle delucidazioni alla Cassa o perlomeno informarla
dell'emanazione di tale provvedimento - risulta infatti che alla Cassa non è
stata inviata copia della decisione dell'UAI - (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Benché
sia da stigmatizzare il fatto che la Cassa di compensazione del Canton Berna ha
omesso di compensare le prestazioni da essa erogate con gli assegni di famiglia
già versati alla ricorrente (cfr. consid. 1.5.), va rilevato che ai fini del
presente giudizio prevale, tuttavia, la circostanza che l'assicurata non ha
comunicato tempestivamente alla Cassa di essere stata posta al beneficio di una
rendita AI. Essa infatti, essendo in grado di riconoscere l'errore commesso
dall'amministrazione di Berna, avrebbe potuto agevolare una repentina
correzione del medesimo (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., pag. 484; RCC 1983
pag. 493; RCC 1988 pag. 547).
Di
conseguenza, a mente di questa Corte, la violazione commessa dall'assicurata
configura una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere
ammessa per il periodo relativo al mese di agosto 2000.
2.13. In simili
condizioni il TCA deve concludere che l'assicurata non era in buona fede
unicamente dopo aver ricevuto la decisione 25 luglio 2000 dell'UAI che le ha
assegnato una rendita AI e delle prestazioni arretrate a partire dal 1° agosto
1999.
Un
eventuale condono può dunque concernere gli assegni di prima infanzia percepiti
indebitamente dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000, ad esclusione degli assegni
di cui ha beneficiato durante il mese di agosto 2000.
L'incarto
va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti
dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 6'971.--
(fr. 10'084.-- - fr. 1'657.-- - fr. 1'456.--; consid. 1.2.), corrispondenti
agli assegni percepiti a torto nel lasso di tempo dal 1° agosto 1999 al 31
luglio 2000.
Per
quanto attiene all'importo fr. 1'657.--, relativo al mese di agosto 2000, esso
dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che, avendo preso coscienza,
dalla decisione 25 luglio 2000 emanata dall'UAI, del suo diritto a prestazioni
arretrate da parte dell'assicurazione per l'invalidità, non può essere
riconosciuta alla ricorrente la buona fede, primo presupposto per ottenere il
condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- E'
riconosciuta la buona fede di __________ per il periodo dal 1° agosto 1999 al
31 luglio 2000.
Di
conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la
restituzione dell'importo di fr. 6'971.- e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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