AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.97
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00097
rs/nh
Lugano
24 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 29 novembre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni del 29 novembre 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente
all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.
A
motivazione del rifiuto dell'assegno di prima infanzia l'amministrazione ha
precisato che l'assicurata non adempiva la condizione dell'art. 31 lett. b) LAF
il quale prevede che il genitore ha diritto all'assegno di prima infanzia se si
occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure
ne esercita una in misura non superiore al 50% (cfr. doc. _).
Con
ulteriore decisione del 15 dicembre 2000 la Cassa ha erogato all'interessata un
assegno integrativo di fr. 653.--, limitatamente al mese di giugno 2000. Tale
provvedimento è stato impugnato ed è oggetto di un incarto separato (cfr. inc.
39.01.3).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 13 dicembre 2000 __________ ha impugnato la decisione
del 29 novembre 2000 della Cassa concernente il rifiuto dell'assegno di prima
infanzia. Essa si è così espressa:
"
La richiesta dell'assegno di prima infanzia mi è
stata respinta, perché mancava la condizione dell'art. 31 della LAF lett. b) , "si
occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure
ne esercita una in misura non superiore al 50%
(mezza giornata al giorno). "
La motivazione del non diritto è: FREQUENZA Di
UNA SCUOLA A TEMPO PIENO.
Vorrei quindi elencare i motivi per i quali
ritengo che la decisione sia ingiusta ed immotivata:
-
nell'Articolo di cui sopra, si parla di attività lucrativa, che
contrasta nettamente con la motivazione. Frequentare una scuola non è
sicuramente un'attività lucrativa.
-
Dal 6.5.00, giorno del parto e nascita di __________, la mia
presenza a scuola durante la fine del terzo ed ultimo anno di architettura
d'interni è stata molto inferiore del 50% dovendo allattare (come tuttora), ho
unicamente frequentato per gli esami di alcune materie, altri esami ho cercato
di farli in settembre. Facendo la mamma al 100% non sono riuscita a superare
l'anno per alcune materie. Mi ritrovo così a ripetere l'anno e rifare il semestre
perso nell'anno 2000. A questo proposito allego una dichiarazione della scuola,
che dimostra che frequenterò la scuola dal 05.03.01 ovvero il VI semestre
Tutto questo a dimostrare che la nascita di mio
figlio mi ha occupato totalmente.
Ritengo quindi di avere tutti i presupposti per
poter disporre di questo assegno." (Doc. _)
1.3. In data 11
gennaio 2001 la Cassa ha emanato una nuova decisione con la quale ha annullato
il provvedimento del 29 novembre 2000. Il tenore di tale decisione è il seguente:
"
Con la citata nostra decisione vi abbiamo
respinto il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia per inadempimento del
requisito posto dall'art. 31, lett. b, LAF.
Dal vostro ricorso del 13.12.2000 emergono
elementi convincenti che attestano una vostra presenza a scuola inferiore al
50% dopo la nascita di vostro figlio. Questa situazione vi ha condotto a dover
rifare il sesto semestre che inizierà il 05.03.2001.
Visto quanto precede la Cassa decide di annullare
la decisione contestata del 29.11.2000.
Cogliamo tuttavia l'occasione per riconfermarvi
la bontà della decisione relativa all'assegno integrativo notificatavi il
29.11.2000 e vi segnaliamo l'invio, nei prossimi giorni, di una decisione per
l'assegno di prima infanzia con esame della vostra situazione economica.
Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere motivato e
presentato in forma scritta. Esso va indirizzato al TRIBUNALE CANTONALE
DELLE ASSICURAZIONI - Sezione del Tribunale d'Appello ‑ 6900 Lugano."
(Doc. _)
1.4. Il TCA, l'11
aprile 2001, ha ordinato all'amministrazione di insinuare la risposta di causa
entro un ultimo termine perentorio di 10 giorni, con l'avvertenza che trascorso
infruttuoso tale termine, il Tribunale avrebbe proceduto all'emanazione del
giudizio sulla base degli atti contenuti nell'incarto (cfr. doc. _).
Con
scritto del 13 aprile 2001 la Cassa ha proposto lo stralcio dai ruoli della
causa, più precisamente ha rilevato:
"
Visto l'annessa decisione del 11.01.2001 che
accoglie integralmente le conclusioni dell'atto di ricorso e annulla e
sostituisce quella del 29.11.2000, proponiamo lo stralcio del ricorso a norma
della giurisprudenza del TFA nella causa P. SA del 22 settembre 1977 e meglio
come alle istruzioni contenute nel bollettino AVS no. 81 del 9 febbraio 1978
pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali." (Doc. _)
1.5. Il 20 aprile
2001 questa Corte ha invitato l'assicurata a comunicare se, a seguito
dell'emanazione della nuova decisione dell'11 gennaio 2001, manteneva o
ritirava il ricorso (cfr. doc. _).
L'interessata,
il 26 aprile 2001, ha risposto:
"
Con riferimento all'incarto n° 39.00.97, in
risposta alla vostra lettera del 20 aprile 2001, vi informo che non intendo
ritirare il mio ricorso del 13.12.2000 contro la decisione del 9.11.2000 in
materia di rifiuto dell'assegno di prima infanzia.
Infatti la "nuova decisione del
11.1.2001" è per me incomprensibile.
Chiedo che il Tribunale proceda a verificare il
calcolo posto alla base della decisione del 29.11.2000, tenendo conto dei
documenti da me inviati con la mia lettera del 20 aprile 2001.
Chiedo ancora che questa causa n° 39.00.97 sia
congiunta al n° 39.2001.3 che concerne il ricorso del 15.1.2001 contro la
decisione del 15.12.2000 della Cassa degli Assegni Familiari.
Anche per questa seconda causa chiedo che il
Tribunale proceda a controllare il calcolo fatto dalla Cassa e posto alla base
della decisione 15.12.2000." (Doc. _)
1.6. Il 30 aprile
2001 il TCA ha nuovamente assegnato un termine di 10 giorni alla Cassa per
presentare la risposta di causa (cfr. doc. _).
L'amministrazione,
l'11 maggio 2001, ha presentato le seguenti considerazioni:
"a) con il ricorso no. 39.2000.00097 la signora __________ ha inteso
contestare il rifiuto del riconoscimento dell'assegno di prima infanzia. Alla
base del rifiuto non vi era un calcolo economico ma l'adempimento della
condizione posta dall'art. 31, lett. b, LAF;
b) con nuova decisone dell'11.01.2001, di cui avete ricevuto copia
con l'invito a stralciare il ricorso, la Cassa ha accolto il ricorso annullando
la decisione contestata del 29.11.2000;
c) la nuova decisione dell'11.01.2001 rende privo d'oggetto il
ricorso datato 13.12.2000 per cui non riteniamo che da parte della Cassa si
debba procedere alla presentazione della risposta di causa."
(Doc. _)
1.7. La Cassa, il
23 maggio 2001, ha trasmesso al TCA la decisione emessa dall'amministrazione
con la quale ha assegnato all'assicurata un assegno di prima infanzia di fr.
2'347.-- relativamente al solo mese di giugno 2000. Inoltre la Cassa ha
osservato:
"
(…) Con tale decisione la Cassa ha riconosciuto
il diritto ad un importo di fr. 2'347.- di assegno di prima infanzia,
limitatamente al mese di giugno 2000; tale riconoscimento si giustificava
perché il convivente della ricorrente aveva chiesto ed ottenuto un congedo non
pagato per l'intero mese di giugno 2000.
La citata decisione non è stata contestata dalla
signora __________ che invece ha contestato la decisione relativa all'assegno
integrativo notificatale il 15.12.2000. Su questo ricorso (no. 39.2001.00003),
dopo ulteriori accertamenti, abbiamo presentato la nostra risposta di causa il
15.05.2001. Attendiamo l'esito di questo ricorso prima di emanare una ulteriore
decisione per l'assegno di prima infanzia, valida dal 01.07.2000. Possiamo già
anticiparvi che anche questa decisione, non ancora emessa, sarà negativa circa
il diritto all'assegno di prima infanzia, considerata la ripresa lavorativa del
convivente della signora __________.
Ribadiamo la nostra convinzione, già espressavi
con lettera del 11.05.2001, di non ritenere necessaria una risposta di causa
sul ricorso no. 39.2000.00097 in quanto divenuta priva d'oggetto dopo il nostro
annullamento del 11.01.2001 e lettera al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 15.04.2001." (Doc. _)
Il 7
giugno 2001, su richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. _), la Cassa ha
inviato copia della decisione emanata il medesimo giorno, con la quale viene
rifiutata l'erogazione dell'assegno di prima infanzia a partire dal 1° luglio
2000, in quanto il reddito determinante supera le spese riconosciute (cfr. doc.
_).
1.8. Il TCA, il
20 giugno 2001, ha richiesto all'amministrazione di trasmettere la
documentazione relativa al calcolo dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc.
_), la quale è pervenuta a questa Corte il 4 luglio 2001 (cfr. doc. _).
1.9. I doc. _ e _
sono stati sottoposti a __________, alla quale è stato pure assegnato un
termine di 10 giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. _). Tuttavia
l'assicurata è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. Con
decisione del 29 novembre 2000 la Cassa ha respinto la richiesta di __________
tendente all'assegnazione di un assegno di prima infanzia, in quanto ha
ritenuto che essa non adempisse la condizione sancita dall'art. 31 lett. b LAF,
la quale esige che il genitore si occupi del figlio in misura superiore al 50%
(cfr. consid. 1.1.).
A seguito
del ricorso inoltrato dall'assicurata (cfr. consid. 1.2.), l'amministrazione ha
riesaminato la fattispecie e ha concluso che effettivamente l'interessata, dopo
la nascita del figlio, ha frequentato la __________ in misura inferiore al 50%.
Di conseguenza, l'11 gennaio 2001, ha emesso un nuovo provvedimento che annulla
la decisione impugnata del 29 novembre 2000 (cfr. consid. 1.3.).
L'amministrazione,
dopo l'emanazione della decisione dell'11 gennaio 2001, ha considerato il
ricorso del 13 dicembre 2000 privo di oggetto e dunque ritiene che la causa
debba essere stralciata dai ruoli (cfr. consid. 1.4.; 1.6.).
Secondo
questa Corte, per contro, la causa non va stralciata, visto che, in ogni caso,
una volta appurato che il presupposto previsto all'art. 31 lett. b LAF era
realizzato, andava accertato il diritto dell'assicurato alla prestazione
richiesta. Andava cioè stabilito se, nel caso di specie, le ulteriori
condizioni poste dall'art. 31 LAF erano adempiute, in particolare andava
esaminato il fattore economico.
A tale
fine il TCA si è fatto trasmettere dalla Cassa la decisione formale riguardante
il calcolo dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).
Al
riguardo va segnalato che tale provvedimento doveva essere inviato
dall'amministrazione motu proprio, dopo che quest'ultima aveva constatato che
il presupposto posto dall'art. 31 lett. b LAF era realizzato. Essa infatti
avrebbe dovuto automaticamente analizzare le condizioni finanziarie
dell'assicurata ed emettere una decisione relativa al calcolo.
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che la decisione del 7 giugno 2001
(cfr. doc. _) annulla e sostituisce la prima decisione del 29 novembre 2000.
A norma
dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa
norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di dichiarare
compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una
procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni
esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid.
5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione
non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine
assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli
decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992
pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V
236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
Nella
fattispecie in esame la Cassa, come visto sopra (cfr. consid. 1.4.; 1.6.), non
ha emesso la risposta di causa e ha invece trasmesso al TCA, su sua esplicita
richiesta, la decisione del 7 giugno 2001 relativa al calcolo dell'assegno.
Tale
decisione non corrisponde tuttavia integralmente alle richieste
dell'assicurata, la quale ha postulato l'erogazione dell'assegno di prima
infanzia.
Quindi il
contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della
vertenza.
Ne
consegue che oggetto del presente ricorso è la nuova decisione del 7 giugno
2001, con la quale la Cassa ha respinto la domanda della ricorrente concernente
l'assegnazione di un assegno di prima infanzia, in quanto i suoi redditi
determinanti superano le spese riconosciute (cfr. consid. 1.7.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno di prima infanzia.
L’assegno
di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 24
cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:
" (…)
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI."
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 56 Reg.LAF).
2.3. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi,
almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
2.4. Poiché la
decisione del 7 giugno 2001 si riferisce al periodo dal 1° luglio 2000, alla
presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000.
In concreto quindi il fabbisogno della famiglia della ricorrente, formata dalla
madre, dal padre e da un figlio, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla
Cassa.
Al
riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali
federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15
aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia
prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni
integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve
essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del
24 luglio 2000 nella causa A.I.).
Nella
presente fattispecie, pertanto, essendo il convivente dell'assicurata pure il
padre biologico del figlio _________ (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione, inc. _: Richiesta per assegni di famiglia,), il conteggio
dell'assegno è stato calcolato in base al fabbisogno per "coniugi".
2.5. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nel caso in
esame risulta dagli atti che la ricorrente è proprietaria in ragione di 1/2
della part. No __________. L'altra metà del mappale è di proprietà del fratello
dell'assicurata (cfr. doc. _ inc. _). Inoltre emerge che benché sia stato
conferito alla madre il diritto d'usufrutto sull'abitazione (cfr. doc. _), la
ricorrente vive nell'intera casa (cfr. doc. _).
Dalla
situazione catastale si evince che 59 mq del citato mappale sono adibiti ad
abitazione. Il valore di stima dell'abitazione corrisponde a fr. 72'500.--,
pertanto il valore della quota dell'assicurata è pari a fr. 36'250.-- (cfr.
doc. _).
A giusto
titolo dunque la Cassa non ha computato nulla a titolo di sostanza immobiliare,
visto che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett.c LPC non va conteggiata alcuna
sostanza fino alla quota massima, nella fattispecie, di fr. 55'000.-- (cfr.
consid. 2.5.).
Per quanto
concerne invece il ricavo lordo dell'immobile, che corrisponde al valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario.
Ciò è
stato confermato pure in una recente sentenza emanata dal TFA il 10 luglio
2000, pubblicata in DTF 126 V 252 segg. (cfr. in particolare pag. 254 consid.
2a).
Secondo
l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore
locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo
quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile
quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore
locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini
dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N.
5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il
valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere
equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto
del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della
costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni
normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del
proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della
parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della
zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai
fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato,
è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore
effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione
delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni
1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla
Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999)
precisano inoltre che
"2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata
in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio
stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si
applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di
riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha
presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del
valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si
applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso
risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo
fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che
non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio
stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Nel caso
in esame la revisione generale delle stime del Comune di __________ è entrata
in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989, di conseguenza per il calcolo del
valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima, invece
del 5% erroneamente applicato dalla Cassa.
Pertanto
il valore locativo dell'abitazione dell'assicurata è di fr. 2'356.-- e non di
fr. 1'813.-- come considerato nella decisione impugnata.
Al
riguardo va rilevato che la Cassa ha riconosciuto, in relazione alla vertenza
concernente l'assegno integrativo (cfr. doc. _), che nel caso di specie il
tasso da applicare al valore di stima è il 6.5% e non il 5%.
2.7. Nel caso di
assicurati che vivono in casa propria, analogamente alla LPC, è riconosciuta
quale spesa la pigione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari,
n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. DTF 126 V 256-257; ZAK
1968, pag. 248).
In
concreto la Cassa ha computato l’importo di fr. 3'493.--, composto di fr.
1'813.--, quale valore locativo dell’abitazione e fr. 1’680.-- quale forfait
per spese accessorie. Quest'ultimo dato è corretto. Secondo l’art. 16a cpv. 1
OPC AVS/AI infatti nei confronti di persone che abitano un immobile di loro
proprietà, per le spese accessorie è previsto solo un forfait. Esso è pari a
fr. 1’680.--.
Va,
comunque, segnalato che la somma del valore locativo dell'immobile e delle
spese può essere riconosciuto al massimo fino a concorrenza degli importi
massimi stabiliti dalla legislazione federale per le spese di pigione, pari per
tutti i Cantoni, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 12'000.-- per le persone sole
e fr. 13'800 per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 87).
Dal 1°
gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente
a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 6 dicembre 2000).
Il valore
locativo dell’immobile in cui abita l'assicurata è pari a fr. 2'356.-- (cfr.
consid. 2.6.), per cui l'importo computato dalla Cassa nel provvedimento
impugnato a titolo di pigione annua deve essere adeguato a fr. 4'036.-- (fr.
2'356.-- + fr. 1'680.--).
2.8. Per quanto
concerne gli interessi ipotecari e le spese per la manutenzione dei fabbricati
va evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.),
applicabile agli assegni di famiglia giusta l'art. 28 LAF, consente di dedurre
dal reddito questi costi fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile
(cfr. DTF 126 V 256).
Se,
quindi, questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle
spese per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere
considerati integralmente.
Nella
sentenza del TFA del 20 luglio 2000 pubblicata in DTF 126 V 252 segg.,
menzionata sopra (cfr. consid. 2.6.), la nostra Alta Corte ha stabilito che il
ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde
necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il
valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni
di mercato, bensì di un importo inferiore.
Va
rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b
cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in
base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di
domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet,
op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito
concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre
1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC
del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle
Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se
l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo
fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Nel caso
di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno
1988 (cfr. doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno
computati fr. 589.-- (25% del valore locativo).
Se il
ricavo lordo dell'immobile equivalesse al valore locativo, a titolo di
interessi ipotecari potrebbe essere considerato l'importo di fr. 1'767.-- (fr.
2'356.-- - fr. 589.--).
Alla luce
della sentenza DTF 126 V 252 segg., occorre tuttavia esaminare se in Ticino il
ricavo lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo o a un importo più
elevato.
Dalla
Circolare 30 giugno 1999 (n. 15/1999) della Divisione delle contribuzioni
emerge che :
"
(…)
Quanto ai criteri per la
determinazione del valore locativo l'articolo 20 capoverso 2 LT prevede che lo
stesso "è stabilito tenendo conto della promozione dell'accesso alla
proprietà e della previdenza personale". Il legislatore cantonale ha
così voluto introdurre degli elementi di moderazione del valore locativo
rispetto alle pigioni di mercato anche per conseguire l'obiettivo di favorire
la previdenza individuale e l'accesso alla proprietà privata.
Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale è considerato ancora conciliabile con il
principio costituzionale della parità di trattamento un valore locativo che si
situa tra il 60-70% delle pigioni di mercato, ritenuto comunque che il 60%
rappresenta in ogni caso il limite inferiore che può ancora essere sostenuto
dal profilo costituzionale (DTF 124 I 145 e 125 I 65).
(…)
Il valore locativo
corrisponde di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati.
Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
stima dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obiettivo di conseguire
un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio
delle pigioni di mercato.
(…)
Quando, ai fini del valore
locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia
applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo
della pigione."
Da quanto
appena esposto risulta evidente che il ricavo lordo dell'immobile, nell'ipotesi
in cui sia maggiore del valore locativo, non può in ogni caso superare
quest'ultimo di più del 30%.
Nel caso
di specie dunque gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione potrebbero
ammontare al massimo a fr. 3'063.-- (fr. 2'356.-- + 30% di fr. 2'356.--).
Nell'evenienza
concreta comunque la questione a sapere se e in che misura in Ticino il ricavo
lordo dell'immobile è maggiore del valore locativo può rimanere irrisolta, in
quanto, come verrà esposto in seguito, la computazione nel calcolo relativo
all'assegno integrativo di un importo maggiore di interessi ipotecari e di
spese di manutenzione non muterebbe l'esito della vertenza (cfr. consid. 2.9.).
2.9. Nell'evenienza
concreta, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l'assicurata è proprietaria
solamente del 50% della part. _________, tuttavia essa vive nell'intera casa.
Vi è da
chiedersi pertanto a che titolo la ricorrente abiti la quota del 50% di
proprietà del fratello.
L'assicurata
sostiene infatti di essersi assunta le spese relative alla casa, in particolare
gli ammortamenti e gli interessi del debito ipotecario, oltre alle tasse dell'acqua
potabile, della fognatura e della raccolta rifiuti (cfr. doc. _).
Andrebbe
così esaminato se può essere ritenuto che l'assicurata vive nella parte di
abitazione di proprietà del fratello in virtù di un contratto di locazione o di
un contratto misto e dunque se a titolo di pigione deve essere computato un
importo più elevato.
Dagli
atti emerge che all'anno l'assicurata versa fr. 3'944.-- corrispondenti agli
ammortamenti e agli interessi ipotecari, al cui ammontare si devono aggiungere
fr. 165.70 relativi alla tassa per l'acqua potabile, fr. 122.50 concernenti la
tassa per la fognatura, fr. 60.-- per la raccolta rifiuti (cfr. doc. _).
Va
rilevato tuttavia che l'assicurata, essendo proprietaria del 50% della
particella di _________, deve comunque far fronte al pagamento della metà di
questi importi, ovvero complessivamente fr. 2'146.--. Essa quindi, come
controprestazione del fatto che usufruisce del 50% della casa di proprietà del
fratello, si assume unicamente il pagamento di fr. 2'146.--.
La
questione può rimanere nel caso di specie indecisa, in quanto, anche computando
a titolo di pigione un importo più elevato, e meglio fr. 6'182.-- (fr. 4'036.--
- fr. 2'146.--), tenendo conto delle modifiche da apportare a seguito del
maggiore valore locativo (cfr. consid. 2.6.; 2.7.) e conteggiando a titolo di
interessi ipotecari e spese di manutenzione l'ammontare massimo fr. 3'063.--
(cfr. consid. 2.8.), i redditi - costituiti dal guadagno da attività dipendente
del padre di __________, dal valore locativo del 50% del mappale di __________
e dagli assegni di base - sarebbero comunque più elevati del fabbisogno
(redditi fr. 45'991.-- e fabbisogno fr. 39'600.--).
In simili
condizioni, dunque, malgrado le modifiche intervenute nel calcolo a seguito dell'aumento
del valore locativo dell'abitazione della ricorrente, il ricorso dev'essere
respinto, in quanto i redditi superano le spese riconosciute.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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