AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2000.90
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00090
rs/sc
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2000
di
___________,
rappr. da: ____________,
contro
la decisione del 20 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 novembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a ___________ un assegno integrativo di fr.
1'207.-- mensili a favore delle figlie ______ (1995) e ______ (1997) e dei
figli del marito ________ (1984) e ______ (1985), nati da un precedente
matrimonio e affidati al padre con esercizio dell'autorità parentale dal 1998 (cfr.
doc. _ all'inc. 39.2000.00081), con effetto dal 1° ottobre 1998.
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 1'251.--.
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 19 settembre 2000 ha ordinato a ___________ di restituire l'importo
di fr. 9'168.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30
giugno 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione inc. 39.00.78).
1.3. In data 12
ottobre 2000 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. inc. 39.00.78).
Con
decisione 19 giugno 2001 il TCA ha parzialmente accolto il gravame. Questa
Corte ha annullato la decisione impugnata e l'ha riformata nel senso che
l'assicurata è tenuta a restituire l'importo di fr. 7'550.-- a titolo di
assegni integrativi percepiti a torto (cfr. STCA del 19 giugno 2001, inc.
39.00.78).
1.4. Sempre il 12
ottobre 2000, il patrocinatore dell'interessata ha presentato una domanda di
condono alla Cassa, sostenendo la buona fede dell'assicurata e una situazione
economica disastrosa (cfr. doc. _).
Con
decisione del 20 ottobre 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha argomentato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti:
il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo
obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite."
Si rileva che, in data 14 giugno 1999 ha aperto un termine quadro
della disoccupazione presso la Cassa disoccupazione FLMO (indennità giornaliera
fr. 101.60), mentre il marito terminava le indennità di malattia percepite
dalla SWICA. La modifica di questa situazione, per i mesi di luglio e agosto
1999 non comportava un cambiamento dell'assegno familiare.
La buona fede non è, nel presente caso, adempiuta in quanto non ci
ha annunciato l'inizio della sua attività lucrativa in data 1° settembre 1999,
l'apertura del termine quadro della disoccupazione di suo marito e il
trasferimento della sua famiglia in via ___________ a ____________.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc.
_)
1.5. Contro
questa decisione l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale postula:
"
- Il ricorso è accolto.Di conseguenza:
1.1. La
decisione 20/24 ottobre 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa
cantonale assegni familiari, in cui viene respinta la domanda di condono 12
ottobre 2000 della Signora __________ è annullata.
1.2. Gli
atti sono rinviati alla Cassa per un nuovo giudizio e, in via subordinata, la
domanda di condono è accolta.
-
Alla
ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio
dell'avv. ___________.
-
Cautelativamente:
Al ricorso è concesso effetto sospensivo, qualora non intervenisse d'ufficio.
-
Protestate eventuali
tasse, spese e ripetibili." (Doc. _ pag. 4)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha rilevato:
"
(…)
- Con la
decisione querelata, l'Autorità di prime cure non entra neppure nel merito
della situazione finanziaria della signora __________, ma respinge la domanda,
ritenendo, a torto, che la buona fede non fosse adempiuta nel presente caso in
quanto la ricorrente non avrebbe "annunciato l'inizio della sua
attività lucrativa in data 1. settembre 1999, l'apertura del termine quadro
della disoccupazione di suo marito e il trasferimento della sua famiglia in via
___________.
Mancando
la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario
esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
A torto!
- A parte il
fatto che l'ordine di restituzione è errato per le ragioni esposte nel ricorso
del 12 ottobre 2000, come già detto sub. 1 della domanda di condono, la
ricorrente, il mese di settembre del 1999, durante un colloquio telefonico con
il Signor _________ (funzionario della Cassa), ha riferito a quest'ultimo che
se da un lato lei lavorava, dall'altro il marito non percepiva nulla.
Il
Signor ________ ha risposto alla ricorrente che il reddito complessivo della
famiglia non sarebbe variato e, rispettivamente, non sarebbe neppure mutato
l'importo dell'assegno. Egli ha altresì detto alla ricorrente che al momento in
cui avrebbe presentato i documenti per l'ordinaria revisione sarebbe stata
tenuta a produrre la documentazione completa retroattivamente. Ciò è stato
fatto dalla ricorrente che ha spedito tutta la documentazione nella seconda
metà di quest'anno alla Signora _________.
Se
così non fosse come mai la ricorrente avrebbe di sua spontanea volontà
dichiarato alla Cassa tutti i redditi percepiti.
La Buona fede è quindi palese.
- Nella
denegata e contestata ipotesi in cui il Signor _________ non confermasse quanto
sopraesposto, la buona fede è ancora data. Infatti, lo si ribadisce, la
ricorrente ha consegnato alla Cassa tutta la documentazione e non si è
sottratta a tale incombenza. Non solo, ma come risulta dal gravame 12 ottobre
2000, dai calcoli effettuati dalla ricorrente, anche se dovessero avverarsi
inesatti, quest'ultima, in tutta buona fede, poteva ragionevolmente ritenere
che la sua situazione finanziaria non fosse cambiata e che quindi non dovesse
neppure avvisare la Cassa. Anche per questo motivo, il ricorso deve essere
accolto.
Di
transenna, si rileva che la Cassa, a sua volta, come dice quest'ultima nella
risposta 31 ottobre 2000, pag. 2, al più tardi già "il 26 maggio 2000"
ha accertato la situazione "diversa", ma non ha agito, per cui per
quali ragioni ha atteso più di 4 mesi prima di emettere l'ordine di
restituzione? Avendo quindi l'Autorità lasciato sussistere la situazione con
piena cognizione di causa, ciò permette di far concludere che la ricorrente
fosse in Buona fede (Scolari, diritto amministrativo, Parte generale, No. 185).
E questo a maggior ragione se si considera che la ricorrente, da subito e alla
prima richiesta, ha consegnato tutti gli atti alla Cassa.
Infine
e abbondanzialmente, qualora nella decisione di concessione dell'assegno non
fosse stato menzionato l'obbligo di comunicare immediatamente ogni cambiamento,
la cui edizione viene chiesta alla Cassa, la Buona fede sarebbe manifesta.
-
Per quanto
attiene alla situazione di indigenza, si precisa che controparte neppure si è
espressa, per cui se la Buona fede fosse accertata, gli atti andrebbero
ritornati alla Cassa per un nuovo giudizio o, perlomeno, pena la violazione del
diritto di essere sentito per totale mancanza di motivazione, questo Tribunale
dovrà concedere alla ricorrente ancora una possibilità di esprimersi.
-
Quali prove si propongono le seguenti:
‑ audizione di __________, da citare presso la
controparte;
‑ richiamo
dell'intero incarto dall'istituto delle assicurazioni sociali, contenente la
decisione di assegnazione degli assegni;
‑ richiamo da questo Tribunale dell'incarto No.
39.2000.00081." (Doc. _ pag. 2-3)
1.6. Con risposta
26 giugno 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Con
la contestata decisione la Cassa cantonale assegni familiari ha respinto la
domanda di condono relativa ad un ordine di restituzione di fr. 9'168.‑
per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30
giugno 2000. L'importo da restituire è stato ridotto a fr. 7'550.‑ da
codesto Tribunale con sentenza del 19 giugno 2001.
Mediante ricorso l'assicurata postula la concessione del condono
ritenendo palesemente adempiuta la buona fede.
Il ricorso non è accoglibile.
Dalla documentazione agli atti si evince come solo in data 20
giugno 2000 la Cassa fu informata di un importante modifica della situazione
economica della ricorrente, risalente al 1° settembre 1999. In particolare la
signora ___________ aveva iniziato a lavorare presso due datori lavoro: il
reddito conseguito, su base annua, consentiva alla famiglia di disporre di
maggiori redditi in rapporto alle indennità della ________, nel frattempo
esaurite (17 giugno 1999), sulle quali si fondava l'erogazione degli assegni
integrativi.
Contestando l'ordine di restituzione intimatole dalla Cassa, la
ricorrente sosteneva aver debitamente e tempestivamente informato il
collaboratore signor _________ dell'importante modifica della sua situazione
economica. La Cassa ha sempre contestato questa tesi e la sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 giugno 2001 le ha dato ragione.
A parere della Cassa il condono della restituzione non può essere
accordato in quanto l'omissione della ricorrente è incompatibile con il
riconoscimento della buona fede. Il suo silenzio fino al mese di giugno 2000
rappresenta una colpa grave per cui si chiede a codesto lodevole Tribunale di
voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.7. Il 12 luglio 2001 l'avv.
___________ ha precisato:
"
(…) ritenuta la testimonianza nell'altra
procedura del teste ________, che più nulla ricorda del caso specifico,
notifico quale ulteriore teste _________, Residenza al __________, il quale è a
conoscenza del fatto che la moglie abbia telefonato al funzionario preposto,
avvisandolo del cambiamento intervenuto.
Detto teste non è mai
stato notificato prima perché la Signora _________ era sicura che il teste
_________ ricordasse l'episodio, caso contrario la mia cliente non lo avrebbe
ragionevolmente citato" (Doc. _)
1.8. Infine la
Cassa, con osservazioni pervenute al TCA il 26 luglio 2001, ha puntualizzato:
"
(…) le precisiamo che dalla verbalizzazione del
teste ___________ del 22 marzo 2001 risulta in modo inequivocabile che una
comunicazione telefonica viene annotata nell'incarto, in particolare se
l'informazione può avere delle ripercussioni sull'ammontare dell'assegno.
Il caso in esame è appunto
uno di quelli che portava ad una modifica dell'importo dell'assegno.
La Cassa non ha comunque
nessuna obiezione da formulare per un'eventuale decisione di convocare il teste
(il marito dell'assicurata) proposto dall'avv. ___________." (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. L'assicurata
ha richiesto, a titolo cautelativo, la concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso del 22 novembre 2000 (cfr. consid. 1.5.).
A seguito
dell'emanazione della presente decisione, la richiesta dell'interessata diviene
priva di oggetto.
Al
riguardo va comunque rilevato che la decisione di rifiuto del condono, oggetto
del gravame, deve essere considerata negativa (cfr. per la relativa definizione
e la nozione di decisione positiva: DTF 123 V 39). Essa, infatti, non impone
alcun obbligo, né accoglie una particolare richiesta. Il reale interesse
dell'assicurata è, inoltre, quello di evitare l'esecuzione, almeno fino
all'emanazione della sentenza relativa al condono, della decisione di
restituzione non impugnata, (cfr. G. Scartazzini, "Zum Institut der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der
Sozialversicherungsrechtsplege", in SZS 1993, pag. 314 segg.; DTF 117 V
188). Pertanto, non trattandosi di una decisione positiva, la questione
relativa all'effetto sospensivo non può porsi, bensì deve essere esaminato se
sia possibile ordinare delle misure provvisionali positive (cfr. RAMI 1997 pag.
157segg.; RCC 1991 pag. 521; DTF 117 V 186; Decreto della Vicepresidente del
TCA del 30 giugno 1999 nella causa F.D.L.A.; Decreto del Presidente del TCA del
9 agosto 2000 nella causa M.M.). Procedendo alla ponderazione degli interessi
in gioco, decisiva per la decisione di eventuali misure provvisionali, appare
verosimile che l'interesse della ricorrente a che la decisione di restituzione
non sia eseguita possa prevalere sull'interesse dell'amministrazione ad
un'immediata esecuzione. Dunque in tale ipotesi potrebbero essere applicate
delle misure cautelari che impediscano provvisoriamente alla Cassa di eseguire
la risoluzione di restituzione (cfr. G. Scartazzini, op. cit. pag. 334 segg.;
DTF 117 V 185).
Va
tuttavia osservato che con decreto 19 ottobre 2000 il TCA ha stralciato dai
ruoli l'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso
del 12 ottobre 2000 contro l'ordine di restituzione, in quanto tale richiesta,
avendo il gravame effetto sospensivo ex lege, era priva di oggetto (cfr. doc.
_. Inc. 39.00.78).
Visto che
il ricorso contro l'ordine di restituzione aveva effetto sospensivo, anche la
decisione di rifiuto del condono non era in ogni caso esecutiva.
2.3. Relativamente
alla richiesta dell'assicurata concernente la concessione dell'assistenza
giudiziaria (cfr. consid. 1.5.), va precisato che l'avv. __________ ha
comunicato al TCA, con scritto 28 novembre 2000, che il caso è stato assunto
dalla __________, protezione giuridica (cfr. doc. _, inc. 39.00.78), per cui la
relativa domanda è divenuta priva di oggetto.
Nel
merito
2.4. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 7'550.-- percepiti
indebitamente da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal
1° settembre 1999 al 30 giugno 2000, come stabilito da questa Corte nella
sentenza del 19 giugno 2001 (cfr. consid. 1.3.).
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e di limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.5. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.6. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.7. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto
o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.8. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui
all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti
della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è
determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.9. La Cassa, il
19 settembre 2000, ha emanato nei confronti di ___________ un ordine di
restituzione di fr. 9'168.--, a titolo di assegni integrativi percepiti a torto
(cfr. consid. 1.2.), in quanto quest'ultimo non ha informato tempestivamente
l'amministrazione dell'inizio di due attività lucrative a decorrere dal 1°
settembre 1999, rispettivamente del percepimento da parte del marito delle
indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di febbraio 2000.
L'assicurata
ha contestato tale provvedimento dinanzi al TCA, il quale con decisione del 19
giugno 2001, pur riconoscendo che, non avendo notificato tempestivamente i
cambiamenti intervenuti nella situazione economica della sua famiglia, la
ricorrente ha percepito indebitamente degli assegni integrativi, ha
parzialmente accolto il ricorso riducendo l'importo da restituire a fr.
7'550.-- (cfr. consid. 1.3.; STCA del 19 giugno 2001, inc. 39.00.78).
2.10. Riguardo ai
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che, a proposito
della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è
mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a
sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona
fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile,
riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una
questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.11. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.12. La ricorrente
sostiene la propria buona fede, adducendo di aver informato telefonicamente
dell'inizio dei suoi nuovi impieghi il funzionario incaricato, ___________, nel
mese di settembre 1999. Quest'ultimo le avrebbe risposto che, siccome il marito
non percepiva più le indennità per perdita di guadagno, il reddito complessivo
della sua famiglia non sarebbe mutato e che al momento in cui avrebbe
presentato i documenti per l'ordinaria revisione degli assegni, avrebbe dovuto
produrre la documentazione completa retroattivamente (cfr. consid. 1.5.).
L'assicurata
asserisce poi che, se _________ non dovesse confermare quanto esposto, la buona
fede è ancora data, in quanto essa, in sede di revisione, ha consegnato alla
Cassa tutta la documentazione necessaria a chiarire la sua situazione. Inoltre
a mente della ricorrente, nonostante le nuove entrate, essa poteva
ragionevolmente ritenere che le sue condizioni finanziarie non fossero cambiate
e conseguentemente poteva credere di non dover avvisare la Cassa (cfr. consid.
1.5.).
2.13. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta va rilevato che con la decisione 24 novembre 1998 trasmessa alla
ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli
________, ________, ________ e _________ a partire dal 1° ottobre 1998, la
Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto
segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione inc. 39.00.81)
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in
quanto autorità competente.
2.14. L'assicurata
ha asserito di aver comunicato telefonicamente all'incaricato della Cassa,
__________, nel mese di settembre 1999, l'inizio delle sue attività lavorative
(cfr. consid. 1.5. e 2.12.).
Al
riguardo va rilevato che nel corso dell'istruttoria relativa alla causa
concernente il ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 1.3.), il
Giudice delegato, il 22 marzo 2001, ha sentito in udienza __________. Dal
verbale redatto in tale occasione emerge che il funzionario riconosce sì di
essersi occupato del caso dell'assicurata, ma non ricorda la telefonata che la
ricorrente sostiene di aver effettuato. Inoltre egli precisa che se avesse
ricevuto tali informazioni, avrebbe perlomeno richiesto ulteriore
documentazione, proprio per poter adeguare il calcolo dell'assegno. ___________
afferma poi che, in generale, quando il cambiamento delle circostanze conduce
palesemente alla riduzione o alla soppressione delle prestazioni erogate, esse
vengono bloccate.
Puntualizza
altresì che le telefonate relative a comunicazioni importanti per il diritto
all'assegno vengono annotate nell'incarto.
Per di
più esclude di aver risposto che comunque sarebbe intervenuta una revisione
successiva entro fine anno (cfr. doc. _ inc. 39.00.78).
E' stato
pure constatato che a seguito della presunta telefonata non è stata richiesta
alla ricorrente ulteriore documentazione a comprova di quanto asserito, né vi è
una particolare nota nell'incarto concernente il colloquio telefonico.
Di
conseguenza il TCA, applicando il principio della probabilità preponderante
(cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P.S., H 407/99), ha concluso che non è stato dimostrato che
effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente la Cassa delle sue
nuove attività (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 18-19, inc. 39.00.78).
Per
quanto concerne il percepimento da parte del marito delle indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione, la ricorrente stessa ha
riconosciuto di non aver informato l'amministrazione (cfr. doc. _ inc.
39.00.78).
Inoltre
questa Corte ha concluso che l'assicurata avrebbe dovuto attivarsi maggiormente
affinché gli assegni percepiti potessero essere adeguati alla sua reale
situazione economica (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 19, inc. 39.0078).
La
circostanza poi che al momento della revisione periodica degli assegni di
famiglia, l'assicurata abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione
necessaria per adeguare l'assegno integrativo erogatole è irrilevante ai fini
del giudizio circa la buona fede. Infatti ciò non giustifica in nessun modo il
fatto che comunque essa ha sottaciuto alla Cassa i cambiamenti intervenuti
nella sua situazione economica. Allorché ha ricevuto il modulo concernente la
revisione si è limitata a rispondere in modo veritiero alle domande postele e a
sostanziare quanto dichiarato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc.
39.00.81); essa non poteva in ogni caso agire in modo diverso, se non
commettendo ulteriori manchevolezze.
Per di
più l'assicurata medesima nell'atto di ricorso ha affermato che poteva ritenere
di non dover avvisare la Cassa, visto che, nonostante l'inizio dei nuovi
impieghi, le sue condizioni finanziarie non erano mutate.
Nella
menzionata sentenza del 19 giugno 2001 il TCA ha tuttavia constatato che,
benché la SWICA avesse cessato di erogare delle indennità di malattia al
consorte dell'interessata, l'incremento delle entrate per l'anno 1999 è stato
pari a fr. 5'413.--, al quale si devono ancora aggiungere gli assegni di base e
di formazione percepiti dall'assicurata dall'inizio dell'attività lavorativa
(cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 17, inc. 39.00.78).
Pertanto
la ricorrente non poteva ragionevolmente credere che l'amministrazione non
dovesse essere informata circa i cambiamenti intervenuti.
2.15. L'assicurata,
nello scritto del 12 luglio 2001, ha richiesto l'audizione del marito,
__________ (cfr. consid. 1.7.).
Al
riguardo va rilevato che la legge di procedura per i ricorsi al TCA, che si
applica agli assegni di famiglia (cfr. art. 1 lett. f), prevede all'art. 23
che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali
che regolano le materie e sussidiariamente il CPC.
L'art.
228 cifra 1 CPC enuncia che non possono essere sentiti come testimoni il
fidanzato o il coniuge di una parte ancorché divorziato.
Pertanto
già per questo motivo l'audizione del marito della ricorrente deve essere
rifiutata.
Va
comunque ricordato che l’audizione richiesta da un assicurato può essere
rifiutata senza per questo ledere il suo diritto d’essere sentito, sancito
dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H
74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.
pure STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre
2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione
del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Nel caso
concreto la fattispecie è sufficientemente chiarita dall’esame degli atti
dell’incarto. Anche se il CPC ammettesse questa prova, il TCA rinuncerebbe
comunque all’audizione del coniuge dell'assicurata.
2.16. La
ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF,
non ha comunicato tempestivamente l'inizio delle sue attività lucrative a
partire dal 1° settembre 1999, né il percepimento da parte del marito delle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a far tempo
dal 1° febbraio 2000. Essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di
informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. consid. 2.13.), configura inoltre una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la
buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale
condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 20
ottobre 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il
ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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