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39.2000.79 ΓÇó Appeal struck out as moot after reconsideration
39.2000.79Altro tribunale15 gen 2001Dismissed
The appellant challenged a 4 October 2000 decision concerning family allowances. Before the authority filed its response, the Cassa cantonale assegni familiari issued a new decision on 9 November 2000 that fully granted the appeal and annulled the earlier decision. The appellant then formally withdrew the appeal. The Tribunal cantonale delle assicurazioni held that the dispute had become moot and ordered the case struck from the roll, with no court fees or costs.
Art. 3a cpv. 1 LPTCA; reconsideration by the administrative authority and mootness of the appeal. The administrative authority may, until transmission of its response, reconsider the challenged decision and replace it. If the new decision fully satisfies the appellant and the appeal is withdrawn, the appeal loses its object and is struck from the roll. In such a situation, no fees or costs are generally charged (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.79
Data decisione, Autorità: 15.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00079
dc/gm
Lugano 15 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 11 ottobre 2000 interposto da
__________,
contro
la decisione del 4 ottobre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 9 novembre 2000 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche i ricorrenti, con scritto 20 novembre 2000 (cfr. Doc. _), hanno comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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