Appeal struck out as moot after reconsideration

39.2000.75Altro tribunale15 gen 2001Dismissed

Sintesi

The appellant challenged two family-allowance decisions of 12 September 2000 before the Ticino Social Insurance Court. Before filing its response, the family allowance fund issued two new decisions on 16 November 2000 that fully accepted the appeal and annulled the contested decision. The court held that, under the cantonal procedural rule allowing reconsideration before the response is sent, the appeal had become moot and therefore struck it from the docket. No fees or costs were imposed.

Regest

Art. 3a cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame della decisione impugnata da parte dell'autorità amministrativa prima dell'invio della risposta. Se l'autorità, facendo uso di tale facoltà, emana nuove decisioni che accolgono integralmente le conclusioni del ricorso e annullano l'atto impugnato, il gravame diviene privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli; in tal caso non si percepiscono spese né tasse di giustizia.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 39.2000.75

Data decisione, Autorità: 15.01.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00075

dc/gm

Lugano 15 gennaio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 29 settembre 2000 interposto da

__________,

contro

le decisioni del 12 settembre 2000 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 16 novembre 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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