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39.2000.75 ΓÇó Appeal struck out as moot after reconsideration
39.2000.75Altro tribunale15 gen 2001Dismissed
The appellant challenged two family-allowance decisions of 12 September 2000 before the Ticino Social Insurance Court. Before filing its response, the family allowance fund issued two new decisions on 16 November 2000 that fully accepted the appeal and annulled the contested decision. The court held that, under the cantonal procedural rule allowing reconsideration before the response is sent, the appeal had become moot and therefore struck it from the docket. No fees or costs were imposed.
Art. 3a cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame della decisione impugnata da parte dell'autorità amministrativa prima dell'invio della risposta. Se l'autorità, facendo uso di tale facoltà, emana nuove decisioni che accolgono integralmente le conclusioni del ricorso e annullano l'atto impugnato, il gravame diviene privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli; in tal caso non si percepiscono spese né tasse di giustizia.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.75
Data decisione, Autorità: 15.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00075
dc/gm
Lugano 15 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 29 settembre 2000 interposto da
__________,
contro
le decisioni del 12 settembre 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 16 novembre 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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