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39.2000.74 ΓÇó Appeal struck out as moot after withdrawal
39.2000.74Altro tribunale13 nov 2000Dismissed
The Ticino Tribunal for insurance matters dealt with an appeal concerning family allowances. After the family allowances fund informed the appellants that the requested allowances were recognized up to 31 December 2000, the appellants withdrew their appeal. The court held that the dispute had become moot and ordered the case struck from the rolls. It further ordered that no court fees or costs be charged.
Mootness and withdrawal; where the appellant withdraws the appeal and the contested matter no longer presents a live controversy, the court strikes the case from the rolls without entering into the merits. In such a situation, and absent a basis for different cost allocation, no fees or costs are levied (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.74
Data decisione, Autorità: 13.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00074
dc/gm
Lugano 13 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il "ricorso" del 27 settembre 2000 interposto da
__________,
contro
la "decisione" del 28 agosto 2000 emanata dalla
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 29 settembre 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
visto lo scritto della cassa del 30 ottobre 2000 del seguente tenore:
" il ricorso interposto da __________ e __________ non contesta una formale decisione notificata dalla Cassa e pertanto deve essere dichiarato irricevibile.
Con lo scritto del 28 agosto 2000 la Cassa ha informato l'interessato che gli assegni anticipati e richiesti in restituzione non corrispondevano a quelli autorizzati invitandolo a verificare e trasmettere, se del caso, la necessaria documentazione
Anziché rispondere alla Cassa, __________ ha interposto ricorso presso codesto Tribunale.
Sulla base delle osservazioni contenute nel ricorso del 27 settembre 2000 la Cassa ha comunque riconosciuto il diritto agli assegni fino al 31 dicembre 2000, come richiesto dal ricorrente (v. autorizzazione allegata)." (cfr. Doc. _);
preso atto della lettera dell'8 novembre 2000 nella quale i ricorrenti precisano:
" Con la presente dichiarazione ritiriamo il ricorso da noi presentato in data 27 settembre 2000 in quanto riteniamo che "l'autorizzazione al versamento degli assegni per i figli" di data 30.10.2000 annulla la "contestazione del diritto agli assegni familiari anno 1999" di data 28.08.2000 (doc. _ del ricorso stesso) ed al conseguente rimborso di fr. 2'196.- da parte nostra." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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