AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.69
Data decisione, Autorità:
26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00069
FP/DC/sc
Lugano
26 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele
Cattaneo
con redattrice
Francesca Pozzi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 7 agosto 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con istanza
12 maggio 2000 __________, domiciliato a __________, marito di __________ e
padre di __________, nato nel 1999, ha chiesto l'erogazione di un assegno
integrativo e di un assegno di prima infanzia (doc. _).
Con due decisioni 7 agosto 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
respinto entrambe le richieste dell'assicurato precisando che il reddito
determinante supera il limite annuo fissato dalla legge per l'assegnazione
degli assegni di famiglia (doc. 17 e 18).
1.2. Con
tempestivo ricorso 4 settembre 2000 i coniugi __________ hanno impugnato le
decisioni emesse dalla Cassa, chiedendo al TCA l'erogazione degli assegni
familiari richiesti. Essi hanno così motivato il ricorso:
"
(...)
la tabella di calcolo allegata, alla voce
"sostanza, n. 200" è riportato un avere di Fr. 4070. Questo importo,
non è una sostanza di risparmio, ma bensì l'accredito mensile.
Pensando che questa cifra possa aver indotto all'errore, chiediamo il riesame
del nostro caso". (Doc. I).
1.3. Con risposta
19 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti
motivazioni:
"
Con la contestata decisione la Cassa cantonale
assegni familiari ha respinto il riconoscimento dell'assegno integrativo in
quanto i calcoli effettuati indicano che i ricorrenti dispongono di redditi
superiori al fabbisogno di una famiglia di tre persone secondo la
regolamentazione vigente.
Mediante ricorso l'assicurata postula il
riconoscimento dell'assegno presumendo che il rifiuto sia collegabile al
computo di un capitale di fr. 4'070.--.
Il ricorso non è accoglibile.
Dalla lettura del ricorso si evince che i
ricorrenti non hanno correttamente interpretato il calcolo effettuato dalla
Cassa.
E' sfuggito loro che il computo di fr. 4'070.--
non incide minimamente sul diritto essendo completamente ammortizzato dalla
franchigia di fr. 55'000.--.
La Cassa, visto le considerazioni ricorsuali, si
dichiara d'accordo per lo stralcio di questo capitale che ha quale sola
conseguenza di azzerare pure la posta degli interessi quantificati a fr. 52.-- all'anno.
Questa rettifica non muta il risultato finale perché i redditi vanno corretti a
fr. 48'305.-- e rimangono superiori ai fr. 48'184.-- del fabbisogno totale.
A titolo abbondanziale la Cassa ricorda di aver
riconosciuto fr. 1'600.- di spese per il conseguimento del reddito riguardanti
le spese di trasporto e di non aver potuto per contro riconoscere le spese di
doppia economia domestica per la ragione che il pasto preso sul posto di lavoro
non provoca maggiori spese rispetto alla quota di fr. 8.-- contenuta nel
fabbisogno vitale del marito." (Doc. III)
1.4. Le parti
hanno di seguito rinunciato a produrre ulteriori mezzi di prova sulla cui
possibilità il TCA le ha avvertite in data 22 settembre 2000 (doc. IV).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo e di uno di prima
infanzia.
Pendente causa la Cassa ha dato parzialmente seguito alle richieste
dell'assicurato annullando l'importo di fr. 4'070.-- alla voce "libretti
di risparmio e di deposito" - ammontare peraltro già ammortizzato dalla
franchigia di fr. 55'000.-- - e gli interessi su tale importo pari a fr. 52.--.
La modifica non ha comunque influito sull'esito della decisione (cfr. doc.
III).
Secondo
l'art. 24 LAF
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31 seg. LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, é inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, é computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo é pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione
superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L’art. 35
LAF prevede inoltre che:
" L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo nonché
gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).
In ogni caso,
l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo dell'importo minimo annuo
della rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia ed i superstiti.
L'assegno di prima
infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile
dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il cpv. 1 dell'art. 35 LAF, l'assegno di prima infanzia è complementare ad un
eventuale assegno di base e ad uno integrativo.
Per
l’art. 36 LAF
" Per
l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI).
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazione nel calcolo."
2.4. A proposito
dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della legge federale
sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione
della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF
prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo
in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860,
per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio
un terzo. (fr. 2'610.--).
(Questi
importi dal 1° gennaio 2001 ammontano a fr. 15'280.--, fr. 22'920.--, fr. 8050.--,
fr. 5368.-- e fr. 2684.--).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo di fr. 13'800 per coniugi e le
persone con figli (fr. 15'000.-- dal 1° gennaio 2001).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
2.5. In concreto
quindi il fabbisogno vitale della famiglia _________, formata dal padre, dalla
madre e dal figlio ________, nel 2000 era pari a fr. 30'120.-- come indicato
dalla Cassa.
La
pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dai ricorrenti
ammonta a fr. 1'269.-- (cfr. doc. 1). Il canone annuo era pertanto di fr.
15'228.--. Poiché le spese di locazione effettive erano superiori al massimo
riconosciuto fino al 31 dicembre 2000, la Cassa ha correttamente computato
l'importo di fr. 13'800.-- quali spese per pigione annuale.
2.6. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo della PC viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi l’assicurazione sociale secondo la LAMal (art.
28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono
rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali
sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va
tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le
malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza
della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
La Cassa
ha pertanto correttamente precisato che il premio netto computabile è pari a
fr. 4'264.-- (fr. 146.40 premio mensile per il padre, fr. 149.40 premio mensile
per la madre, fr. 59.50 premio mensile per il figlio; cfr. doc. 3, 4 e 5), non
essendo la famiglia al beneficio di sussidi.
2.8. Per quanto
attiene l'ammontare del saldo del conto corrente, il TCA rileva che al 12
maggio 2000 il saldo del conto privato del signor _________ ammontava a fr.
4'070.50 (cfr. doc. 9). Nelle decisioni querelate la Cassa ha computato tale
importo alla sostanza (doc. 17 e 18). A seguito della censura dei ricorrenti -
secondo cui il saldo del conto costituirebbe il reddito mensile (cfr. doc. I) -
la Cassa, in risposta, ha stralciato l'importo contestato (doc. III). La
rettifica ha avuto tuttavia come sola conseguenza l'azzeramento degli interessi
di fr. 52.-- e quindi una diminuzione del reddito in tal misura.
Infatti, considerando che la famiglia __________ è composta dai genitori e dal
figlio, e che quindi la sostanza inferiore a fr. 55'000.-- non viene
considerata (cfr. art. 3c cpv. 1 LPC), la Cassa in risposta ha a giusto titolo
ricordato che, anche se si fosse computato l'importo di fr. 4'070.--, il
risultato finale non sarebbe cambiato poiché già nelle decisioni querelate
(cfr. Doc. A) non era stata computata nessuna sostanza (cfr. art. 3c cpv. 1
lett. c LPC). La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.
2.9. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti
il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli
assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge
federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli
organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione complementare
annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo per cui essa
chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente
inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo
conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili
determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al
momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
In concreto, l'assicurato lavora alle dipendenze della __________
SA di __________. Nel 1999 egli ha percepito un salario netto di fr. 47'709.25
(doc. 7). Il reddito netto conseguito nel primo quadrimestre del 2000 è di fr.
14'527.55; di conseguenza, il reddito annuale dell'assicurato per il 2000 -
tredicesima compresa - sarà verosimilmente di fr. 47'449.43 (doc. 7).
In simili
condizioni, dev'essere applicata la regola generale enunciata all'art. 23 cpv.
1 OPC AVS/AI. Determinante ai fini del calcolo dell'assegno integrativo erogato
all'assicurato è quindi il reddito conseguito nell'anno precedente la sua
richiesta di assegni familiari, ovverosia nel 1999, come considerato dalla
Cassa (cfr. doc. 17, 18 e III).
L'amministrazione
ha dunque correttamente ritenuto il reddito al netto dei contributi sociali
conseguito dal ricorrente, che corrisponde a fr. 47'709.25 annui, tredicesima
compresa. Tale importo deve esere sommato agli assegni di base percepiti dai
coniugi __________ per il figlio ___________ (cfr. art. 16 LAF: fr. 183.--
mensili), il cui ammontare annuo è di fr. 2'196.--.
2.10. Secondo
l'art. 3 cpv. 4 lett. a LPC dal reddito sono dedotte le spese per il suo
conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa.
L’art.
11a OPC precisa inoltre che
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27
ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico é a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) é ammessa una
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,
targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili”
(cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno
a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti
consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo
l’art. 4
" sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro é a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quanto, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti é tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio”.
La deduzione é
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,
per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale
a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno."
(cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche
altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa
breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno é di durata sufficiente
da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio
con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione é negata
se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette
di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico é il caso dei contribuenti che
beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una
breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di
mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non é sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di
lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per
concedere la deduzione per pasti presi fuori casa é identico (Sentenza del TA
no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, é data la possibilità di avere
almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del
TA no. 47 del 20.2.85).
Nella
fattispecie la Cassa ha dedotto quali spese di trasferta fr. 1'600.-- annui.
L'amministrazione non ha invece dedotto spese supplementari di doppia economia
domestica (doc. III). I ricorrenti non hanno contestato l'ammontare delle spese
riconosciute per il conseguimento del reddito. Essi non hanno allegato ulteriori
documenti, né comprovato di dover far fronte a delle spese supplementari,
benché sia stata data loro la possibilità (doc. IV).
L'operato della Cassa deve pertanto essere approvato.
2.11. Alla luce di
quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa è
incensurabile e, poiché dalla differenza tra il fabbisogno della famiglia
___________ di fr. 48'184.-- e il reddito disponibile - rettificato in sede di
risposta - di fr. 48'305.-- si ottiene un'eccedenza pari a fr. 121.--, ai
ricorrenti non può di conseguenza essere erogato un assegno integrativo e/o uno
di prima infanzia a favore del figlio ___________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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