Appeal struck off after reconsideration and withdrawal

39.2000.68Altro tribunale4 gen 2001Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a family allowance decision by the Cassa cantonale assegni familiari. During the appeal, the authority reconsidered the contested decision and issued two new decisions fully satisfying the appeal and annulling the original decision. The appellant also withdrew the appeal after accepting the new decisions. The Tribunal cantonale delle assicurazioni therefore held that the matter had become moot and ordered the appeal struck from the roll, with no court fees or expenses.

Regest

Art. 3a cpv. 1 of the cantonal social-insurance appeal procedure act; reconsideration by the administrative authority and loss of object of the appeal. Until transmission of its response, the administrative authority may review and replace the contested decision. If the new decision fully grants the appellant’s claims, the appeal becomes devoid of object; a subsequent withdrawal confirms the procedural termination and justifies removal from the roll. In such circumstances, no court costs are ordinarily levied.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 39.2000.68

Data decisione, Autorità: 04.01.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00068

dc/fz

Lugano 4 gennaio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 24 agosto 2000 interposto da

__________,

contro

la decisione del 8.8.2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 9.10.200 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

ritenuto che, comunque, anche i ricorrenti, con scritto 2 gennaio 2001 (doc._) hanno comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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