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39.2000.50 ΓÇó Appeals struck out after withdrawal and new administrative decisions
39.2000.50Altro tribunale6 feb 2001Withdrawn
The appellants challenged two family allowance decisions. Before the respondent filed its answer, it issued new decisions on 16 June 2000 that fully granted the relief sought and annulled the earlier decisions. The appellants then withdrew their appeals on 5 February 2001. The Ticino Insurance Tribunal held that the appeals had become moot and struck them from the docket, ordering that no taxes or costs be collected.
Art. 3/a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; revisione by the administrative authority and withdrawal of the appeal: where the challenged decision is replaced before the response is filed and the new decision fully satisfies the appellants, the authority may reconsider the decision ex officio and the appeal becomes devoid of object. In such a case the proceedings are struck from the roll; if the appeal is withdrawn following acceptance of the new decision, no further adjudication on the merits is required (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.50
Data decisione, Autorità: 06.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00050-51
dc/fz
Lugano 6 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto i ricorsi del 4 luglio 2000 interposti da
__________,
contro
le decisioni del 16 giugno 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 16 giugno 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche i ricorrenti, con scritto 5 febbraio 2001 (cfr. Doc. _), hanno comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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