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39.2000.49 ΓÇó Appeal struck out as moot after reconsideration
39.2000.49Altro tribunale5 ott 2000Other
The appellant challenged a 21 June 2000 family allowance decision. Before the respondent filed its answer, the Cassa cantonale assegni familiari reconsidered the matter and issued a new decision on 4 September 2000 fully granting the appeal. The appellant then withdrew the appeal. The Tribunal cantonale delle assicurazioni held that the case had become moot and ordered it struck from the register, with no court fees or expenses.
Art. 3/a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; reconsideration of the challenged administrative decision before the answer is filed and mootness of the appeal. The administrative authority may reconsider the contested decision until transmission of its response. If, by reason of a new decision fully satisfying the appeal and/or the appellant’s withdrawal, no live dispute remains, the appellate proceedings are to be struck from the roll; in such case no court fees or expenses are levied.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.49
Data decisione, Autorità: 05.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00049
dc/gm
Lugano 5 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 29 giugno 2000 interposto da
__________,
contro
la decisione del 21 giugno 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 5 settembre 2000 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 4 settembre 2000 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche la ricorrente, con scritto 11 settembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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