Appeal struck out as moot after reconsideration

39.2000.49Altro tribunale5 ott 2000Other

Sintesi

The appellant challenged a 21 June 2000 family allowance decision. Before the respondent filed its answer, the Cassa cantonale assegni familiari reconsidered the matter and issued a new decision on 4 September 2000 fully granting the appeal. The appellant then withdrew the appeal. The Tribunal cantonale delle assicurazioni held that the case had become moot and ordered it struck from the register, with no court fees or expenses.

Regest

Art. 3/a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; reconsideration of the challenged administrative decision before the answer is filed and mootness of the appeal. The administrative authority may reconsider the contested decision until transmission of its response. If, by reason of a new decision fully satisfying the appeal and/or the appellant’s withdrawal, no live dispute remains, the appellate proceedings are to be struck from the roll; in such case no court fees or expenses are levied.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 39.2000.49

Data decisione, Autorità: 05.10.2000, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00049

dc/gm

Lugano 5 ottobre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 29 giugno 2000 interposto da

__________,

contro

la decisione del 21 giugno 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la lettera 5 settembre 2000 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 4 settembre 2000 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque, anche la ricorrente, con scritto 11 settembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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