AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2000.46
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00046
rs/DC/nh
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2000 di
__________,
contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 marzo 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ e
__________, un assegno integrativo di fr. 622.-- mensili con effetto dal 1°
febbraio 1998.
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 657.--.
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari con decisione 12 maggio 2000 ha ordinato a
____________ di restituire l'importo di fr. 14'139.-- percepiti indebitamente
nel periodo dal 1° aprile 1998 al 31 gennaio 2000. A motivazione della
richiesta la Cassa ha precisato che:
"
(…)
In data 27 dicembre 1999 le abbiamo trasmesso il
formulario per la revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2000 che ci
viene ritornato nel corso del mese di gennaio.
Dallo stesso rileviamo che suo marito dal 16
marzo 1998 è alle dipendenze della ditta __________ Sagl di __________
con un salario netto annuo di fr. 49'210.‑ e che dal 15.03.2000 è
nuovamente al beneficio dell'indennità giornaliera disoccupazione (IG 166.60,
TQ 15.03.00 ‑ 14.03.02).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 01.04.1998 ‑
31.01.2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 14'139.-." (Doc.
_ agli atti dell'amministrazione)
1.3. In data 31
maggio 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica problematica (cfr.
doc. _).
Con
decisione 15 giugno 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha osservato:
"
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado
d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli
assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulla nostra decisione del 24 marzo 1998 citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto
delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche
l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività
lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività
lucrativa del marito presso la ldara Sagl di Lugano.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave."
(Doc. _)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato il 28 giugno 2000 un tempestivo
ricorso nel quale si è così espressa:
"
(…) Inoltro ricorso contro la decisione citata a
margine (rif. sf1121/2024) dell'Istituto delle assicurazioni sociali per i
motivi già menzionati nella mia lettera del 31.5.00 allo stesso Istituto.
Preciso che in data odierna mio marito ha
presentato alla Cassa cantonale tutti i documenti che giustificano la mia
richiesta." (Doc. I)
1.5. Con risposta
7 agosto 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
Con decisione del 24 marzo 1998 alla ricorrente
fu riconosciuto il diritto ad un assegno integrativo di fr. 622.‑ mensili
a contare dal 1. febbraio 1998. Tale diritto teneva conto del fatto che il
marito della ricorrente, signor ___________, si trovava in disoccupazione e
percepiva un'indennità giornaliera di fr. 159.30. Questi dati riflettevano
quanto indicato dalla ricorrente sul formulario di richiesta in data 9 febbraio
1998 e confermato dalla Cassa di disoccupazione OCST, sezione della Magliasina.
Dalla conferma della Cassa di disoccupazione era pure evincibile che il marito
si trovava in disoccupazione dal 12 settembre 1996.
In data 27 dicembre 1999 la Cassa ha proceduto
alla revisione periodica del diritto all'assegno inviando il relativo
formulario di revisione alla ricorrente. In data 13 gennaio 2000 siamo stati
informati che il marito della ricorrente aveva iniziato un'attività lucrativa
ed il 9 febbraio 2000 che l'inizio della stessa risaliva al 16 marzo 1998.
Questa tardiva comunicazione ha provocato un
ordine di restituzione di fr. 14'139.- per il periodo dal 1. aprile 1998 al 31
gennaio 2000.
In data 31 maggio 2000 la ricorrente ha chiesto
di essere liberata dall'obbligo di restituire inoltrando la domanda di condono
che ci occupa.
Nella presente fattispecie la Cassa conferma
l'impossibilità di concedere il condono risultando palesemente insoddisfatto il
requisito della buona fede. Dalla verifica degli atti risulta che solo dopo 8
giorni dalla ripresa dell'attività del marito, la ricorrente ricevette una
decisione in cui l'assegno integrativo le era stato riconosciuto per lo stato
di disoccupato del marito.
La decisione stessa indicava l'obbligo di
annunciare, fra l'altro, l'inizio di un'attività lucrativa. Tale comportamento
è incomprensibile al punto da renderlo incompatibile con il riconoscimento
della buona fede." (Doc. _)
1.6. Con lo
scritto del 16 agosto 2000 l'assicurata ha precisato che:
"
(…) desidero sottolineare che più volte al
telefono ho avuto assicurazioni dall'impiegato addetto agli assegni integrativi
che il salario del marito era ininfluente nel calcolo dell'assegno stesso.
Questo fatto mi ha tranquillizzata tanto da non pensare fosse necessaria una
comunicazione ad ogni cambiamento delle condizioni di lavoro del marito.
Ribadisco quanto già espresso con la mia del 31
maggio 00, in cui chiedevo il condono del pagamento di quanto intimatomi viste
le condizioni economiche molto critiche in cui versa la mia famiglia."
(Doc. _)
1.7. Il 6
settembre 2000 la Cassa ha formulato al riguardo le seguenti considerazioni:
"
(…)
Possiamo confermarvi che quanto riferito è privo
di fondamento e falso. Il calcolo dell'assegno integrativo teneva conto
dell'indennità di disoccupazione percepita dal marito, la Cassa fu informata
della ripresa lavorativa solo il 19 gennaio 2000 e soppresse il versamento
dell'assegno, chiedendone in seguito la restituzione.
Non si vede come quanto riferito dalla ricorrente
possa essere accaduto: appare un tentativo maldestro di scaricare le proprie
responsabilità ad altri. La Cassa fa notare che l'obbligo di segnalare una
ripresa lavorativa è espressamente citato sulle decisioni per assegni di
famiglia." (Doc. _)
1.8. Pendente
causa il TCA ha posto all'interessata le seguenti domande:
"
- Quando hanno avuto luogo i colloqui
telefonici citati nel suo scritto
16.8.2000?
- Qual era il nome del
funzionario con il quale ha parlato?" (Doc. _)
1.9. L'assicurata
ha risposto il 21 settembre 2000, dichiarando:
"
In riferimento alla vostra richiesta citata a
margine, con la presente sono a comunicarvi che visto il tempo che è trascorso,
non mi è possibile di ricordarmi le date o i nominativi dei funzionari con cui
parlavo in merito alla richiesta dell'assegno.
Avessi solo avuto un dubbio, che quello che stavo
facendo non era regolare, mi sarei segnata ogni cosa, non ho preso nota di
niente in quanto tutto quello che ho fatto, è stato fatto con la massima buona
fede.
Porto a vostra conoscenza che ho frequentato le
scuole elementari, e per tanto ignoravo che la legge mi imponeva di segnalare
ogni e qualsiasi cambiamento che la mia famiglia avesse." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni percepite a torto da
____________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° aprile 1998
al 31 gennaio 2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.2. Per l’art.
29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art.
36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.3. Secondo
l’art. 41 LAF
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.4. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della
Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p.
63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.6. Nel caso in
esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di
restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che il marito della ricorrente ha lavorato dal
16 marzo 1998 al 15 febbraio 2000 come muratore presso la __________ Sagl di __________
con uno stipendio annuo netto (salario lordo - oneri sociali) di circa fr.
49'210.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
E'
pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia _________ dal mese di
marzo 1998 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
la quale si era basata su quanto il marito della ricorrente percepiva
dall'assicurazione contro la disoccupazione a titolo di indennità giornaliere,
(ovverosia fr. 36'645.-- annui).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF), il
calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più
elevato.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli _________ e
_________. Essi vanno così restituiti.
2.7. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi
unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3
c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser,
op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato
tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa del marito che ha avuto luogo
il 16 marzo 1998. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere
all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata
sostiene invece la propria buona fede, adducendo di non aver saputo di dover
comunicare tempestivamente ogni cambiamento rilevante (cfr. consid. 1.4.) e di
essere stata informata da un impiegato addetto agli assegni integrativi circa
l'ininfluenza dello stipendio del marito sul calcolo dell'assegno (cfr. consid.
1.6.).
2.10. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta va rilevato che con la decisione 24 marzo 1998 trasmessa alla
ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli
________ e _______, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha comunicato
espressamente quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile,
avrebbe dovuto, dopo aver ricevuto la decisione relativa all'assegno
integrativo a favore dei figli, leggerla accuratamente e notare che la Cassa
deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto
all'assegno, in quanto autorità competente.
Di
conseguenza l'allegazione dell'assicurata in merito al fatto di non essere
stata al corrente dell'obbligo di informare non trova alcun riscontro nei fatti
in esame.
Per
inciso, in ogni caso, va segnalato che dall'ignoranza della legge nessuno può
trarre dei benefici (cfr. DLA 2000 pag. 98; STFA del 18 gennaio 2000 nella
causa N.L. contro CPCAD e TCA, C 366/99 Ws, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,
consid. 2b)aa), pag. 220-222 e la giurisprudenza ivi citata).
2.11. La ricorrente
si avvale pure di una violazione del principio della buona fede
dell'amministrato, garantito espressamente dall'art. 9 della nuova Costituzione
federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000.
Essa
adduce, infatti, di non aver informato dell'inizio dell'attività lavorativa del
marito, poiché ha fatto affidamento a quanto riferitole da un impiegato addetto
agli assegni integrativi, il quale le avrebbe comunicato che lo stipendio del
marito non era determinante per il calcolo delle prestazioni erogate dalla
Cassa (cfr. consid. 1.6.).
Di regola
un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00 WS; DTF 121 V 66
consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nel caso
di specie l'assicurata non è stata in grado di dimostrare che un colloquio con
un impiegato della Cassa avrebbe realmente avuto luogo, né di aver ricevuto la
menzionata informazione.
Infatti,
alle domande precise postele dal TCA (cfr. consid. 1.8.), essa non ha indicato
né la data delle presunte telefonate intercorse con persona incaricata della
Cassa, né il nome di tale persona, specificando peraltro che, visto il tempo
trascorso, non poteva ricordarsi questi dati (cfr. consid. 1.9.).
Quanto
sostenuto dalla ricorrente non è suffragato dunque da elementi probatori
convincenti secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. cfr.
STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid.
2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini,
"Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63). Ne deriva che, carente una
delle condizioni cumulativamente richieste per tutelare la buona fede
dell'assicurato, ossia quella secondo cui l'intervento dell'autorità deve
avvenire in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, anche
la censura di una violazione di tale principio dev'essere disattesa (cfr. STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00 WS, D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 100).
2.12. L'assicurata,
contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha
dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito
all'organo amministrativo realmente competente, per cui ha senz'altro violato
il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato
in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare
l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza
grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non
potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per
ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza,
confermare la decisione del 15 giugno 2000 della Cassa cantonale per gli
assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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