AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2000.42
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00042-43
rs/sc
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 13 giugno 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 29 maggio 2000 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 29 maggio 2000, con effetto dal 1° dicembre 1999, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha assegnato a __________ un
assegno integrativo di fr. 240.-- mensili a favore della figlia __________,
mentre ha rifiutato l'attribuzione dell'assegno di prima infanzia.
1.2. Con
tempestivi ricorsi 13 giugno 2000 l'interessata ha impugnato le decisioni
dell'amministrazione, chiedendo l'erogazione dell'assegno di prima infanzia e
l'adeguamento dell'assegno integrativo. La ricorrente ha, in particolare,
chiesto che venga tenuto conto di un ammontare più elevato a titolo di
interessi
ipotecari.
Inoltre ha contestato gli importi computati quali reddito da attività
indipendente, reddito lordo da proprietà fondiaria e interesse del libretto di
risparmio. Essa si è così espressa:
"
FABBISOGNO
100 Interessi ipotecari 3'412.-- perché
sono contati 6 mesi e non 12?
REDDITO
304 Reddito att. indipendente non agricola 36'000.--
Il guadagno medio negli ultimi 10 anni del mio compagno di vita,
__________, è di 14'045.‑(allegato fotocopie).Se capisco bene prendete
per lui 18'000.‑‑ dell'ultima tassazione. Perché non sono contati i
16'611.‑‑? Suppongo che anche per me avete calcolato 18'000.‑‑
dichiarati da parte mia per l'AVS. Per l'anno 1999 è anche abbastanza giusto,
però è lordo. Dalla nascita di nostra figlia in ottobre '99 non posso più
lavorare tanto come nel 1999. Rimane il lavoro che faccio a casa. Nei primi 6
mesi del 2000 avrà guadagnato ca. 1'200.‑‑/mese lordo, e il
__________ ca. 8'500.‑‑, cifra d'affari, non arriviamo mai a 3'000.‑‑/mese
puliti come contato nel punto 304.
Un ultima domanda: sarà possibile solo con la prossima
dichiarazione d'imposte di rivedere la domanda o si può anche fare qualcosa
prima? E dovrò dichiarare le 240.‑ che riceviamo come guadagno?
311 Reddito lordo proprietà
fondiaria 4550.‑ non so che cosa significa?
312 Interesse libretto e deposito risparm. 345.‑ questi
10'727.‑‑ abbiamo
purtroppo
dovuto utilizzare per vivere." (Doc. _)
Con
scritto 20 giugno 2000 l'assicurata a completazione del suo ricorso ha
precisato che:
" Ho
ricevuto una decisione del 29.05.2000 concernente un assegno di famiglia che mi
sembra troppo basso. Con la presente ricorro contro questa decisione e chiedo
che il Tribunale verifichi il calcolo fatto dalla cassa e mi venga concesso un
assegno di famiglia più alto.
Per quel che concerne l'assegno di prima infanzia la cassa me Io
ha rifiutato. Per i motivi già indicati nel mio scritto del 13.06.2000 al
Tribunale ricorro perché non arriviamo a far fronte al minimo per vivere.
In conclusione chiedo che il Tribunale abbia a verificare tutti i
calcoli fatti dalla cassa nelle due decisioni in questione che vi trasmetto con
la presente lettera." (Doc. _)
1.3. Con risposta
4 agosto 2000 la Cassa ha proposto di attribuire alla ricorrente un assegno
integrativo di fr. 269.--, riconoscendo lo stralcio degli interessi da deposito
a risparmio. Ha tuttavia
ribadito
che la richiesta concernente l'assegno di prima infanzia non può essere
accolta.
L'amministrazione
ha al riguardo osservato che:
" Nei
suoi ricorsi la signora __________ contesta in particolare il computo di fr. 36'000
derivante dalle 2 attività indipendenti svolte dal suo convivente e da lei
stessa. Non capisce il mancato computo della totalità degli interessi ipotecari
passivi, del reddito lordo della proprietà fondiaria e degli interessi da
deposito a risparmio.
Nel merito la Cassa precisa quanto segue:
a) per
le 2 attività lucrative indipendenti ci si è attenuti ai dati fiscali per il
convivente (cfr. notifica di tassazione 1999/2000) e ai dati relativi
all'assoggettamento alla Cassa di compensazione per la ricorrente (v. decisione
del 18.08.1999 della CCC/AVS). Si fa rilevare che i dati provvisori dell'anno
2000 confermano l'attendibilità dell'importo di fr. 36'000.‑ annui di
reddito complessivo;
b) per
quanto attiene il computo degli interessi ipotecari passivi e delle spese di
manutenzione si rimanda all'indicazione apposta sulle decisioni contestate:
complessivamente non sono deducibili più di fr. 4'550.‑ equivalenti al
reddito lordo della proprietà fondiaria (5% di 130'000.‑ x 70/100);
c) per
quanto riguarda gli interessi da deposito a risparmio è giustificato il loro
stralcio perché al 01.12.1999 il capitale di fr. 10'727.‑ era stato
completamente consumato.
In conclusione la Cassa ritiene giustificato assegnare l'importo
di fr. 269.‑ al posto dei fr. 240.‑ della decisione contestata e
chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di respingere
i ricorsi nella misura in cui contestino il reddito dell'attività indipendente,
il reddito lordo della proprietà fondiaria e l'ammontare degli interessi
ipotecari passivi." (Doc. _)
1.4. In data 22
gennaio 2001 l'assicurata ha trasmesso al TCA la tabella di calcolo concernente
l'assegno integrativo assegnatole valida dal 1° gennaio 2001, inviatale dalla
Cassa a seguito dell'aumento dei limiti di reddito determinanti per il calcolo
del fabbisogno (cfr. doc. _).
Va
rilevato che il conteggio, riprende esattamente gli importi computati nella
decisione impugnata, ad eccezione dell'ammontare relativo al fabbisogno vitale
che è stato adeguato (cfr. doc. _).
1.5. Pendente
causa il TCA ha posto all'amministrazione il seguente quesito:
"
- i motivi per i quali avete calcolato il
valore locativo dell'abitazione di
proprietà
dell'assicurata sita sul fondo base part. N. __________ applicando, dopo aver
proceduto alla deduzione del 30%, il tasso del 5% e non del 6,25% come previsto
dall'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/99) per i comuni con
revisioni generali delle stime entrate in vigore dal 1° gennaio 1991."
(Doc. _)
Con
scritto 5 febbraio 2001 la Cassa ha risposto:
"
(…)
Nei Comuni con revisioni
generali delle stime entrate in vigore a partire dal 01.01.1991 si applica in
effetti, per il calcolo del valore locativo, il 6.25% al valore di stima
ridotto e non il 5% come calcolato dalla Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
Visto quanto sopra, il
calcolo per l'assegno integrativo può essere corretto come segue:
FABBISOGNO
100 Interessi
ipotecari 4265
102 Spese
manutenzione fabbricato 1422
105 Contributo
assicurazione malattia 2869
111 Pigione lorda
annua 7367
130 Fabbisogno vitale 30970
TOTALE FABBISOGNO 46893
SOSTANZA
200 Libretti di
risparmio e di deposito 10727
203 Proprietà
fondiaria (ab. primaria) 100800
204 Proprietà
fondiaria (v. commerciale) 688
220 Debiti
ipotecari 170000
222 Parte sost.
non computabile 55000
TOTALE SOSTANZA
0
REDDITO
304 Reddito
attività indipendente 36000
311 Reddito
lordo proprietà fondiaria 5687
312 Interesse
libretto risparmio 345
TOTALE REDDITO 42032
Considerando
le modifiche sopra indicate, l'assegno integrativo mensile può pertanto essere
modificato da fr. 240.-- a fr. 335.-- per l'anno 2000 e da fr. 311.-- a fr.
406.-- per l'anno 2001." (Doc. _)
1.6. Il doc. _ è
stato sottoposto all'assicurata assegnandole un termine di 10 giorni per
presentare le proprie osservazioni scritte (cfr. doc. _). La ricorrente è
rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di un assegno di prima infanzia e l'adeguamento
dell'assegno integrativo. Pendente causa la Cassa ha dato parzialmente seguito
alle richieste dell'assicurata, ammettendo lo stralcio degli interessi da
deposito a risparmio di fr. 345.--. Infatti ha riconosciuto quanto sostenuto
dall'assicurata in relazione all'estinzione del conto di risparmio presso la
Banca Raiffeisen (cfr. consid. 1.2.). Non ha invece modificato l'importo
dedotto a titolo di interessi ipotecari e l'ammontare del reddito da attività
indipendente.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno
sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma
al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi,
almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
2.5. Poiché la
decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano
i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1°
gennaio 2001).
In
concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata
dalla madre, dal padre e da una figlia, è pari a fr. 30'120.--, come indicato
dalla Cassa.
Al
riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali
federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15
aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia
prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni
integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve
essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA
del 24 luglio 2000 nella causa A.I.).
Nella
presente fattispecie, pertanto, essendo il convivente dell'assicurata pure il
padre biologico di __________ (cfr. doc. _: Richiesta per assegni di famiglia,
agli atti dell'amministrazione), il conteggio dell'assegno è stato calcolato in
base al fabbisogno per "coniugi".
2.6. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto
di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto
concerne gli interessi ipotecari e le spese per la manutenzione dei fabbricati
si rileva che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 28 LAF, questi costi si
considerano fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (consid. 2.6.).
Se,
quindi, questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle
spese per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere
considerati integralmente.
Il ricavo
lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario.
Secondo
l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore
locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo
quelli in materia di imposta federale diretta.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993
II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere
"al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo
adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in
quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche
e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF
69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag.
98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della
parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della
zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai
fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato,
è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore
effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione
delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni
1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla
Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999)
precisano inoltre che
"2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata
in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio
stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si
applica:
- il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo
applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in
presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di
riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha
presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del
valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore
locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si
applica:
- la
medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la
tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento
(parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della
stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso
risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo
fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che
non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio
stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.8. Nel caso in
esame risulta dagli atti che la ricorrente è proprietaria in ragione di
500/1000 della proprietà per piani relativa al fondo base part. N. __________
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Dalla situazione catastale si
evince che 166 mq dell'intero mappale sono adibiti ad abitazione. Il valore di
stima dell'abitazione corrisponde a fr. 260'000.--, pertanto il valore della
quota dell'assicurata è pari a fr. 130'000.--.
La
revisione generale delle stime del Comune di __________ è entrata in vigore il
1° gennaio 1991 (cfr. Indicazioni 1999-2000 per la compilazione della
dichiarazione di imposta), di conseguenza, giusta le norme transitorie della
Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, il
valore di stima deve essere ridotto del 30%.
Inoltre
l'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999) prevede per il
calcolo del valore locativo che nei comuni con revisioni generali entrate in
vigore a partire dal 1° gennaio 1991 si applica il 6.25% al valore di stima
ridotto, invece del 5% (cfr. consid. 2.7.) erroneamente applicato dalla Cassa.
Pertanto
il valore locativo dell'abitazione dell'assicurata è di fr. 5'688.-- e non di
fr. 4'550.-- come considerato nella decisione impugnata.
Al
riguardo va rilevato che con scritto 5 febbraio 2001 l'amministrazione ha
riconosciuto che nel caso di specie il tasso da applicare al valore di stima
ridotto è il 6.25% e non il 5% e ha di conseguenza corretto l'importo
corrispondente al valore locativo (cfr. consid.1.5.).
In simili
condizioni a titolo di interessi ipotecari e spese per manutenzione fabbricati
non può essere computato un importo superiore a fr. 5'688.--.
Va
rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b
cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in
base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di
domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet,
op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito
concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre
1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC
del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle
Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se
l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo
fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Nel caso
di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno
1984 (cfr. doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno
computati fr. 1'422.-- (25% del valore locativo).
Di
conseguenza a titolo di interessi ipotecari può essere considerato unicamente
l'importo di fr. 4'266.-- (fr. 5'688.-- - fr. 1'422.--), che in ogni caso
essendo il valore locativo più elevato di quello considerato dalla Cassa, è
maggiore di quanto ritenuto nella decisione impugnata.
2.9. Nel caso di
assicurati che vivono in casa propria, analogamente alla LPC, è riconosciuta
quale spesa la pigione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari,
n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. ZAK 1968, pag. 248). In
concreto la Cassa ha computato l’importo di fr. 6'230.--, composto di fr.
4'550.--, quale valore locativo dell’abitazione e fr. 1’680.-- quale forfait
per spese accessorie. Quest'ultimo dato è corretto. Secondo l’art. 16a cpv. 1
OPC AVS/AI infatti nei confronti di persone che abitano un immobile di loro
proprietà, per le spese accessorie è previsto solo un forfait . Esso è pari a
fr. 1’680.--.
Va,
comunque, segnalato che la somma del valore locativo dell'immobile e delle
spese può essere riconosciuto al massimo fino a concorrenza degli importi
massimi stabiliti dalla legislazione federale per le spese di pigione, pari per
tutti i Cantoni, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 12'000.-- per le persone sole
e fr. 13'800 per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 87).
Dal 1°
gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente
a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 6 dicembre 2000).
Il valore
locativo dell’immobile in cui abita l'assicurata è pari a fr. 5'688.-- (cfr.
consid. 2.8.), per cui l'importo computato dalla Cassa nel provvedimento
impugnato a titolo di pigione annua deve essere adeguato a fr. 7'368.-- (fr.
5'688.-- + fr. 1'680.--).
2.10. L'assicurata
chiede pure spiegazioni in relazione al reddito lordo da proprietà fondiaria
computato dalla Cassa nel conteggio dell'assegno integrativo.
Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), esso corrisponde al valore locativo
dell'abitazione della ricorrente.
Infatti
il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC
(cfr. consid. 2.6.) comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti
d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive
UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Al
riguardo va osservato che, come già esposto (cfr. consid. 2.8.), nel caso di
specie il valore locativo dell'immobile della ricorrente è di fr. 5'688.--.
2.11. Per quanto
riguarda l'ammontare del reddito da attività lavorativa indipendente la Cassa,
nella decisione impugnata, ha computato fr. 36'000.--. L'assicurata chiede
invece che venga computato un importo inferiore, specificando che la cifra
d'affari del suo convivente sarebbe di circa fr. 8'500.-- e che lei stessa nei
primi sei mesi dell'anno 2000 avrebbe guadagnato circa fr. 1'200.-- lordi
mensili (cfr. consid. 1.2.).
Secondo
l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo
degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di
regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il
reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli
assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge
federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli
organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può
rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la
prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli
da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o
2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla
prestazione.
Gli atti
dell'incarto e quanto allegato dalla ricorrente non permettono di concludere
che i redditi dell'assicurata e del suo convivente, padre di __________, siano
notevolmente inferiori a quelli considerati dalla Cassa.
Pertanto
l'importo di fr. 18'000.-- stabilito dalla tassazione fiscale 1999-2000 per il
convivente della ricorrente (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) è da
computare ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (e dell'eventuale
assegno di prima infanzia). Lo stesso vale per l'importo di fr. 18'000.--
dichiarato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l'anno 1999
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Al
riguardo va sottolineato che l'amministrazione ha considerato questo ammontare
e non l'importo di fr. 40'202.-- che emerge dalla notifica di tassazione
1999/2000 della ricorrente (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), poiché
essa, nel biennio 1997/98 era attiva in qualità di dipendente, come peraltro si
evince dalla notifica medesima. Dal 1° gennaio 1999 ___________ è invece
indipendente. Essendo intervenuta una modifica della situazione economica della
ricorrente la Cassa ha correttamente computato il reddito dichiarato alla Cassa
di compensazione.
Le
censure sollevate dall'assicurata in merito al computo eccessivo del reddito
non sono pertanto fondate.
2.12. Per quanto
attiene al computo dell'interesse maturato sul conto di risparmio, la Cassa in
sede di risposta ha proposto il relativo stralcio, poiché al 1° dicembre 1999
il capitale di fr. 10'727.-- depositato presso la __________ era completamente
consumato (cfr. consid. 1.3.), come ha sostenuto l'assicurata nell'atto
ricorsuale (cfr. consid. 1.2.).
Con
scritto 5 febbraio 2001 l'amministrazione, nella correzione del calcolo
dell'assegno integrativo proposta, ha per contro nuovamente computato
l'interesse del libretto di risparmio (cfr. consid 1.5.).
Se si
considera il cambiamento della situazione economica della ricorrente avvenuto
al più tardi il 1° gennaio 1999 con l'inizio di un'attività lucrativa
indipendente poco redditizia (cfr. consid. 2.11.; doc. _ agli atti
dell'amministrazione), occorre concludere, applicando l'abituale principio
della probabilità preponderante (cfr. STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C
341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106
consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea
1991,
pag. 63), che è plausibile che il conto di fr. 10'727.-- sia stato estinto per far
fronte alle necessità della famiglia.
Pertanto,
come correttamente considerato dalla Cassa nella risposta di causa, l'interesse
di fr. 345.-- non deve essere computato nel conteggio degli assegni familiari.
2.13. Alla luce di
quanto esposto, tenendo conto soprattutto delle modifiche intervenute nel
calcolo a seguito dell'aumento del valore locativo dell'abitazione della
ricorrente (cfr. consid. 2.8.), risulta che il fabbisogno complessivo della sua
famiglia è aumentato a fr. 46'045.--, mentre il reddito determinante ammonta a
fr. 41'688.--.
Di
conseguenza all'assicurata deve essere erogato un assegno integrativo di fr.
4'357.-- annui, pari a fr. 363.-- mensili.
In simili
condizioni a mente del TCA, per quel che concerne l'importo dell'assegno integrativo,
il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Va
segnalato, inoltre, che sulla base del presente giudizio andrà pure corretto
l'ammontare relativo all'assegno integrativo erogato all'assicurata dal 1°
gennaio 2001, che è stato adeguato a seguito della modifica degli importi
destinati alla copertura del fabbisogno vitale intervenuta nella Legge federale
sulle prestazioni complementari (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI; consid. 1.4.).
2.14. Per quanto
riguarda l'assegno di prima infanzia, va rilevato, per contro, che con
l'erogazione dell'assegno integrativo il reddito disponibile dei genitori di
__________ è sufficiente per provvedere al sostentamento della famiglia, il cui
fabbisogno è calcolato secondo le disposizioni concernenti le prestazioni
complementari (cfr. consid. 2.3.).
Di
conseguenza non può essere concesso alla ricorrente l'assegno di prima
infanzia.
Il
relativo ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
relativo all'assegno integrativo è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'assicurata è
riconosciuto un assegno integrativo dell'importo di fr. 363.-- mensili.
2.- Il ricorso
relativo al rifiuto dell'assegno di prima infanzia è respinto.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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