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39.2000.40 ΓÇó Appeal struck out as moot after withdrawal and revised decisions
39.2000.40Altro tribunale15 gen 2001Dismissed
The claimant appealed a 17 April 2000 decision of the Ticino family allowances fund. Before the court’s response was filed, the fund issued 12 new decisions fully accepting the appeal and annulling the contested decision. Counsel for the appellant then withdrew the appeal. The Cantonal Insurance Court held that the matter had become moot, struck the appeal from the docket, waived court fees and expenses, and ordered the fund to pay CHF 1,000 in party compensation.
Art. 3a cpv. 1 LPTCA; reconsideration by the administrative authority and mootness of the appeal. Before transmission of its response, the authority may reconsider the challenged decision and replace it with new decisions; if these fully satisfy the appellant’s conclusions and the appeal is withdrawn, the remedy loses its object and is struck from the docket. In such a procedural termination, no court fees are levied; party compensation may still be awarded to the appellant where appropriate.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.40
Data decisione, Autorità: 15.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00040
dc/gm
Lugano 15 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 6 giugno 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 17 aprile 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso 12 nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche l'avvocato __________, con scritto 15 dicembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese; la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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