Appeal struck out as moot after reconsideration by fund

39.2000.36Altro tribunale7 nov 2000Dismissed

Sintesi

The insured person appealed a family-allowance decision of the cantonal family allowances fund. Before filing its answer, the fund issued a new decision on 6 September 2000 fully accepting the appeal and annulling the contested decision. The appellant also withdrew the appeal. The president of the Ticino Cantonal Insurance Court held that the case had become moot and ordered it struck from the docket. No court fees or costs were charged.

Regest

Art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame della decisione impugnata da parte dell'autorità amministrativa prima dell'invio della risposta e conseguente perdita d'oggetto del gravame. L'autorità amministrativa può riesaminare la decisione contestata fino alla trasmissione della risposta; se essa la sostituisce con una nuova decisione che accoglie integralmente le conclusioni ricorsuali, il ricorso diviene senza oggetto e va stralciato dai ruoli. Se inoltre il ricorrente ritira il gravame, il procedimento è comunque da porre a termine senza prelievo di tasse né spese.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 39.2000.36

Data decisione, Autorità: 07.11.2000, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00036

dc/fz

Lugano 7 novembre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 17 maggio 2000 interposto da

__________,

contro

la decisione del 15.3.2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista in particolare la nuova decisione emessa dalla parte convenuta in data 6.9.2000 con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

ritenuto che comunque anche i ricorrenti hanno comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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