AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.35
Data decisione, Autorità:
26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00035
MB/tf
Lugano
26 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 27 aprile 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
febbraio 2000 __________, madre di __________ e __________, ha presentato
istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari tendente all'assegnazione
di un assegno integrativo.
Con
decisione 27 aprile 2000, con effetto dal 1. febbraio 2000, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari ha assegnato alla richiedente, a favore dei due
figli, un assegno mensile di fr. 118.
1.2. Con tempestivo
ricorso pervenuto al TCA l'11 maggio 2000, l’interessata ha impugnato la
decisione dell’amministrazione, precisando:
"
Mi permetto di fare un ricorso perché secondo me
sono pochi 59.-- fr. per un bambino. Come già sapete abito a __________ e quasi
tutto l'anno devo pagare il gasolio. Mia figlia __________ va già all'asilo e
quindi c'è anche la spesa per lei ma soprattutto è solo mio marito che lavora
quindi deve mantenere da solo tutti noi."
1.3. Dopo aver
esperito alcuni accertamenti pendente causa di ricorso, la Cassa, con risposta
4 luglio 2000, ha proposto di accogliere parzialmente il gravame con le
seguenti motivazioni:
"
La risposta ha consentito di evidenziare
ulteriori spese cui deve far fronte il nucleo familiare; in particolare le
spese professionali del marito che non può consumare i pasti di mezzogiorno a
casa e le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.
Proprio in considerazione del fatto che il marito
si trattiene fuori casa per il pasto di mezzogiorno, la Cassa ritiene giustificato
calcolare fr. 5.-- giornalieri per le maggiori spese dovute al pasto (fr. 13.--
fr. 8.-- secondo parametri AVS già considerati nel fabbisogno vitale del
marito): ne consegue una spesa supplementare di fr. 1'100.-- all'anno.
La tratta domicilio / posto di lavoro è servita
da mezzi pubblici ad orari coerenti con l'inizio e la fine dell'attività
lavorativa del marito; per questa ragione viene riconosciuto il costo
dell'abbonamento Arcobaleno di fr. 477.-- all'anno.
Da quanto precede si può quindi giustificare la
deducibilità di complessivi fr. 1'577.-- per le spese di conseguimento del
reddito.
Il calcolo rettificato si presenta come segue:
Tabella di calcolo assegno integrativo
FABBISOGNO
105
Contributo assicurazione malattia
2944
111
Pigione lorda annua
5640
134
Pigione ammessa
5640
130
Fabbisogno vitale
37950
TOTALE
FABBISOGNO (1)
46534
REDDITO
300
Reddito attività dipendente
40333
318
Assegno di base
4392
TOTALE
REDDITO (3)
44725
CALCOLO
DELL'ASSEGNO FAMILIARE
Assegno
annuo: 46534 (1) - 44725 (3):
fr.
1809.--
Assegno mensile dal 01.02.2000 (1/12 assegno annuo):
fr.
151.--
Per il reddito annuo del lavoro si sono
considerati fr. 47'973.-- dai quali sono stati dedotti i contributi sociali
AVS/AD/INSAI e 2° pilastro.
Per contro non sono deducibili sia le imposte
alla fonte, sia i premi della cassa malati.
Da ultimo si può osservare che le deduzioni
sociali per figli di fr. 12'400.-- l'anno non sono computabili come pure i fr.
2'100.-- l'anno per le altre spese professionali non documentate e
probabilmente non necessarie al conseguimento del reddito del lavoro.
Per il premio della cassa malati si è tenuto
conto della quota a carico della famiglia dedotto il sussidio cantonale."
1.4. Pendente
causa questa Corte ha, dal canto suo, chiesto alcuni chiarimenti all'assicurata
circa gli orari di lavoro del marito e le spese accessorie alla pigione. I
nuovi accertamenti sono stati trasmessi a controparte.
In
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assegnazione a __________ di un assegno integrativo più elevato
rispetto a quello assegnatole dalla Cassa di compensazione dal 1 febbraio 2000.
Pendente
causa l'amministrazione ha parzialmente dato seguito alle censure
dell'assicurata, incrementando a fr. 151 l'importo dell'assegno integrativo
mensile. In particolare l'amministrazione ha tenuto conto delle spese di
trasferta del marito (abbonamento annuo arcobaleno) e parzialmente del fatto
che deve consumare i pasti fuori casa (fr. 5 al giorno).
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito
nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone
sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli orfani e per
i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr.
7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni
altro figlio un terzo.
Dal 1999
il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Vanno
pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. L'importo forfettario deve
corrispondere al
premio medio cantonale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.
2.4. Nel caso
concreto la Cassa ha tenuto conto, a titolo di pigione, dell'importo di fr.
5'640.
Dal
contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr. 4'800 e che le
spese accessorie acqua potabile e fognatura non sono comprese nella pigione
(cfr. doc. _ atti amm).
Secondo
l'art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,
"
Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait
per le spese di riscaldamento é concesso alle persone che vivono in locazione
in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore
alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del
Codice delle obbligazioni (CO).
L'ammontare annuo del forfait é uguale alla
metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."
Poiché
l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680, l'importo deducibile
a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.
L'importo
computato dalla Cassa a titolo di pigione annua tiene quindi conto delle le
spese forfettarie di riscaldamento, come chiesto dalla ricorrente.
2.5. Pendente
causa questa Corte ha inoltre chiesto all'assicurata di quantificare le spese
per l'allacciamento alla fognatura, per la spazzatura, la depurazione e per
l'acqua potabile e industriale poste a carico dell'inquilino a titolo di spese
accessorie nel contratto di locazione e, quindi, non comprese nella pigione.
Per
l'art. 257a cpv. 1 CO
"
le spese accessorie sono la remunerazione dovuta
per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso
della cosa.
Per il
capoverso 2 esse sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.
In virtù
della succitata norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati
convenuti. In mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di
locazione (DTF 121 III 142 e dottrina citata; Lachat, op. cit. p. 222 N 1.5; T.
Oberle, op.cit. p. 33).
Per
l'art. 257b CO
"
nel caso di locali d'abitazione e commerciali le
spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal
locatore per prestazioni connesse con l'uso quali i costi di riscaldamento e di
acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico
della cosa".
Le
disposizioni sono di diritto imperativo (D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna
1997 p. 222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995 p. 32)
2.6. In data 2
ottobre 2000 l'assicurata ha trasmesso il giustificativo della tassa per
l'acqua potabile, fatturata direttamente all'inquilino (IX, 3), pari a fr. 90.
Questo importo può essere riconosciuto a titolo di spese accessorie (consid.
2.14 di STCA del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e
giurisprudenza citata) e quindi aggiunto alla pigione e alle spese di
riscaldamento.
L'assicurata
ha pure trasmesso il giustificativo relativo alla tassa per la raccolta dei
rifiuti, indirizzata all'inquilino, pari a fr. 90 annui e la fattura per la
fornitura di energia elettrica pari, per il periodo dal 13 maggio al 28 agosto
2000, a fr. 278.10.
Al riguardo va
rilevato che il TCA ha già stabilito che la tassa per i rifiuti va considerata
quale spesa accessoria e quindi riconosciuta (consid. 2.14 di STCA del 18
aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza citata).
Le spese
per la fornitura di energia elettrica, per contro, vanno considerate costi
accessori alla pigione, solo se si riferiscono all'illuminazione dei locali
comuni, al funzionamento della macchina da lavare, dei ventilatori (Oberle, op.
cit. p. 20).
Nel caso
in cui invece derivano dall'utilizzo dell'energia per esclusivo uso proprio
dell'inquilino non vanno considerati tali (i cosiddetti "Verbraucherkosten",
cfr. Oberle, op. cit. p. 19 e dottrina citata). Costi di questa natura sono per
esempio quelli relativi all'allacciamento telefonico, la tassa per la
concessione radiotelevisiva, e appunto i costi per la fornitura dell'energia
elettrica per uso personale dell'inquilino. Essi vengono di regola fatturati
direttamente all'inquilino (Oberle, op. cit. p. 19; 37) e, non essendo costi
accessori, vanno posti a suo carico di quest'ultimo, senza che sia necessaria
una pattuizione secondo l'art. 257a cpv. 2 CO.
2.7. Nel caso
concreto, quindi, i costi per la fornitura di energia elettrica, fatturate
direttamente all'inquilino, che non riguardano costi generali, non possono
venire considerate spese accessorie alla pigione e fanno quindi parte
dell'importo computato nel calcolo dell'assegno a titolo di fabbisogno.
Riassumendo
quindi, a titolo di spese accessorie supplementari a quelle di riscaldamento
già considerate, vengono computati fr. 180 annui. Su questo punto il ricorso è
parzialmente accolto.
2.8. Pendente
causa la Cassa ha inoltre riconosciuto spese per il conseguimento del reddito
per fr. 1'577, pari a fr. 477 annui per l'abbonamento Arcobaleno e fr. 1'100
annui a titolo di pasti fuori casa.
Secondo
l’art. 3 cpv. 4 lett. a LPC, applicabile alla LAF per il rinvio previsto dalla
legge stessa, dal reddito sono dedotte le spese per il suo conseguimento, fino
a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa.
L’art.
11a OPC precisa inoltre che
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC
1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Questa
norma è applicabile anche alla LAF in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv.
1 LAF.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27
ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
" Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico é a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e
fino a 60 cts. il km per le automobili” (cpv. 2).
" La
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni
caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa” (fr.
13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3).
Secondo
l’art. 4
" sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro é a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quanto, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti é tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio”.
La deduzione é
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,
per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale
a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno."
(cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre
alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per
esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non
consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno é di durata
sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al
domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione
é negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli
permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico é il caso dei
contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali
optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per
la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non é sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto
di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio
per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa é identico (Sentenza del
TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, é data la possibilità di avere almeno
un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del TA no.
47 del 20.2.85).
2.9. In concreto
il principio della deduzione delle spese di trasferta e per i pasti consumati
fuori casa non è, a ragione, contestato.
L'assicurata
ha però chiesto che, a titolo di spese di trasferta, vengano riconosciute le
spese per l'utilizzo di un autoveicolo (pari a fr. 2'376) e non quello dei
mezzi pubblici.
Al
riguardo va rilevato che, come precisato al considerando precedente, vengono
ammesse in deduzione le spese per l'utilizzo di un mezzo privato solo se non vi
è possibilità di utilizzare un mezzo pubblico. In concreto il marito
dell'assicurata abita a __________ e lavora a __________.
Gli atti
fiscali non chiariscono alcunché, in quanto l'assicurato è tassato alla fonte
(VIII).
Il
mattino l'assicurato dispone di un autopostale con partenza da __________ alle
ore 6.35 e alle 7.35, il pomeriggio da __________ alle 16.30, 17.30 e 18.30.
In data 2
ottobre 2000 l'assicurata ha trasmesso il calendario dell'edilizia duemila, da
cui risulta che l'orario è flessibile (IX, doc.1). In simili condizioni
l'assicurato è senz'altro in grado di far capo ai servizi pubblici per recarsi
al lavoro. La censura sollevata dall'assicurata è quindi infondata.
La
richiesta di rimborso delle spese necessarie a percorrere il tratto casa-lavoro
in automobile va pertanto respinta. Solo le spese relative all'acquisto
dell'abbonamento Arcobaleno possono quindi essere ammesse in deduzione.
2.10. A titolo di
spese per i pasti fuori casa la Cassa ha dedotto unicamente fr. 5 e non fr. 13
al giorno come previsto all'art. 4 del decreto succitato.
A
ragione.
In
proposito va rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per il
conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per
i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al
fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le
spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare
calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 8
(STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I).
Di
conseguenza poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto
dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno
considerate spese per pasti fuori casa. Correttamente quindi la Cassa ha tenuto
conto della differenza e quindi di fr. 5 al giorno.
2.11. Dal reddito
lordo la Cassa non ha inoltre dedotto i premi relativi all'assicurazione per
perdita di guadagno in caso di malattia, conformemente a quanto stabilito dal
TCA in una sentenza del 30 giugno 2000, nella causa R.I.B., inc. 39.99.73.
Al
riguardo va ricordato che, secondo l'art. 28 cpv. 3 LAF, si tiene conto
dell'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico
della famiglia.
Secondo
l'art. 1 LAMal l'assicurazione sociale malattia comprende sia l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie che l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa.
Quest'ultima
assicurazione è tuttavia appunto facoltativa non obbligatoria (art. 63ss.
LAMal) e quindi non se ne può tener conto. La LAMal non prevede inoltre la
possibilità di introdurre l'obbligatorietà di questa assicurazione (cfr. art.
67ss LAMal).
In questo
contesto l'assicurazione per perdita di guadagno non può neppure essere
considerata un'"altra assicurazione sociale della Confederazione"
(cfr. Werlen, der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechung, Baden
1995, p. 196) ai sensi dell'art. 3b cpv. 3 LPC, in quanto fa parte
dell'assicurazione malattie (art. 1 LAMal).
L'indennità
per perdita di guadagno in caso di malattia non può infine essere equiparata a
quella dell'assicurazione infortuni, in quanto l'obbligatorietà di quest'ultima
è prevista nella relativa legge.
Non va infine
dimenticato che l'assegno integrativo LAF è stato creato sul modello della LPC,
che prevede la deduzione di un elenco esaustivo di spese. Ciò che non è
compreso in questa lista non può quindi essere considerato.
Lo stesso
deve valere in ambito LAF, la quale si scosta unicamente per quanto riguarda la
modalità della deduzione del premio per l'assicurazione malattia sociale
obbligatoria, ma non per il principio.
2.12. Nemmeno le
imposte possono venire dedotte a titolo di spesa, in quanto non appaiono nella
lista esaustiva delle spese deducibili e sono dunque comprese nell'importo
computato a titolo di fabbisogno minimo (consid. 2.3).
Lo stesso
vale per le deduzioni menzionate dall'assicurata, che vengono ammesse solo
fiscalmente, quali le altre spese professionali e le deduzioni sociali per i
figli a carico.
2.13. Per quanto
riguarda la modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, la
Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo
regolamento.
In
effetti ai fini del calcolo della LAF viene computato unicamente il premio
relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia e quindi l’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF
e 33 RegLAF).
I premi
che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro
computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono
rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in
proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23
maggio 1996 p. 36).
2.14. La Cassa ha
dichiarato in proposito che il premio computabile è pari a fr. 2'944. L'importo
è stato confermato nella risposta di causa.
In
concreto dai certificati d’assicurazione agli atti emerge che la famiglia
__________ ha concluso, oltre all’assicurazione obbligatoria secondo la LAMal,
anche alcune assicurazioni complementari (doc. atti amm. 17).
In simili
condizioni, al contrario di quanto sostenuto dall'assicurata, non può essere
computato il premio integrale.
Il premio
annuo computato dalla Cassa è quindi corretto.
La
censura sollevata dal ricorrente è quindi infondata e dev'essere respinta.
2.15. In
conclusione quindi il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è
annullata. L'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari
affinché stabilisca l'ammontare dell'assegno integrativo dovuto con effetto dal
1 febbraio 2000 a __________, tenendo conto di fr. 5'820 a titolo di pigione
lorda, fr. 1'100 a titolo di spese per i pasti fuori casa e fr. 477 a titolo di
spese di trasferta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché stabilisca
l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto __________ con effetto
dal 12 febbraio 2000 conformemente al consid. 2.15.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster