AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.16
Data decisione, Autorità:
18.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00016
ZA/DC/sc
Lugano
18 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2000 di
__________,
contro
la decisione del 3 marzo 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
marzo 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la domanda
di assegno integrativo presentata da __________ argomentando:
"
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAF il genitore
domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone dal almeno 3 anni;
c) il
reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il titolare del diritto dimostra di essere stato
domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza nel Cantone è inferiore a
tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto
deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre
anni prima di dover inoltrare una nuova richiesta (cfr. art. 29 Reg. LAF).
Nel presente caso risulta che risiede nel Canton
Ticino solo dal 1. settembre 1998 proveniente dal Canton Zurigo.
La richiesta di assegno integrativo è respinta
poiché le condizioni previste dagli articoli citati non sono pertanto
adempiute." (Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale così si esprime:
"
(…)
-
la domanda
di assegno integrativo è stata respinta poiché io "risiedo" nel
Cantone solo dal 1° settembre 1998, per cui la condizione b) non è adempiuta.
Ora, mi chiedo se questa legge è così riduttiva da non tener conto del fatto
che io sono nata nel Cantone Ticino e nello stesso sono stata domiciliata per
più di trent'anni. Ho spostato il mio domicilio nel Canton Zurigo unicamente
per motivi famigliari e se non fossi stata costretta, l'avrei certamente
evitato. E' possibile che l'articolo 29 Reg. LAF non preveda l'eccezione
temporale dell'accumulo degli anni per una persona che è partita ma che è stata
domiciliata nel Cantone per un periodo così lungo?
-
mi trovo in
questa situazione economicamente difficile da diversi mesi poiché già prima
della sentenza di divorzio (avvenuta in settembre 1999) i contributi versati
dal mio ex‑marito sommati a quelli del mio salario (di dipendente a tempo
parziale) non bastano. Ho due bambini piccoli (di 3 e 5 anni) e sono riuscita a
cavarmela per alcuni mesi ma ora sono in difficoltà. Non ho intenzione di
ricorrere all'assistenza sociale e spero di trovare un lavoro al più presto. Ho
chiesto aiuto come ultima risorsa: ne ho bisogno ora, mentre fra tre anni
potrei aver trovato un lavoro che mi permetta di sopravvivere.
-
se la
condizione b) (vedi notifica), ossia il "domicilio nel Cantone da
almeno 3 anni" è veramente così restrittiva, mi chiedo come mai alcune
persone residenti nel cantone quindi straniere, hanno ottenuto l'aiuto
che a me viene negato ...
Il
mio scopo non è quello di fare polemica però trovo profondamente ingiusta una
legge che penalizza il/la cittadino/a svizzero/a che ha vissuto e ha avuto il
domicilio nel Cantone per un lasso di tempo considerevole se non per quasi
tutta la vita, che lascia questo Cantone (anche solo per tre mesi) per motivi
famigliari o di lavoro è che al suo rientro perde ogni speranza di aiuto e
questo per tre anni di seguito. Anche il buon senso direbbe che una legge del
genere è sicuramente asociale se non assurda." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 15 maggio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari
propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
In sede ricorsuale la Cassa ha chiesto alla
ricorrente per quanto tempo aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton
Zurigo. La risposta fu che il domicilio ad __________ nel Canton Zurigo durò
dal 1. ottobre 1996 al 31 agosto 1998.
Da quanto precede risulta che il domicilio nel
Canton Ticino è stato interrotto per quasi 2 anni e che in questo periodo la
ricorrente viveva con suo marito e con i figli in Svizzera interna. La
ricostituzione del domicilio nel Canton Ticino dal 1. settembre 1998 è dovuta
alla separazione intervenuta nella coppia, poi sfociata nel divorzio del 7
settembre 1999.
Visto quanto precede la Cassa chiede quindi a
codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso non essendo
chiaramente adempiuta la condizione prevista dall'articolo 24 cpv. 1 lett. b)
LAF." (Doc. _)
1.4. Con scritto
16 giugno 2000 questo TCA ha chiesto all'assicurata di indicare i motivi per
cui ha trasferito per un certo periodo il suo domicilio nel Canton Zurigo:
"
Rispondo volentieri alla sua lettera del 16
giugno scorso, e le confermo che ho rinunciato al mio domicilio in Ticino
poiché ho seguito mio marito a __________, città nella quale aveva da poco
trovato lavoro. A quell'epoca (settembre 1996) io non esercitavo nessuna
attività lavorativa e quindi ho dovuto trasferire il mio domicilio a
__________. Non credo avessi altra scelta purtroppo." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Il 1° luglio
1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli
assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a
37 che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.
L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo e stabilisce quanto segue:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Il
Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), adottato dal
Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è
considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede
effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".
Il cpv. 2
dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il
titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del
permesso di domicilio (permesso C)".
In
diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B.
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di
stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il
concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di
polizia (di tipo C) è contrario alla legge.
L'art. 29
del Reg. LAF stabilisce che:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di
interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
L'art. 30
del Reg. LAF stabilisce che:
"
Il diritto corrente all'assegno integrativo non
decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi
sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite.
L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza.
Il diritto corrente all'assegno integrativo non
decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio
militare o servizio civile."
2.2. Nella
presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel
Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).
Per poter
adempiere il presupposto di questi articoli l’assicurata deve tuttavia anche
avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la
domanda di assegno.
Infatti, come
si è visto (cfr. consid. 2.2.), il titolare del diritto deve dimostrare
"di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni
precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 Reg. LAF).
Il domicilio
"non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre
mesi" (art. 29 cpv. 2 Reg. LAF).
A proposito di
questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di
prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per
determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine
legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT
II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto
di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle
Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).
Si considera
che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli
stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato
interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono
riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre
ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985
pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC
1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).
2.3. Il Tribunale
federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II 1996 pag.
237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della
dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era
recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere
la madre malata.
La nostra
Massima istanza si è al proposito così espressa:
" L'Ufficio
ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.
Ricordato che,
secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato
in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la
necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno
(DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un
caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente
fattispecie.
Il parere
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come
risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo
di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve,
almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere
paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in
concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza
in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei
confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata
dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza
inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni
è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia
contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini
dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi
(art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una
soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento
convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10
del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)
In
un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa J.M., non pubblicata (P.
44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore,
argomentando:
" Nella
fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla
Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo
di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè
possano essere riconosciute prestazioni complementari.
In sostanza la lite
verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche
dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere
ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza
ricordata in precedenza.
b) Ora, il giudizio
cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.
Se in effetti dagli
atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una
situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza
maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di
malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione
richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese
per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da
simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà
dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri
interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al
riguardo.
Per quel che
concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe
rimasto in Svizzera perchè le cure richieste non sarebbero state prese a carico
dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa
circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di
una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto
l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."
2.4. Oltre
all'art. 29 Reg. LAF, già citato, va ricordato che, secondo l'art. 30 cpv. 1
Reg. LAF, "il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso
di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di
un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite". L'anno inizia
a decorrere dalla prima assenza (art. 30 cpv. 2 LAF). Il cpv. 3 dell'art. 30 Reg.
LAF precisa poi che "il diritto corrente all'assegno integrativo non
decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio
militare o servizio civile".
Il TCA ha
stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui lo spostamento del
domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno è
provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto
pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e segg
(131)).
Questo
criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni
complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio
riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per
cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9
marzo 1998 nella causa J.W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa PC non
pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag.
131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in
quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8
febbraio 2000 nella causa S e NP non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag.
131).
In
quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato:
"
Nel caso concreto risulta dagli atti che S. P.
ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.
Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva
sempre vissuto (cfr. doc. _).
La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio
domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611
seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando
settimanalmente al in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16
aprile 1996 (cfr. doc. _).
La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata
ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si
è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.
In simili condizioni, visto il motivo addotto per
il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv.
2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se
l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in
questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che
sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni
solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con
valide giustificazioni.
Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e
32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.
Gli
atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri
presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima
infanzia."
Il
criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un
assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze
con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate
che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il
Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio
(cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa C.D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000
nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT
I - 2000 pag. 131).
Più
precisamente il TCA si è così espresso:
"
Nel caso concreto J. M. ha trasferito il
proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese
di gennaio 1999 (cfr. doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999
pag. 611 seg.).
Essa non adempie il
presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della
domanda.
L’assicurata ha infatti
interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42
cpv. 2 Reg. LAF).
D'altra parte, i motivi
invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di
forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto
che essa si è trasferita nel Canton Vaud con il marito e padre di sua figlia
(nata nel maggio 1997 ).
Ora, secondo le
disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione,
rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del
diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza
dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo periodo di
carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque
ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.
In simili condizioni le
decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata
il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono
essere confermate.
(cfr. STCA del 21 gennaio
2000 J. M., consid. 2.5., non pubblicata)
2.5. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha
precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una
parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di
studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed
ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può
ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr.,
per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag.
108-100).
Inoltre e
soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora
domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente
(cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi
all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore
rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il
domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se
l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del
resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione
superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97).
A regione la Cassa
ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.
Anche l’assegno di
prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che
secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione,
entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni."
2.6. Nel caso
concreto __________ ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton
Zurigo dal mese di ottobre 1996 fino al mese di agosto 1998 (cfr. doc. _,consid.
2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.).
Essa non
adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima
della domanda.
L’assicurata
ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi
(cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
D'altra
parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2. e 1.4) non possono
essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.3., 2.4., 2.5.), visto che essa si è trasferita nel Canton Zurigo con
il marito e padre dei suoi due figli (nati nel febbraio 1995 e ottobre 1996).
Ora,
secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.1, 2.2. e 2.4), in
caso di interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta.
Il nuovo
periodo di carenza di tre anni ha così iniziato a decorrere nel settembre 1998
e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della
domanda.
In simili
condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato
all'assicurata il diritto all'assegno deve essere confermata.
Sta al legislatore, se
ritiene opportuno, trovare una diversa soluzione riguardo al periodo di
carenza, per le persone come l'assicurata, da sempre domiciliate in Ticino ed
assentatesi dal Cantone durante alcuni anni per motivi familiari (consid. 1.3 e
RDAT II-1998 pag. 43-48 sulle ragione che hanno portato il Gran Consiglio a
introdurre un periodo di carenza di tre anni).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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