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39.2000.100 ΓÇó Appeals struck from the docket as moot after reconsideration
39.2000.100Altro tribunale30 gen 2001Withdrawn
The appellant challenged two family allowance decisions of 4 December 2000 before the Ticino Court of Appeals for Social Insurance. Before the court decided, the Cassa cantonale assegni familiari issued four new decisions on 17/18 January 2001 that fully granted the appeal requests and annulled the original decisions. The appellant then withdrew the appeals on 24 January 2001. The court held that the proceedings had become moot and ordered the appeals struck from the docket, with no fees or costs.
Art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; reconsideration by the administrative authority and withdrawal of the appeal. Until the forwarding of its response, the administrative authority may reassess the challenged decision. If it issues substitute decisions fully satisfying the appellants and the appeals are withdrawn, the proceedings lose their object and the court must strike them from the docket. No costs are levied in such a situation unless special reasons justify otherwise.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.100
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00100-101
dc/gm
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 11 dicembre 2000 interposti da
__________,
contro
le decisioni del 4 dicembre 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 17/18 gennaio 2001 quattro nuove decisioni (cfr. Doc. _ ) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 24 gennaio 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privo di oggetto;
decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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