AIUTO
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Numero d'incarto:
39.2000.10
Data decisione, Autorità:
10.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00009-10
MB/nh
Lugano
10 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 17 febbraio 2000
di
__________,
contro
le decisioni del 17, 18, 19 e 20 gennaio
2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel 1999
__________ beneficiava di un assegno integrativo massimo a favore del figlio.
Con due
decisioni 17 gennaio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
assegnato a __________, in seguito ad una domanda di riesame presentata nel
giugno 1999, un assegno di prima infanzia di fr. 420 rispettivamente un assegno
integrativo di fr. 470 con effetto dal 1. giugno 1999 al 30 giugno 1999.
Con un nuovo
provvedimento datato 18 gennaio 2000 la Cassa cantonale ha rifiutato
l'erogazione di un assegno di prima infanzia all'assicurata con effetto dal 1.
luglio 1999, in quanto il marito __________ ha iniziato un programma
occupazionale.
Con decisione
di medesima data, avente effetto per il mese di luglio, all'assicurata è stato
attribuito un assegno integrativo di fr. 194.
Con
un'ulteriore decisione emanata il 19 gennaio 2000 l'amministrazione ha
nuovamente respinto la richiesta di un assegno di prima infanzia con effetto
dal 1. agosto 1999 a seguito dell'assegnazione di indennità giornaliere.
L'assegno
integrativo versato per il mese di agosto 1999 è invece stato quantificato in
fr. 276.
In data 20
gennaio 2000 la Cassa ha pronunciato una nuova decisione con cui ha rifiutato
l'assegno integrativo con effetto dal 1. settembre 1999
"
secondo le disposizioni sulle prestazioni
complementari, applicabili per analogia al calcolo degli assegni di famiglia
(assegno integrativo), occorre tener conto anche della sostanza e dei redditi
ai quali l'assicurato ha rinunciato (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. g LPC).
Dal mese di novembre 1999 dobbiamo pertanto
considerare le sue indennità di disoccupazione."
1.2. Con
tempestivo ricorso 17 febbraio 2000, indirizzato al TCA, __________ ha
impugnato le seguenti decisioni
"- il calcolo
degli assegni prima infanzia ed integrativo a partire dal 1.06.99 e pagati per
i mesi di giugno, luglio ed agosto.
-
la decisione di rifiuto dell'assegno prima infanzia dal
1.7.99.
-
la decisione di
rifiuto dell'assegno integrativo dal novembre 1999, in seguito all'applicazione
dell'art. 3c cpv. 1 lett. g della LPC."
Le
motivazioni esposte nel gravame, verranno menzionate in occasione dell'esame
del merito dello stesso, in quanto rilevanti per il suo esito.
1.3. In data 10
maggio 1999 l’assicurata ha prodotto diversa documentazione.
1.4. In data 23
maggio 2000, prima della presentazione della risposta di causa, la Cassa
cantonale di compensazione ha emesso otto nuove decisioni e chiesto lo stralcio
del ricorso, in quanto privo di oggetto.
La Cassa
ha in particolare concesso un assegno integrativo di fr. 470 e di prima
infanzia di fr. 653 per il mese di giugno 1999. L'assegno integrativo per il
mese di luglio è stato fissato in fr. 427. L'assegno di prima infanzia per il
medesimo mese è invece stato soppresso. L'assegno integrativo per il mese di
agosto è stato fissato in fr. 470, l'assegno di prima infanzia in fr. 39. Dal 1
settembre 1999 l'assegno integrativo è stato soppresso, mentre dal 1 novembre
1999 al 30 aprile 2000 stabilito in fr. 470.
1.5 Con
osservazioni 12 giugno 2'000 l'assicurata ha dichiarato di mantenere il ricorso
con le seguenti motivazioni
"- pto
100 interessi ipotecari e conseguente punto 102 spese di manutenzione del
fabbricato.
Ritengo che per un debito di fr. 92989.‑, calcolato al
1.6.99, si debba calcolare un interesse ipotecario del 5% (trattasi ancora di
un credito di costruzione) che corrisponde a fr. 4649.- invece che fr. 3420.‑.
Già per i soli 3 trimestri della documentazione bancaria inviatavi
con il ricorso l'importo ammontava a fr. 3403.-.
A questa differenza ne consegue un aumento dell'importo calcolato
al punto 102 spese di manutenzione del fabbricato che sarebbe di fr. 1546.‑
anziché fr. 1140.‑.
E' da notare che al 1.9.99 si è posto un debito ipotecario
maggiorato di fr. 147181.- (prima 92989) mentre l'interesse ipotecario é
diminuito a fr. 1800.‑ (prima 3420).
Com'è possibile una simile situazione inversamente proporzionale?
Di conseguenza anche le spese di manutenzione del fabbricato al punto 102 sono
diminuite da 1140.‑ a fr. 600.‑.
Affermo che il debito durante il mese di aprile 2000 corrispondeva
a fr. 147181.‑ però l'interesse equivale a fr. 7359.‑ anziché fr.
1800.‑.
- pto 200
libretti a risparmio e relativo pto 312 interessi dei libretti a deposito,
conseguente pto 305 sostanza computabile.
I dati presi in considerazione nelle varie decisioni non corrispondono
alla documentazione già allegata al ricorso.
Ad esempio nel mese di giugno, luglio e settembre 99 al punto 200
dovrebbero figurare fr. 11107,25, rispettivamente fr. 6107,25 e fr. 1107,25 e
non fr. 16067.‑ come tenuto in considerazione per le diverse decisioni.
Di conseguenza questo porta a una diminuzione della sostanza
computabile al punto 305.
Inoltre gli interessi possono essere calcolati al massimo al 2% in
quanto fra questi vi è un libretto per la gioventù con questo tasso alto
d'interesse, ma non di più.
Quindi su un importo di fr. 3500.‑ l'interesse sarà di fr.
70.- al massimo e non 500.‑ come appare nelle decisioni del 26.5 a
partire da settembre '99.
Questi importi influenzerebbero i contributi API e AFI dati per i
mesi di giugno, luglio e agosto come quelli rifiutati per i mesi di luglio
(API) settembre ed ottobre '99 (AFI).
Allo scopo di essere maggiormente chiara nel mostrare i punti che
intendo contestare ed i benefici ricavati a mio favore da questo cambiamento di
dati, allego degli esempi per ogni decisione presa.
Chiedo pertanto che il Tribunale verifichi accuratamente tutti i
calcoli che la Cassa ha posto a fondamento delle decisioni contestate sia i
calcoli posti alla base delle nuove decisioni.
Ed accolga i miei ricorsi per quel che concerne il rifiuto
all'assegno integrativo mesi settembre ed ottobre, l'assegno prima infanzia per
il mese di luglio '99, oltre che alle decisioni per i mesi di giugno, luglio ed
agosto."
1.6 Con riposta
4 agosto 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha proposto di
accogliere parzialmente il gravame precisando
" Giova
innanzitutto rilevare che la Cassa a seguito delle argomentazioni ricorsuali
aveva già parzialmente accolto alcune modifiche delle tabelle di calcolo
contestate. Queste prime verifiche avevano condotto all'intimazione di nuove
decisioni che comportavano il riconoscimento di importi diversi di assegno
integrativo per i mesi di luglio 1999 (fr. 427.‑ al posto dei fr. 194.‑
della decisione contestata), per agosto 1999 (fr. 470.‑ al posto dei fr.
276.‑) e importi diversi di assegno di prima infanzia per il mese di
giugno 1999 (fr. 653.‑ al posto di fr. 420.‑) e per il mese di
agosto (fr. 39.‑ al posto del rifiuto). Con queste decisioni notificate
in maggio 2000 la Cassa aveva dato seguito, per quanto possibile, alle
contestazioni ricorsuali.
Solo dopo che la ricorrente si è dichiarata ancora insoddisfatta
per i diritti accordati ed ha quindi mantenuto i suoi ricorsi, la Cassa ha
riverificato i suoi calcoli sulla scorta delle nuove obiezioni e tenuto conto
delle pretese fatte valere per la prima volta dalla ricorrente la quale ha
calcolato quanto ritiene di suo diritto.
Le ulteriori verifiche si sono concentrate solo sullo stato dei
libretti di risparmio di proprietà della ricorrente al 01.06.1999 e sulla loro
redditività. E' stato possibile modificare il saldo dei libretti al 01.06.1999
da fr. 16'067.‑ a fr. 12361.‑ e la loro redditività da fr. 1'074.‑
a fr. 160.‑ (= 1.3% di fr. 12'361.‑).
Questa rettifica, l'unica ancora possibile secondo le disposizioni
vigenti, comporta l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) per
l'assegno integrativo il riconoscimento di fr. 470.‑ mensili da giugno ad
agosto 1999 e la riconferma del rifiuto per settembre 1999;
b) per
l'assegno di prima infanzia il riconoscimento di fr. 750.‑ per giugno
1999 al posto dei rivendicati 887.‑; di fr. 54.‑ per luglio 1999 al
posto dei rivendicati 226.‑ e di fr. 136.‑ per agosto 1999 al posto
dei rivendicati 309.
…
Per quanto attiene le differenze con le tabelle di calcolo
presentate dalla ricorrente si precisano i
seguenti elementi.
Per gli interessi ipotecari passivi e le spese di manutenzione
sono deducibili complessivamente solo fr. 4'560.‑ importo equivalente al
reddito lordo della proprietà fondiaria.
Il saldo del libretto di risparmio esistente al 01.06.1999 e la
relativa redditività è vincolante anche per i mesi successivi e per tutto
l'anno 1999 infatti secondo l'art. 25, cpv. 3, OPC un nuovo calcolo della
prestazione annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato
soltanto una volta all'anno. Nel caso che ci occupa, trattandosi di una
richiesta di riesame del diritto agli assegni familiari pervenuta nel mese di
giugno 1999, tale adeguamento è stato garantito dallo stesso mese. "
1.7 Pendente causa
il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti alla Cassa. Le risultanze processuali sono
state trasmesse alla controparte.
In uno
scritto del 5 ottobre 2000 l'amministrazione ha in particolare precisato:
"a) per
quanto attiene il saldo dei libretti di risparmio abbiamo sommato i saldi delle
3 attestazioni bancarie e di quella postale inviateci dalla ricorrente in data
25.07.2000 (cfr. copie allegate); per quella dell'UBS è stato preso il valore
di fr. 10'426.25 (saldo creditore dal 10.05.1999);
b) la riduzione del reddito lordo della sostanza a fr. 2'400.- (in realtà
valida dal 01.09.1999) è dovuta al mancato introito dell'affitto di fr. 180.-
mensili a partire dal 01.09.1999 (cfr. doc. _ agli atti)."
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno di prima infanzia e di
un assegno integrativo più elevati di quelli assegnati dalla Cassa. Dopo
l'emanazione di nuove decisioni pendente causa rispettivamente la presentazione
della risposta da parte della Cassa, contestato è unicamente l'ammontare degli
interessi ipotecari posti in deduzione e il saldo dei libretti a risparmio.
L'amministrazione
ha infatti dato seguito alle richieste dell'assicurata di non computare le
indennità di disoccupazione a cui ha rinunciato da novembre 1999 per occuparsi
del figlio, di tenere conto della sostanza immobiliare al valore di stima, in
quanto l'immobile è in ristrutturazione per la creazione di una sola abitazione
unifamiliare. Ha inoltre adeguato l'importo del debito.
2.2 L'art. 24
LAF stabilisce che:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo, per
il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. Secondo
l’art. 32 LAF il diritto ad un assegno di prima infanzia è dato se:
" I
genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
L’art. 35
LAF prevede che:
" L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo
nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).
In ogni caso,
l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo dell'importo minimo annuo
della rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia ed i superstiti.
L'assegno di prima
infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile
dell'assegno di base per un figlio."
Per
l’art. 36 LAF
" Per
l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI).
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazione nel calcolo."
2.4 L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le
persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni
altro figlio un terzo.
Dal 1999
il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Vanno
pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51 e consid. 2.2).
2.5 Per quanto
riguarda in primo luogo l'ammontare degli interessi ipotecari computabili e le
spese per manutenzione fabbricati l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, applicabile
alla LAF sulla base del rinvio previsto dalla relativa legge, consente di
dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi
ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.
Ai sensi
dell'art. 16 cpv. 1 OPC AVS/AI le spese di manutenzione dei fabbricati sono
dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissata dal
Cantone di domicilio.
Ai sensi
dell'art. 30 cpv. 1 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito
concedere la deduzione forfettaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre
1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC
del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
alla circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza
della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% delle pigioni lorde o del valore
locativo se l’immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell’inizio del
periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25 % (RTT 1985, 312).
Il
reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LPC
comprende pigioni, canoni d’affitto, diritti di abitazione e il valore locativo
della propria abitazione (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifre
2091-2092; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 112).
Secondo
l'art. 12 OPC AVS-AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal
subaffitto è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale
diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo
quelli in materia di imposta federale diretta.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario)
del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La
legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione
il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale
federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue istallazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997:
"
il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la
stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione
delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione
dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un
valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle
pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il
valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli
appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzonatali). Se
l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col
principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle
pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile
ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni
individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo si fa
riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore
prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito,
di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del
30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1.
gennaio 1991.
Nei
comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del
- gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la cui
stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha presentato la
domanda di ridurre il valore di stima.
Le istruzioni
1999/200 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che
"2.2.per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il
riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha
presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del
valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il
nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo
fiscale 1997/98 si applica:
- la medesima percentuale di calcolo (5,
6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima
ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della stima
ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione:
se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un
valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono
compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che
non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio
stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
-
il
7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o
precedentemente;
-
il
6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e
il 01.01.89;
-
il
5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o
successivamente."
Tale modo
di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.6 Nel caso in
esame dal tenore della risposta di causa risulta che, fino al 30 agosto 1999 il
reddito lordo degli immobili - uno considerato al valore di stima (fr. 32'216,
part. 638), l'altro al valore venale (fr. 130'000, part. 787) - è stato
considerato di fr. 4'560. Questo è pure l'importo che è stato dichiarato
fiscalmente dall'assicurata nel biennio 1999/2000 (cfr. atto 14 atti amm.).
A titolo
di interessi ipotecari e manutenzione fabbricati è stato dedotto il medesimo
importo, conformemente alla disposizione applicabile succitata, secondo cui
queste spese sono deducibili fino a concorrenza del reddito lordo.
Su questo
punto la decisione è quindi corretta e va pertanto confermata.
Per il
periodo da settembre 1999 la Cassa ha invece computato gli immobili
dell'assicurata al valore di stima, in quanto è in corso una riattazione volta
a costituire un'abitazione unifamiliare. Il valore complessivo computato è di
fr. 64'603 (fr. 32'216 rispettivamente fr. 32'287, cfr. anche notifica di
tassazione 1999/2000, atti amm. no 19.1 e 14c).
Il valore
locativo è stato pure ridotto a fr. 2'400, che corrisponde al valore locativo
della sola particella no. 638, già abitata dagli assicurati, prima della
suddetta riattazione.
In
proposito la Cassa ha infatti precisato che "la riduzione del reddito
lordo della sostanza a fr. 2'400 è dovuta al mancato introito
dell'affitto".
Ora, se è
vero che dal 1. settembre 1999 l'immobile non produce più reddito in forma di
canone di locazione, è anche vero che questa parte di immobile va ora a
completare l'abitazione della famiglia (cfr. anche doc. _, C) atti amm.). A
mente del TCA, deve dunque essere tenuto conto, al posto della pigione, del
suo valore locativo.
Su questo
punto le decisioni con effetto dal settembre 1999 non sono quindi corrette.
Tenuto
conto della giurisprudenza citata al considerando 2.5, poiché la revisione delle
stime a ________ è entrata in vigore il 1 gennaio 1981, il valore locativo
computabile quale reddito è pari a fr. 2'348 (32'387 X 7.25%, doc. _ atti amm).
Da
settembre 1999 il valore locativo degli immobili, computabile quale reddito, è
di complessivi fr. 4'748 (fr. 2'400 + fr. 2'348).
Le
spese per manutenzione fabbricati sono pari a fr. 1'187.
I
rimanenti fr. 3'561 possono essere computati quali interessi ipotecari (cfr.
I).
2.7 L'art. 23
OPC AVS-AI prevede, inoltre che, di regola, per il calcolo della prestazione
complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile
precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é
assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato.
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC/AVS-AI la PC va inoltre modificata:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i
nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente
alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120
franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento".
2.8 Nel caso in
esame l'assicurata ha presentato domanda di riesame nel giugno 1999, tra
l'altro in quanto l'ammontare dei libretti a risparmio è notevolmente
diminuito.
La Cassa
ha parzialmente dato seguito alle censure dell'assicurata, computando sostanza
per fr. 12'361 (invece di fr. 16'067, cfr. doc. _ atti amm.) e interessi per
fr. 160, ha quindi tenuto correttamente conto del fatto che dal 1 gennaio 1999
al 1 giugno 1999 l'ammontare della sostanza si è ridotto ai sensi di quanto
previsto dall'art. 25 summenzionato.
2.9 Pendente
causa l'assicurata evidenzia tuttavia che la sostanza si è ulteriormente
ridotta dopo il 1 giugno e in particolare che al 1 luglio era di fr. 6'107.25 e
al 1 settembre di fr. 1'107. 25.
Per
l'art. 25 cpv. 4 OPC/AVS-AI inoltre
"
Un nuovo calcolo della prestazione complementare
annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato soltanto una
volta l'anno".
Secondo
la giurisprudenza la norma persegue lo scopo di evitare che la PC debba essere
ricalcolata ripetutamente in un anno quando la sostanza dell'avente diritto si
riduce (RCC 1990 p. 430 consid. 2d; RCC 1986 p. 393; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV, Supplement, Zurigo 2000, p. 49).).
2.10 In simili condizioni
non si può tener conto, nel caso di specie, delle ulteriori riduzioni della
sostanza, di cui si avvale l'interessata.
2.11 Visto quanto
sopra il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni impugnate annullate.
L'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché
si pronunci nuovamente sul diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia
della ricorrente con effetto dal 1 giugno 1999 conformemente a quanto indicato
nella risposta di causa (cfr. anche consid. 2.1) e a partire dal 1° settembre
1999 confomemente al consid. 2.6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§ Le
decisioni impugnate sono annullate.
§§ L'incarto è
rinviato alla Cassa affinché emani delle nuove decisioni con effetto dal 1
giugno 1999 tenuto conto di quanto indicato al considerando 2.11.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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