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Numero d'incarto:
38.2006.47
Data decisione, Autorità:
15.11.2006, TCA
Titolo:
Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti,che è stata omologata dal TCA.Siccome non era possibile stabilire a quel momento se l'attività(contratto d'agenzia)era adeguato o meno,le parti hanno convenuto di ritornare gli atti alla Cassa per sentire l'assicurato
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.47
dc/gm
Lugano
15 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 10 luglio 2006
formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed
esaminati gli atti;
richiamato
integralmente il verbale d'udienza del 13 novembre 2006 qui sotto riprodotto e
di conseguenza anche i riferimenti alla giurisprudenza federale in
quell'occasione dettagliatamente esposti, esaminati e discussi;
ricordate le
seguenti sentenze che concernono l'abbandono di un impiego e l'adeguatezza di
un'occupazione: STFA del 18 maggio 2006 nella causa B., C 160/03; STFA del 30
novembre 2004 nella causa S., C 151/04; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa
R., C 258/03; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., C 288/02; STCA dell'8
luglio 2004 nella causa P., 38.2003.94;
rilevato che in
occasione dell'udienza le parti hanno trovato una soluzione transattiva, come
emerge dal relativo verbale:
"Il
presidente del TCA comunica innanzitutto all'assicurato che la riduzione è
avvenuta in quanto l'assicurato conseguiva un guadagno intermedio e non perché
si è ritenuta la colpa meno grave. Per questo rimane dunque l'interesse per la
presente causa.
Il
presidente del TCA chiede ai funzionari della Cassa se sono sicuri che si trattava
di un contratto di lavoro e li invita ad esaminare il contratto.
Il sig. __________
sottolinea che effettivamente si tratta di un contratto di agenzia.
Ritiene
che non vi sono differenze sulle conseguenze a livello dell'assicurazione
contro la disoccupazione tra l'abbandono di un posto di lavoro e lo
scioglimento di un contratto d'agenzia.
Il
presidente del TCA rileva che effettivamente ciò che è decisivo è che
l'assicurato ha di fatto rinunciato ad un guadagno intermedio, di conseguenza
una fattispecie simile può rientrare nel contesto dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI.
L'assicurato,
dopo avere illustrato le sue attività lavorative precedenti ed aver precisato
di essersi procurato autonomamente questa possibilità di guadagno, ha
sottolineato i motivi per cui ha lasciato questa attività già durante il
periodo di istruzione. In particolare gli sembrava di "imbrogliare"
la gente, vendendo dei prodotti (pentole) a dei prezzi estremamente elevati
(una batteria da cucina per 2/3 persone a CHF 4'000.-), quando invece nei
nostri negozi i prezzi sono molto inferiori (ad esempio CHF 600.-).
Il
presidente del TCA rileva che nel verbale del 20.6.2006 il ricorrente ha in un
certo senso fatto riferimento a questi aspetti parlando di "vendita
aggressiva" e "lavorare in modo da me non ritenuto integro", ma
che purtroppo questi aspetti non sono stati approfonditi in sede di audizione.
In
simili condizioni il presidente del TCA ritiene di non essere in grado di
stabilire al momento attuale se l'attività in questione era effettivamente
adeguata oppure no (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI per analogia).
Di
conseguenza, vista la giurisprudenza federale che ha voluto attribuire una
grande importanza alla procedura di opposizione (cfr. in particolare cause C
279/03 e C 119/05), ritiene che debbano essere compiuti ulteriori accertamenti.
Di
conseguenza il presidente del TCA propone la seguente soluzione transattiva:
- la
decisione su opposizione del 5 luglio 2006 è annullata e gli atti sono
ritornati all'amministrazione affinché venga sentito l'assicurato alla presenza
di una delle persone che all'interno della ditta hanno avuto dei rapporti col
sig. RI 1 (cfr. doc. 17, dove vengono menzionati i sig. __________ e __________).
Il
presidente del TCA ricorda all'amministrazione la giurisprudenza federale
relativa alla durata della sospensione in caso di scioglimento di un rapporto
di lavoro durante il periodo di prova (cfr. C 296/05). In tale contesto
confronta pure le sentenze C 134/06 e C 258/03.
Le parti
accettano seduta stante la soluzione transattiva proposta dal presidente del
TCA, la causa verrà quindi stralciata dai ruoli." (cfr. Doc. VI)
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la
transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."
precisato che,
nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla
situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una
decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 10 maggio 2006 nella causa W.,
U 378/05; DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA
del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa
J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B
55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213;
SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le
disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per
intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
-
non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con
l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in
caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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