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Numero d'incarto:
38.2005.92
Data decisione, Autorità:
15.03.2006, TCA
Titolo:
Stralcio della causa dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti che è stata omologata dal TCA, in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto.
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.92
dc/gm
Lugano
15 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 7 novembre 2005
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il verbale d'udienza del 15
marzo 2006 (cfr. Doc. X);
ritenuto che, al termine dell'udienza, il presidente del TCA ha proposto la seguente soluzione transattiva:
" - la
decisione su opposizione del 6 ottobre 2005 è annullata;
rilevato che le parti hanno accettato
seduta stante tale proposta;
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore
è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I
capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e
nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la
transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e
di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della
causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03;
STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella
causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa
B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag.
213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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