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Numero d'incarto:
38.2005.56
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TCA
Titolo:
Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti che è stata omologata dal TCA, in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto.
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.56
dc/gm
Lugano
21 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 23 giugno 2005
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 18 agosto 2005 della
parte convenuta (cfr. Doc. III);
richiamato il verbale 14 novembre 2005 del
seguente tenore:
" Il
sig. __________ precisa di essere stato consulente del personale del sig. RI 1,
di professione ottico, il quale non riuscendo a trovare lavoro in Ticino ha
esteso le sue ricerche anche fuori dalla sua professione e fuori Cantone. Ci
siamo così accorti che necessitava di un corso d'inglese, per cui di comune
accordo abbiamo deciso che lo frequentasse.
Si tratta di un corso
collettivo, che viene accettato su indicazione del Centro misure attive.
Il Presidente del TCA chiede
al sig. __________ se a __________ vengono organizzati corsi di inglese. Il
Consulente del personale risponde di sì, per quel che riguarda i corsi
individuali, no invece per i corsi collettivi. I corsi individuali vengono
accordati in particolare ad assicurati che lavorano (ad es. corsi serali). Gli
altri vengono inviati a corsi collettivi che si tengono a __________ o a __________.
Dopo l'interruzione del
corso in discussione il sig. RI 1 non ha più partecipato a un corso di inglese né
gli è stato assegnato un corso.
L'avv. __________ precisa
con chiarezza che in definitiva il corso, sebbene concordato, è comunque stato
ufficialmente assegnato all'assicurato (cfr. decisione).
All'inizio del mese di
novembre 2004 come consulente del personale è subentrata la sig.ra __________.
Il sig. RI 1 ha iniziato il
corso al momento previsto, salvo un piccolo problema al primo giorno.
La consulente del personale
precisa che Il sig. RI 1 si è presentato al colloquio di consulenza il 22
novembre 2004 sottolineando di avere problemi finanziari (cfr. doc. 12).
In precedenza avevo già
avuto un colloquio con lui il 9 novembre 2004 (cfr. doc. 18).
Il 22 novembre 2004 mi ha
illustrato la sua situazione finanziaria precisando che era particolarmente
difficile. L'ho invitato ad andare alla Cassa di disoccupazione sottoponendole
il problema. L'assicurato mi ha inviato un e-mail di conferma (doc. 13) nel
quale precisava di avere effettivamente ottenuto dalla Cassa di disoccupazione
un aiuto.
Il sig. __________ precisa
che l'importo di fr. 240.-- indicato nella decisione corrisponde al tariffario
arcobaleno per recarsi durante tutto il corso (durata di 2 mesi) da __________
a __________ e ritorno. Su questo aspetto l 'avv. RA 1 esprime il proprio
scetticismo. Il sig. __________ precisa che qualora un assicurato dimostrasse
che vi è stato un errore, la decisione verrebbe modificata.
Il Presidente del TCA rileva
comunque che nel caso concreto l'assicurato non ha fatto ricorso a mezzi
pubblici di trasporto bensì utilizzava il veicolo privato.
Rispondendo al Presidente
del TCA il sig. RI 1 precisa di essersi recato presso la consulente del
personale dopo che gli era stato bloccato il proprio conto corrente postale in
quanto aveva un saldo negativo. Non poteva così prelevare i soldi per pagare la
benzina. E a quel punto che è stato invitato a rivolgersi alla Cassa di
disoccupazione.
L'assicurato precisa che la
consulente del personale, per aiutarlo, ha telefonato ad un funzionario della
Cassa di disoccupazione __________, di cui non ricordo il nome.
Mi hanno detto che mi
avrebbero dato un anticipo di fr. 120.--.
Rispondendo al Presidente
del TCA l'assicurato sottolinea di aver effettivamente ricevuto questi soldi.
Egli precisa di aver interrotto il corso da giovedì 24 novembre 2004 (cfr. doc.
16).
Il Presidente del TCA rileva che in realtà si
trattava di mercoledì 24 novembre 2004.
Rispondendo al Giudice
l'assicurato precisa di non avere esplicitamente fatto presente alla Cassa di
disoccupazione la questione del conto bloccato.
In simili condizioni, a
prescindere dalla questione a sapere se realmente l'assicurato poteva
utilizzare un veicolo privato anziché un mezzo pubblico di trasporto, il
Presidente del TCA ritiene che il ricorrente, con il suo comportamento e cioè
mettendosi in condizione di non ricevere in contanti l'anticipo che gli
occorreva, ha colpevolmente rinunciato alla misura attiva. Questa soluzione si
giustifica tanto più che l'assicurato ha definitivamente rinunciato al corso e
non si è recato presso la Cassa di disoccupazione per risolvere la questione
relativa all'impossibilità per lui di prelevare dal conto l'anticipo che gli
era stato versato.
D'altra parte il TCA ritiene
che l'Alta Corte nella sentenza del 14 giugno 2005 (C 71/05) ha chiaramente
indicato che l'abbandono o il non inizio di un corso a causa di grosse
difficoltà finanziarie non può essere sanzionato.
Pertanto il Presidente del TCA propone la seguente
soluzione transattiva:
La decisione su opposizione
impugnata è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 9 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione.
Le parti accettano seduta
stante questa proposta transattiva per cui su questo punto la causa è divenuta
priva d'oggetto.
Riguardo
alla richiesta di assistenza giudiziaria durante la procedura di opposizione
l'avv. __________ chiede l'assegnazione di un termine affinché questo aspetto
possa essere esaminato. Il Presidente del TCA assegna alla Sezione del lavoro
un termine di 5 giorni per comunicare al Tribunale la propria
disponibilità a riconoscere l'assistenza giudiziaria richiesta. Se così fosse
la causa verrebbe stralciata dai ruoli, in caso contrario il TCA si pronuncerà
su questa questione, restando invece acquisita la riduzione della sanzione da
18 a 9 giorni." (cfr. Doc. VII)
rilevato che con scritto del 14 novembre 2005 la Sezione del lavoro
si è così espressa:
"Con riferimento al
verbale del 14 novembre 2005, le comunichiamo la nostra disponibilità a
riconoscere l'assistenza giudiziaria richiesta. Come d'uso, il patrocinatore
dovrà inviarci la nota d'onorario per l'evasione del caso." (cfr. Doc.
VIII)
precisato
che il 16 novembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato al patrocinatore
dell'assicurato
uno scritto del seguente tenore:
" Con la
presente le trasmetto copia dello scritto del 14 novembre 2005 della Sezione
del lavoro.
Anche su questo punto la causa può dunque essere
risolta per via transattiva.
Come discusso nel corso
dell'udienza la transazione va intesa nel senso che, da parte sua, vi è la
rinuncia alla richiesta di ripetibili a seguito della riduzione della sanzione.
Di conseguenza, visto che
per costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva
di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria, con l'omologazione della
transazione diventa priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
davanti al TCA.
Con la presente le assegno
un termine di 5 giorni per manifestare il suo accordo con quanto appena
esposto, così da potere stralciare la causa." (cfr. Doc. IX)
e che l'avv. RA 1 ha così risposto il 17 novembre 2005:
" Con
riferimento alla sua del 16 novembre 2005, le significo il mio accordo al
contenuto della stessa.
Può di conseguenza
stralciare la causa dai ruoli per intervenuta transazione giudiziaria."
(cfr. Doc. X)
ricordato che, per costante giurisprudenza
federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria (cfr. STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03;
STFA del 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02; STFA del 9 aprile 2003 nella
causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA
del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa
D., I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S., P 7/97 e STFA del 27
aprile 1998 nella causa C., U 18/97; U. Kieser, "ATSG-Kommentar, pag. 628:
"Soweit die unentgeltlich vertretene Partei obsiegt, steht der Partei der Anspruch
auf eine Parteientschädigung zu; die unentgeltliche Vertretung wirkt sich insoweit
nicht mehr aus (vgl dazu BGE 117 V 404 f.)");
ricordato inoltre che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore
è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I
capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e
nella procedura di ricorso."
considerato che, nel caso concreto, la
transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e
di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della
causa (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa B., K 29/05; STFA del 15 giugno
2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00;
STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA
del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV
Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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