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Numero d'incarto:
38.2005.1
Data decisione, Autorità:
07.02.2005, TCA
Titolo:
stralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito dell'emanazione di una nuova decisione su opposizione che accoglie integralmente l'opposizione, è divenuta priva di oggetto
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.1
dc/gm
Lugano
7 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 30 dicembre 2004
interposto da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico,
6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 3 febbraio
2005 della parte convenuta del seguente tenore:
" (...)
Con la contestata decisione
l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 12
agosto 2004, in virtù della quale la signora RI 1 è stata ritenuta inidonea al
collocamento a decorrere dal 29 luglio 2004.
Con il ricorso in oggetto
l'assicurata chiede l'annullamento della querelata decisione.
Preso atto delle argomentazioni formulate
dalla ricorrente, lo
scrivente Ufficio
ritiene giustificato modificare la decisione impugnata e osserva quanto segue.
- La signora RI 1 si è annunciata in disoccupazione il 1. gennaio
2004 (termine quadro per la riscossione: 01.01.2004 - 31.12.2005;
guadagno assicurato: fr. 8'708.-), alla
ricerca di un impiego a tempo parziale (80%) come impiegata di commercio.
Con
comunicazione 29 luglio 2004 per dubbi circa l'idoneità al collocamento l'Ufficio
regionale
di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) per esame e decisione il caso
della signora RI 1, considerato il ruolo ricoperto dalla stessa in seno alla
società __________ in __________. La predetta comunicazione è stata
sottoposta all'assicurata per conoscenza in data 2 agosto 2004.
Esperiti i
necessari accertamenti, segnatamente sentita personalmente il 12 agosto 2004, con decisione
di medesima data l'UG ha ritenuto la signora RI 1 inidonea al collocamento a
decorrere dal 29 luglio 2004. Contro questa decisione l'assicurata ha interposto
opposizione in data 31 agosto / 1. settembre 2004, respinta dal servizio cantonale con
decisione 7 dicembre 2004, qui impugnata con il ricorso in esame (doc. I, inc.
no. 38.2005.1).
- Un assicurato ha diritto alle
indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è idoneo al
collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). Secondo la definizione legale dell'articolo 15
LADI, li disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto,
capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento
comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso
oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza
che l'assicurato
ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte,
soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo
16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma
anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad
un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über
die
obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzenteschädigung,
2. ed., Zurigo 1998, pagg. 31-38).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il
numero di datori di lavoro in grado di assumerlo
non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag.
10).
- Nella presente
fattispecie, considerata l'effettiva disponibilità al collocamento della signora RI 1 nella misura dell'80%,
lo scrivente Ufficio, in applicazione dell'articolo 53 cpv. 3 LPGA, ritiene di dovere
modificare la decisione su opposizione 7 dicembre 2004 nel senso che l'opposizione è accolta e la
decisione emessa il 12 agosto 2004 è dunque annullata
Considerata la modifica a
favore della ricorrente della decisione impugnata, si propone lo stralcio dal
ruolo della causa in esame." (cfr. Doc. III);
ricordato che secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA
l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso;
precisato inoltre che anche secondo l'art.
3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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