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Numero d'incarto:
38.2004.84
Data decisione, Autorità:
10.01.2005, TCA
Titolo:
stralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito del riesame, da parte della Cassa prima della risposta, della decisione su opposizione impugnata che ha condotto all'integrale accoglimento dell'opposizione, è divenuta priva di oggetto
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.84
DC/sc
Lugano
10 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 3 novembre 2004
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 ottobre 2004 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che il ricorso è diretto contro la
decisione su opposizione 29 ottobre 2004 del seguente tenore:
" DECISIONE
SU OPPOSIZIONE
In applicazione alle seguenti disposizioni:
la richiesta d'indennità per insolvenza le
persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Anche le persone che, in ragione della loro
funzione in seno all'azienda, godono di una certa indipendenza e la cui
posizione si avvicina perciò a quella del proprietario dell'azienda non hanno
diritto all'indennità in quanto l'insolvenza del datore di lavoro non dovrebbe
costituire una sorpresa. Per questo motivo, essa non ha bisogno di una
protezione particolare.
Nel suo caso, considerata la posizione che
occupava nell'azienda, non può far valere alcun diritto all'indennità per
insolvenza.
Infatti, la sua funzione di Membro del
consiglio di amministrazione, nonché di Direttore sostituto, iscritto a
Registro di Commercio con firma collettiva a 2, le permetteva un'ampia visione
dell'andamento della Società motivo per il quale la situazione finanziaria
della stessa non poteva esserle sconosciuta.
Per questi motivi la decisione 5 ottobre
2004 è confermata e l'opposizione del 20 ottobre respinta.
Contro la presente decisione è data facoltà
di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere
motivato e presentato nella forma scritta. Esso va indirizzato al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Sezione Tribunale d'Appello) in Lugano."
(Doc. I)
richiamata l'ordinanza 4 novembre 2004 con
la quale è stato assegnato il termine di rito per presentare la risposta di
causa (Doc. II);
visto lo scritto 21 dicembre 2004 dell'avv.
RA 1 che comunica quanto segue (Doc. V/1-2):
" Sono
lieto di potervi comunicare, che la Cassa CO 1, dopo ulteriore verifica del
caso, ha deciso di riconoscere al ricorrente signor RI 1 la chiesta indennità
per insolvenza a seguito del fallimento del suo ex datore di lavoro __________,
__________. compiego alla presente copia della relativa comunicazione scritta
della Cassa di data 15 dicembre 2004.
Nel
frattempo sono già state versate le prestazioni quantificate con conteggio del
15 dicembre 2004, parimenti allegato. Solo per la buona forma segnalo che il
conteggio in questione è ancora oggetto di verifica sul quantum dovuto
all'assicurato.
Ritengo
comunque che il ricorso in oggetto possa essere stralciato dai ruoli per
acquiescenza di parte avversa. Tasse e spese di giustizia vanno pertanto poste
a carico della Cassa di disoccupazione, mentre il ricorrente rinuncia a
protestare le ripetibili."
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
l ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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