AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.12
Data decisione, Autorità:
02.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.12
rs/sc
Lugano
2 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2004
di
_RICO1
contro
la decisione del 9 gennaio 2004 emanata
da
_CON1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17
novembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito
URC) ha respinto la richiesta di __________ di frequentare un corso di Analisi
Tecnica (DITA) presso il __________, argomentando:
"
Il corso non viene riconosciuto in quanto non
esiste un datore di lavoro che esiga questo tipo di corso per assumere
l'assicurato. (…)" (Doc. _)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), l'URC,
il 9 gennaio 2004 ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato la decisione di rifiuto della frequentazione del corso di Analisi
Tecnica, osservando:
"
L'opponente si è iscritto in disoccupazione dal
01.03.03 ed è alla ricerca di un'occupazione al 100 % quale consulente
finanziario o gestore patrimoniale (formazione acquisita nel periodo '87 - '89
presso __________).
Il 12.11.03 l'assicurato presentava richiesta di
corso individuale "Corso di analisi tecnica, __________. Detto corso che
si svolge dal 25.11.03 al 17.04.04 per un totale di 15 giorni di corso per
complessive 30 ore lezioni (una lezione dura 45), si tiene ogni martedì sera
dalle 17.00 alle 18.30. Il corso comporta un costo di Frs. 2'900.-- a cui vanno
aggiunti US$ 500.-- quale tassa d'esame.
Come giustamente l'opponente fa rilevare il corso
"… risponde a una precisa richiesta delle banche di aumentare
ulteriormente la professionalità e la competenza alfine di …".
Non è pertanto né lo scopo né la funzione della
LADI di finanziare, per un qualsiasi settore professionale, l'aggiornamento
formativo del proprio personale.
Le prestazioni dell'Assicurazione contro la
disoccupazione devono essere strettamente limitate ai casi specifici dove la
frequenza di un corso s'impone per dei motivi inerenti il mercato del lavoro.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni, la formazione di base ed il promovimento generale del
perfezionamento professionale, non competono all'assicurazione contro la
disoccupazione, che ha come unico obiettivo quello di combattere la
disoccupazione effettiva o di prevenire un licenziamento imminente, attraverso
concreti provvedimenti di reintegrazione (cfr. C22; TFA 5.12.85, causa V.S.
pubblicata nel DLA, 34° anno, 1986, p. 65-67).
Da rilevare inoltre che la frequentazione di un
corso finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione deve poter
consentire di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato (art. 59
cpv. 3 LADI). In varie sentenze, il TFA ha precisato che cosa si intende per
miglioramento specifico, vale a dire sostanziale, dell'idoneità al
collocamento. Non è sufficiente che il provvedimento richiesto migliori, in
modo generale, le prospettive professionali. Un miglioramento dell'idoneità
al collocamento, possibile sul piano teorico, ma improbabile nella pratica, non
è sufficiente per soddisfare i presupposti dell'art. 59 cpv. 3 LADI. Occorre
piuttosto dimostrare e documentare una reale prospettiva di assunzione.
Prospettiva di assunzione che non è data nel
presente caso, ma che diventa ancor più improbabile, se si considera anche la
particolare situazione sul mercato del lavoro nel settore bancario e
parabancario.
A titolo abbondanziale facciamo rilevare che
attualmente, a livello cantonale, sono iscritti in disoccupazione:
53 assicurati quali consulenti
finanziari
7 assicurati quali amministratori/gestori
patrimoniali
6 assicurati quali analista
finanziario
3 assicurati quali agente
finanziario
Considerato quanto precede, gli argomenti
sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione
differente a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. _)
1.3. Contro
questo provvedimento l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"
Dal 1. Marzo 2003 sono iscritto in
disoccupazione e, non avendo a tutt'oggi avuto una possibilità concreta di
lavoro, vista la mia formazione quale consulente finanziario e gestore
patrimoniale, ho chiesto al mio collocatore, con lettera del 12.11.2003 (Doc.
_), di poter partecipare al corso di "analisi tecnica, __________.
In data 17.11.2003 l'Ufficio Regionale di
Collocamento di __________ (in seguito URC) con decisione N. __________ (Doc.
_), respingeva la mia domanda indicando articoli della LADI e dell'OADI che non
hanno nulla a che fare con la fattispecie e affermando:
" Il
corso non è riconosciuto poiché non esiste un datore di lavoro che esiga questo
tipo di corso per assumere l'assicurato. La decisione in merito è quindi
negativa."
Contro questa decisione, in data 6.12.2003, ho
inoltrato uno scritto (Doc. _) contestando la decisione del 17.11.2003.
In data 9.1.2004 l'Ufficio Regionale di
Collocamento di __________ mi ha intimato la decisione su opposizione (Doc. _)
oggetto del presente gravame.
In particolare faccio appello a codesto Lodevole
Tribunale contro la decisione di cui sopra in quanto le decisioni del
17.11.2003 e 9.1.2004 da parte dell'URC si fondano su interpretazioni
arbitrarie di singoli articoli di legge in contrasto con lo scopo che si
prefigge la LADI.
Non si è inoltre tenuto sufficientemente in
considerazione la mia situazione personale, il mio livello di formazione, la
situazione economica congiunturale che stiamo vivendo e lo scopo del corso.
Da notare l'erronea interpretazione di quanto
scritto nella mia prima opposizione quando con "… risponde a una precisa
richiesta delle banche di aumentare ulteriormente la professionalità e la
competenza alfine di …" dove mi riferivo evidentemente, in quanto stiamo
parlando di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, alle "… qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro" dell'articolo
59 cpv. 2b LADI. Il Centro __________ è sicuramente l'istituzione più
appropriata per la determinazione delle esigenze del mercato del lavoro sulla
piazza finanziaria ticinese. Con la lettera del 22 dicembre 2003 avevo
d'altronde sottolineato questo aspetto.
Nella fattispecie non ci troviamo sicuramente
confrontati con "… l'aggiornamento formativo del proprio personale …"
da parti di "… un qualsiasi settore professionale …", di
"… formazione di base …" o di "… promovimento generale
perfezionamento professionale …", come affermato nella decisione su
opposizione.
Come detto, l'URC non tiene conto della
particolarità del mio curriculum professionale (formazione di base datata
'87-'89, abbandono del settore per ca. 10 anni per poi rientrarvi acquisendovi
un'esperienza professionale di poco più di due anni in una piccola fiduciaria).
Date queste premesse. Il conseguimento del diploma in __________ rappresenterebbe
un miglioramento sostanziale dell'idoneità al collocamento in quanto, non solo
mi permetterebbe di acquisire una certificazione recente e mirata, ma
dimostrerebbe ai miei futuri potenziali datori di lavoro la volontà e la
determinazione nell'acquisire sempre nuove competenze attraverso la formazione
continua, prerogativa fondamentale per rimanere al passo con la continua
evoluzione delle conoscenze.
Il corso in oggetto, come da documentazione
allegata (Doc. _), si rivolge:
" …
prevalentemente ai consulenti alla clientela e ai gestori di patrimoni che
necessitano di strumenti adeguati per l'applicazione e/o la proposta di
strategie d'investimento attive.
Se da un lato profili
professionali come l'asset manager, il cambista o il treasurer bancario semplicemente
non possono permettersi di ignorare l'analisi tecnica quale metodo di
previsione dell'evoluzione dei mercati, al consulente alla clientela questa
formazione permette di apprendere un vocabolario e tutta una serie di
argomentazioni particolarmente utili nell'ambito della relazione con i clienti.
L'aspetto intuitivo
della chart analysis ha, infatti, il gran pregio di mettere il relationship
manager nella felice posizione di poter proporre, soprattutto a quei clienti
che non hanno una specifica formazione in campo economico/finanziario,
ragionamenti e strategie d'investimento di facile comprensione."
A questo punto vale la pena fare una
considerazione relativa all'esigenza di "… dimostrare e documentare una
reale prospettiva di assunzione". (decisione del 9 gennaio 2004). Anche in
occasione dei colloqui con il mio consulente mi è stato detto che "un
corso viene pagato dall'assicurazione se viene presentata un'attestazione da
parte di un datore di lavoro in cui egli afferma di essere disposto ad assumermi
dopo aver frequentato un determinato corso". Ebbene, questo genere di
approccio non ha nessun senso in quanto una formazione nell'ambito dei
programmi della disoccupazione non potrà mai avere un peso determinante (per
motivi di durata) nella globalità di un curriculum professionale di un
candidato. Far dipendere l'assunzione o meno alla frequentazione di un corso
risulta perlomeno azzardato e rappresenta in ogni caso un'interpretazione
arbitraria dell'articolo 59 cpv. 3b della LADI in contrasto con gli obiettivi
della LADI. Sarebbe inoltre dovere del nuovo datore di lavoro, dopo
l'assunzione, quello di assumersi i costi del perfezionamento professionale e
non dell'assicurazione disoccupazione.
Per costante giurisprudenza i Tribunali hanno più
volte sentenziato che lo scopo dell'assicurazione disoccupazione, è quello di
prevenire la disoccupazione imminente e combattere quella esistente.
Per realizzare quest'obbiettivo il legislatore,
agli articoli 59-75 LADI, ha previsto una serie di provvedimenti preventivi. Ad
esempio, l'assicurazione contro la disoccupazione, promuove, mediante
prestazioni finanziarie, la riqualificazione, il perfezionamento o la
reintegrazione professionale di assicurati "il cui collocamento è
impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del
lavoro".
I Tribunali hanno pure indicato che, l'assicurato
che partecipa a corsi teorici o pratici, ha diritto a ricevere le prestazioni
LADI a condizione che il corso porti ad una riqualifica o ad un perfezionamento.
Personalmente ho già partecipato, su invito del
mio collocatore ad un corso di lingua e uno d'informatica generale. A questo
proposito mi si spieghi come avrei potuto parteciparvi se l'URC avesse
interpretato con la stessa ristrettezza gli articoli di legge della LADI presi
a giustificazione del rifiuto della mia richiesta. La certificazione
ricevuta al termine del corso d'informatica (Doc. _) non è inoltre minimamente
paragonabile a quella del __________ essendo di livello nettamente inferiore e
molto meno mirata in funzione delle mie ricerche di lavoro. Di fronte a due
candidature identiche qualsiasi datore di lavoro in ambito finanziario
assumerebbe il candidato che ha frequentato il corso di analisi tecnica!
Contesto inoltre quanto indicato sulla decisione
su opposizione in merito all'alto numero di iscritti in disoccupazione quali
consulenti finanziari, amministratori/gestori patrimoniali, analista
finanziario e agente finanziario: questo dato di fatto non può essere
un'argomentazione per precludermi la partecipazione al corso. Semmai dimostra
l'esistenza della condizione descritta nell'art. 59 cpv. 2: "… promuovere
la reintegrazione di disoccupati il cui collocamento è resto difficile da
motivi inerenti al mercato del lavoro".
Nella decisione su opposizione non si fa alcun
riferimento alle informazioni richieste in merito ad altri corsi organizzati
dal Centro __________ finanziati dall'assicurazione (Doc. _). Visti gli
articoli 8 e 9 della nostra Costituzione vorrei sapere quali corsi e in quali circostanze
questi sono stati accettati alfine di capire se vi è stata la stessa
interpretazione della base legale come per la mia richiesta di corso.
Il riconoscimento della mia richiesta di
autorizzazione per il corso in oggetto è da ricercare nella mia totale volontà
di trovare un posto di lavoro con la conseguente uscita definitiva dalle liste
dei disoccupati. Non è per un mio capriccio, chiedo a voi, Onorevoli Signori,
di volermi riconoscere l'autorizzazione a frequentare il corso, ma il motivo è
quello che finalmente, dopo 10 mesi a carico della collettività, possa trovare
un posto di lavoro.
Visto quanto sopra e richiamando gli articoli di
legge LADI e OADI, la costante giurisprudenza e quanto ampiamente da me
descritto, chiedo a codesto lodevole Tribunale, di voler annullare la decisione
su opposizione del 9.1.2004 e di conseguenza riconoscere le spese derivanti
dalla frequentazione del corso di formazione in analisi tecnica." (Doc. _)
1.4. Nella sua
risposta del 25 febbraio 2004 l'URC ha rilevato che:
"
Con la contestata decisione l'URC di __________
ha rifiutato di riconoscere all'assicurato il corso individuale denominato
"Corso di analisi tecnica__________ (allegato doc. _)
Detto corso che si svolge dal 25.11.03 al
17.04.04 per un totale di 15 giorni di corso per complessive 30 ore lezione
(una lezione dura 45), si tiene ogni martedì sera dalle 17.00 alle 18.30.
Il corso comporta un costo di Fr. 2'900.-- a cui
vanno aggiunti US$ 500.-- quale tassa d'esame.
Il ricorrente, con scritto del 06.12.2003 (allegato
doc. _), inoltrava regolare opposizione (art. 52 Lpga) che veniva evasa con
nostra decisione del 09.01.2004 (allegato doc. _).
I motivi che ci hanno indotto a rifiutare il
corso sono esplicitati nella suddetta decisione del 09.01.04 (allegato doc. _),
a cui abbiamo nulla da aggiungere, se non lasciare a codesto Lodevole Tribunale
di voler statuire sulla presunta arbitrarietà delle nostre decisioni.
Non è nostra intenzione misconoscere l'importanza
che può avere il Centro __________ per gli operatori del settore bancario e
finanziario in genere. Ma ci permettiamo rammentare che, indipendentemente dal
fatto che in passato possa essere stato riconosciuto un corso da essi
organizzato, non per questo detti corsi devono essere concessi a tutti gli assicurati
che ne fanno richiesta.
Ed è nel rispetto delle disposizioni LADI che
possiamo informare di aver concesso unicamente due corsi organizzati presso il
centro __________.
Il primo corso denominato "Compliance"
si era tenuto dal 20.11.2002 al 09.04.03. Concesso ad un assicurato (tale
__________) iscritto presso l'URC di __________ in quanto vi era una concreta
prospettiva di assunzione. Infatti si concretizzava il contratto di lavoro con
chiusura della pratica nel febbraio 2003.
Il secondo corso denominato
"fondamentale" si era tenuto dal 07.04.03 al 12.05.03. Concesso ad un
assicurato (tale __________) iscritto presso l'URC di __________ e concesso in
quanto era l'ultimo modulo di un intenso programma di formazione che aveva
iniziato tramite il proprio ex datore di lavoro.
Contrariamente al caso precedente, la prospettata
riassunzione purtroppo non si è concretizzata.
Per meglio valutare il profilo professionale
dell'assicurato, alleghiamo il suo curriculum vitae, con allegati i relativi
attestati in nostro possesso (allegato doc. _)." (Doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha posto all'assicurato i seguenti quesiti:
- Ha incominciato il corso di Analisi Tecnica,
__________ il 25 novembre 2003 e che terminerà il 17
aprile
2004?
-
Se sì, lo sta frequentando tuttora?
-
Se
non ha frequentato il corso di Analisi Tecnica indicato nella sua richiesta, ha
seguito o sta seguendo un corso simile?
Se sì, quale, presso chi e quando?" (Doc. _)
Con
scritto del 13 marzo 2004 l'assicurato, allegando una serie di documenti, ha
risposto:
"
-
No
-
-
Sto seguendo il
"Corso di diploma per funzionari enti locali" (doc. _).
Osservazioni: La riflessione che mi ha portato ad iscrivermi al corso per
funzionari degli enti locali è nata dalla necessità di diversificare
maggiormente le mie ricerche di lavoro alfine di aumentare le probabilità di
impiego. La scelta del settore pubblico come alternativa è dovuta ai miei
interessi personali (vedi CV e doc. _) e al fatto che il settore pubblico è un
datore di lavoro importante che ha un bisogno continuo di funzionari: i
concorsi presenti regolarmente nel foglio ufficiale stanno a dimostrare la
vivacità di questo settore. Da notare che anche in quest'occasione l'URC mi ha
rifiutato qualsiasi tipo, anche solo parziale, di sostegno. Comunque convinto
della bontà della strategia di diversificazione e della qualità del corso, mi
sono ugualmente iscritto pur dovendomi sobbarcare la totalità dei costi,
Questo importante
onere/investimento finanziario non mi ha permesso di sostituirmi all'URC,
quando quest'ultimo mi ha rifiutato il corso __________. Non posso spendere di
più di quello che guadagno e sarò pertanto costretto a partecipare al corso che
inizierà presumibilmente in novembre di quest'anno.
Ulteriori mezzi di
prova:
Come dimostrato dai doc. _
e _ allegati, la documentazione presentata dall'URC e relativa ai 2 corsi da
loro finanziati, è largamente incompleta, non permette di stabilire se vi sia
stata uguaglianza di trattamento nell'interpretazione della legge non permettendo
di valutare:
-
in
che misura l'URC ha finanziato i corsi di "tale __________ " e
"tale __________ ". Ha finanziato tutto il corso o solo una parte?
-
L'importo
pagato dall'URC e eventualmente dal vecchio datore di lavoro. Non vorrei che
l'URC abbia pagato moduli a cui i disoccupati hanno partecipato mentre erano
ancora alle dipendenze del vecchio datore di lavoro.
-
L'esatta
descrizione dei corsi. I partecipanti hanno seguito l'integrità del corso o
hanno partecipato solo a dei moduli?
-
Se
al termine della formazione potevano conseguire un diploma o solo un attestato
di partecipazione.
-
Se
i candidati hanno soddisfatto la presunta esigenza (vedi decisione URC del
9.1.04; prima pagina, ultima frase sottolineata!) che "occorre
dimostrare e documentare una reale prospettiva di assunzione". Si
presume quindi che non sia stato il caso.
Questa
necessità di dover in pratica presentare una garanzia di assunzione come
condizione per poter partecipare ad un corso, è peraltro assurda e frutto di
un'interpretazione distorta della LADI. Questa interpretazione ha di fatto tre
conseguenze immediate:
a. impedisce
la partecipazione ai corsi di formazione individuali.
b. trasferisce
le spese di formazione del personale dalle aziende alla Cassa di disoccupazione
approfittando del fatto che il futuro collaboratore è disoccupato.
c. Rende
fuorvianti e illusorie le affermazioni dei prospetti informativi (doc. _).
Come
si devono interpretare affermazioni come "Un primo passo verso il
reinserimento", "Ampliare le sue conoscenze per accrescere le
sue possibilità" se il disoccupato ha già un nuovo contratto di lavoro
in mano?
Molto
interessante inoltre il caso di "tale __________ ": sorvoliamo che
gli è stato accettato il corso nella prima metà di novembre e il nuovo datore
di lavoro ha potuto assumerlo solo 3 mesi dopo. Resta il dato di fatto che più
del 50% del corso (tenendo conto di eventuali esami) lo effettua mentre è alle
dipendenze del nuovo datore di lavoro! E pensare che nella sua decisione del 9.1.2004
l'URC aveva scritto che "Non è pertanto né lo scopo né la funzione
della LADI di finanziare, per un qualsiasi settore professionale,
l'aggiornamento formativo del proprio personale".
Sono pienamente concorde
con l'URC quando dice che "…, non per questo detti corsi devono essere
concessi a tutti gli assicurati che ne fanno richiesta", ma è
assolutamente fuori luogo e irresponsabile pensare di risolvere questa
"problematica" interpretando la legge in modo così restrittivo da
permettere di applicare il provvedimento del corso individuale solo in casi
eccezionali.
L'URC deve prendersi la
responsabilità di valutare caso per caso e capire quando un corso risulta
importante in rapporto ad un determinato CV (vedi la particolarità del mio)
oppure no, ad esempio quando il candidato è già in possesso di qualifiche
universitarie o ha già seguito altri corsi analoghi.
Da una parte si sperperano
risorse (ca. 5000.-- chf?) per corsi che non aumentano in nessun modo la mia
collocabilità (form 2,3 e di pratica commerciale) e dall'altra si negano corsi
mirati, che portano a diplomi riconosciuti che quindi raggiungerebbero lo scopo
della LADI." (Doc. _)
1.6. I doc. _ e _
sono stati notificati all'URC per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'amministrazione
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del
Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A.,
K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: l'8 settembre 2003).
In casu,
visto che il caso di specie si riferisce a un lasso di tempo (decisione
impugnata del 9 gennaio 2004 che ha confermato una decisione del 17 novembre
2003 con la quale è stata respinta la domanda dell'assicurato di poter
frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di
di Analisi Tecnica __________ dal 25 novembre 2003 al 17 aprile 2004)
posteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LADI, si
applicano le nuove norme entrate in vigore il 1° luglio 2003.
La terza
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Il nuovo
art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui
l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli
assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione
finanzi queste misure.
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di formazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente
corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
- Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli
assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate
dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
-
Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve
previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata
degli atti necessari.
-
Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il
partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
-
I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr).
Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.3. Pronunciandosi
a proposito delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in
vigore della terza revisione della LADI, ha stabilito che una condizione
essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è che il richiedente frequenti effettivamente il corso in
questione (cfr. il vecchio art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte
sul Meno, pag. 392seg no. 620).
A questo
proposito il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha affermato quanto
segue:
"
En l'espèce, il est
constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans
l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il
se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à
percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à
épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il
ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier
jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il
avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner
raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il
fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne
pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait
son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et
résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative
soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars
1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait
avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de
l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de
fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second
terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches
qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui
incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider.
A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en
droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations
litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit
toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution
d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration
refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement
rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la
mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées
et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération
chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le
risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement
par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."
(STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El
Doueihi, citata da Cattaneo in op. cit. pag. 392s).
Sulla
base di questa giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato privi
di oggetto, i ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti
delle misure inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato (cfr.
STCA del 24 luglio 2000 nella causa L., __________e STCA del 3 settembre 1998
nella causa R., inc. __________).
Va
comunque precisato che l'Alta Corte ha mitigato il principio da lei posto.
Infatti,
in una sentenza del 1° maggio 1996 nella causa J., il TFA si è dovuto,
pronunciare sul caso di un'assicurata che non aveva seguito il corso di
formazione, per il quale aveva richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del
lavoro, bensì un altro corso di identica natura. La nostra Massima Istanza ha
stabilito, che è dato un interesse degno di protezione a ricorrere, allorché
l'assicurato, in un secondo tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato
dall'amministrazione. Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe,
inoltre, il rischio concreto di diniego di giustizia.
Il TFA ha
al proposito rilevato:
"
b) En l'espèce, il ressort des pièces que la
recourante a suivi un cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet
1993, dispensé par une école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute
apparence, ce cours était semblable à celui qui avait fait l'objet de la
demande d'assentiment du 10 septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir
lieu entre septembre et novembre 1992.
On conçoit tout à fait que l'assuré dans un
premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de
fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la
procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le
cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates
indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était
fondée a considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en
cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un
intérêt à la solution du litige au fond.
Indépendamment de cet intérêt de la recourante,
il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la
décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise
en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait,
aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au
demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de
l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance
tout à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il
en allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le
fait que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période
que celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.
La solution retenue par les premiers juges
comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante
avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du
cours suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas
entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande
et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la
recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui
opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15
décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.
c) Dans ces conditions, c'est à tort que les
premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès."
(cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella causa J.,
C/287/95 pag. 3 segg.)
A mente
del TCA questa giurisprudenza mantiene pienamente la sua validità anche dopo
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI che non ha sostanzialmente
modificato le disposizioni relative alla frequentazione di un corso.
2.4. Nel caso di
specie, dagli accertamenti esperiti dal TCA è emerso che l'assicurato non ha
frequentato il corso di Analisi Tecnica in questione (cfr. consid. 1.5.).
Alla luce
della giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.3.), questo
Tribunale ritiene, dunque, che l'assicurato non ha un interesse degno di
protezione a ricorrere.
Pertanto
il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Infatti,
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a versare prestazioni per
il perfezionamento professionale di un assicurato, quando quest'ultimo non
effettua il provvedimento inerente al mercato del lavoro che lui stesso ha
richiesto.
Al
riguardo va segnalato che questa Corte è giunta alla medesima conclusione in
alcuni casi analoghi.
Per
esempio nella sentenza del 3 febbraio 2004 nella causa P. (__________) il TCA
non ha riconosciuto un interesse degno di protezione a ricorrere a un
assicurato che non aveva seguito il corso di russo per il quale aveva chiesto
all'URC competente l'assunzione del relativo costo.
In
un'altra sentenza del 14 novembre 2002 nella causa B.-B. (__________) questo
Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso di un'assicurata che non aveva
frequentato corsi di informatica Word ed Excel, nonché un corso di introduzione
a Internet, per i quali aveva chiesto il finanziamento da parte
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Infine ha
avuto esito identico il ricorso inoltrato al TCA da un assicurato che
pretendeva dall'autorità amministrativa il pagamento della tassa d'esame per
l'ottenimento del certificato cantonale di contabilità, ma che non aveva effettivamente
sostenuto l'esame in questione (cfr. STCA del 24 luglio 2000 nella causa L.,
__________).
Diverso
dalla presente vertenza è, invece, il caso menzionato sopra, in cui il TFA è
entrato nel merito del ricorso, in quanto l'assicurata, in un secondo tempo,
aveva comunque seguito un corso identico a quello per il quale era stato
richiesto il consenso all'ufficio del lavoro (cfr. STFA del 1° maggio 1996
nella causa J., C 287/95 e lo stralcio riprodotto al consid. 2.3).
Il TCA ha
pure deciso che un'assicurata aveva un interesse attuale e degno di protezione
a ricorrere, poiché essa aveva in ogni caso iniziato uno stage di formazione,
ma l'aveva interrotto a seguito di una modifica, a suo detrimento, della
decisione dell'URC, che accoglieva la domanda di poter effettuare questo stage
(cfr. STCA del 14 febbraio 2001 nella causa F.-B., inc. __________).
Nella
presente fattispecie la circostanza che l'assicurato abbia deciso di iscriversi
e di seguire un altro genere di corso, e meglio il "Corso di diploma per
funzionari degli enti locali", il cui costo, secondo quanto affermato dal
ricorrente - peraltro non contestato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.6.) -
non è comunque stato assunto dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
consid. 1.5.; doc. _), è in ogni caso ininfluente ai fini della presente
vertenza.
In
effetti questo corso, che è destinato a funzionari comunali, patriziali,
consortili e di altri Enti locali (cfr. doc. _), è di natura totalmente
differente dal corso di Analisi Tecnica, che, per contro, si rivolge a
consulenti alla clientela e a gestori di patrimoni che necessitano di strumenti
adeguati per l'applicazione e/o la proposta di strategie d'investimento attive
(cfr. doc. _).
In simili
condizioni la questione a sapere se l'assicurazione contro la disoccupazione,
qualora il ricorrente avesse frequentato il corso di Analisi Tecnica in
discussione, avrebbe dovuto assumere i relativi costi, può rimanere irrisolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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