AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.107
Data decisione, Autorità:
30.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.107
FS/DC/tf
Lugano
30 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2003
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 25 novembre 2003 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 15 settembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
sospeso RI1 per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione,
argomentando:
" Visti
gli art. 16, 17, 30 cpv. 1 lett. d), cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 3bis LADI, nonché
l'art. 45 cpv. 1 lett. c), cpv. 2 e cpv. 3 OADI.
Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato
che rifiuta un'occupazione adeguata deve essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione. Nella presente fattispecie il signor RI1 si è
iscritto in disoccupazione dal 1 luglio 2003, al termine del precedente termine
quadro, a tempo pieno e alla ricerca di attività quale meccanico di macchine
edili, meccanico d'automobili. Al suo terzo termine quadro con un guadagno
assicurato di Fr. 5'107.--.
In data 12 agosto 2003, all'assicurato tramite l'URC di __________
è stato offerto un impiego a tempo pieno a turni di durata illimitata quale
artigiano presso __________.
Il medesimo giorno __________ ha informato l'URC di __________ che
l'assicurato ha rifiutato l'offerta di lavoro adducendo motivi quali:
"cerco un posto come meccanico siccome ho conseguito un diploma in
Svizzera e voglio sfruttarlo ... non sono interessato a una posizione come
operaio, paga troppo bassa in fabbrica". Alla richiesta di giustificazione
dell'URC di __________ del 13 agosto 2003, con lettera datata 19 agosto 2003,
il signor RI1 ha fatto pervenire le sue giustificazioni nelle quali si legge:
"... Io stavo aspettando una risposta per un posto di lavoro come maccanico,
la mia professione, dal garage __________. Ho quindi risposto alla signora __________
che non ero interessato per un posto in fabbrica...".
Tali giustificazioni non sono state ritenute plausibili, di
conseguenza con comunicazione del 29 agosto 2003, l'URC di __________ ha
sottoposto il caso per decisione allo scrivente ufficio, ritenendo che il
signor RI1 avesse rifiutato un'occupazione adeguata.
Per dare all'assicurato la possibilità di nuovamente esprimersi in
merito a quanto contestatogli, lo scrivente ufficio ha provveduto ad inviare
tutta la documentazione necessaria.
Con un'ulteriore lettera datata 12 agosto 2003 (ndr. recte: 12
settembre 2003), l'assicurato ha inoltrato le sue osservazioni nelle quali ha
esplicitamente dichiarato: "...In data 11.09. 2003 ho iniziato un'attività
al 50% presso il Garage __________ ... per quanto concerne l'offerta effettuata
__________ la stessa non è stata accettata da parte mia, in quanto ero già in
parola con il Garage __________ prima del l'offerta trasmessa __________...".
Conformemente alla giurisprudenza federale, un disoccupato non può
rifiutare un'attività poiché esiste una più o meno alta probabilità di trovare
un altro impiego in un futuro prevedibile (cfr. DTF 104 V 198 ss; DLA 1980 N.
43 pag. 105 ss). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, offerte di lavoro
pendenti non esonerano il disoccupato dall'obbligo di accettare un'altra
occupazione (DLA 1980 N 43 pag. 105 ss).
Va altresì ricordato che in un periodo di grave crisi economica un
assicurato deve accettare un'occupazione che non corrisponde alle sue
qualifiche e ai suoi desideri.
Considerato che l'assicurato ha diritto alle indennità
compensative giusta l' art. 41a OADI, la cassa procederà a calcolare
l'indennità giornaliera oggetto della sospensione in base al guadagno
intermedio non realizzato, cosicché, in concreto i giorni di sospensione da
ammortizzare a carico dell'assicurato saranno meno di 31 giorni.
Ora, visto quanto precede, l'ufficio giuridico ritiene che il
comportamento del signor RI1 non sia stato conforme alle prescrizioni di legge
e decide pertanto di sospenderlo per un determinato periodo dal beneficio delle
prestazioni della disoccupazione." (cfr. doc. 9)
1.2. A seguito
dell'opposizione inoltrata dall'assicurato rappresentato dalla RA1, __________
(cfr. doc. 10) la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha emanato una decisione
su opposizione con la quale ha confermato la propria decisione di sospensione
e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Nella presente fattispecie, dagli accertamenti esperiti dal servizio
cantonale presso l'agenzia __________ risulta che all'opponente è stato proposto
un impiego quale operaio generico in catena di montaggio, che
l'occupazione era prevista a tempo pieno e di durata indeterminata e che
l'assicurato avrebbe potuto iniziare la sua attività già in data 12 agosto
2003.
Inoltre, dai documenti agli atti emerge
che I'URC di __________, in considerazione della lunga permanenza
dell'opponente in disoccupazione, ha a più riprese insistito affinché quest'ultimo
solleciti le agenzie di collocamento private per impieghi temporanei o fissi e
perché le ricerche d'impiego siano allargate anche ad altri settori
professionali.
D'altra parte, dai verbali dei
colloqui di consulenza nulla emerge circa il possibile impiego presso il Garage
__________; l'assicurato non ha del resto mai prodotto il relativo contratto,
né ha dimostrato quanto da lui più volte asserito, a sapere che al momento in
cui ha ricevuto l'assegnazione per l'impiego presso la ditta __________ era già
in parola con il Garage __________.
Non da ultimo si osserva che
l'assicurato ha iniziato la sua attività presso lo stesso (peraltro a metà
tempo) solamente in data 11 settembre 2003.
Visto quanto sopra e alla luce della
citata giurisprudenza, ritenuto come il signor RI1 fosse da lungo tempo
iscritto in disoccupazione, osservato come non risulta che lo stesso, al
momento dell'assegnazione, avesse la certezza di avere reperito un impiego
alternativo a quello propostogli dall'amministrazione, il comportamento
dell'assicurato è da ritenersi non conforme alle prescrizioni di legge.
- Visto quanto
precede, tenuto conto degli argomenti sollevati con l'opposizione in esame, non
si ritiene di poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata (…)." (cfr. doc.
A1)
1.3. Contro
questa decisione, tramite il suo rappresentante, l'assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:
" Con
la presente si inoltra ricorso, nei termini stabiliti, al vostro Lodevole
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione presa dalla sezione
del lavoro del 25.11.2003 inerente il signor RI1 di __________ per i motivi
seguenti la decisione di sospendere il diritto all'indennità di disoccupazione
al signor RI1 per 31 giorni non è commisurata a quanto effettivamente avvenuto.
Risulta infatti che la decisione presa si basa unicamente su una
chiamata telefonica avvenuta tra il signor RI1 e la __________, in cui era
stata offerta al signor RI1 una occupazione presso la ditta __________. In
questo colloquio era stato unicamente discusso su questa possibilità lavorativa
e non era stato preso alcun accordo particolare sulla data di inizio
dell'attività lavorativa. Il signor RI1 ha unicamente messo al corrente __________
che era già in parola con il garage __________ per un'occupazione quale automeccanico
e che attendeva una risposta della ditta. Il nostro assistito era convinto che
il garage lo avrebbe assunto entro breve termine, purtroppo l'assunzione è
avvenuta con ritardo. Gli era stato proposto inizialmente un'attività nella
misura del 50% che in seguito avrebbe dovuto essere aumentata al 100%.
Trattandosi della sua abituale occupazione è chiaro che il posto di lavoro
offerto era migliore dell'occupazione fornita __________. Non si è trattato di
un rifiuto, ma unicamente di una scelta dell'occupazione. Praticamente non si
può imputare una colpa grave al nostro assicurato. Si contesta formalmente
anche le asserzioni della __________ in cui il nostro assicurato avrebbe
affermato di non accettare il posto di lavoro per motivi di salario.
In conclusione si osserva che il nostro assistito signor RI1 era
già in attesa di un'occupazione preso il Garage __________ ( vedi inizio
rapporto di lavoro allegato ) prima dell'offerta della __________, che __________
ha avuto unicamente un colloquio informale su una proposta di assunzione, che
il signor RI1 ha dopo un giorno lavorativo effettuato presso il Garage __________
trovato un'occupazione a tempo pieno presso la __________, che stando a quanto
effettivamente successo, non si può infliggere una sanzione per colpa grave, non
essendoci i relativi presupposti.
In base a quanto esposto si prega il Lodevole Tribunale ad
annullare la penalità inflitta al nostro assistito o ad una riduzione sensibile
della penalità inflitta dalla Cassa __________ (ndr. recte: dalla Sezione del lavoro
Ufficio giuridico)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 22 gennaio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto
di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Secondo i combinati disposti di cui agli articoli 16 cpv. 1 e 17 cpv.
3 LADI, l'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli,
al fine di ridurre il suo danno.
Se l'assicurato non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata, egli è sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). La durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa (cpv. 3). La sospensione del
diritto all'indennità è di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv.
2 DADI); vi è colpa grave, in particolare, se l'assicurato ha rifiutato un
lavoro idoneo (cpv. 3).
La costante giurisprudenza federale e
cantonale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. DTF 122 V 34 segg.; STCA dell'8
marzo 2002 nella causa A. F. contro UL, consid. 2.2., pag. 11 e relativi
riferimenti).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni
mesi, ha il diritto di essere reinserito nella propria professione e che
successivamente deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della
professione appresa (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza, pubblicazione dell'OCST, pag. 27).
Si può parlare di lavoro garantito
soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o
tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che
le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere un
contratto (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 64; STCA del 5 giugno 2003
nella causa S.D., 38.2003.21).
- Nel caso in
esame, in data 12 agosto 2003 l'URC di __________ ha assegnato al qui
ricorrente un impiego a tempo pieno e di durata indeterminata come operaio
generico in catena di montaggio. L'assicurato avrebbe potuto iniziare la sua
attività già il 12 agosto 2003. L'occupazione offerta è da ritenere senz'altro
adeguata.
II signor RI1 ha sostanzialmente
motivato la mancata accettazione dell'impiego offertogli con il fatto di non
essere interessato per un posto in fabbrica e di essere in attesa di una
risposta per un posto di lavoro presso il garage __________. AI riguardo va
osservato che l'assicurato non ha mai prodotto il relativo contratto, né ha
dimostrato la circostanza di essere già in parola con questo datore di lavoro
al momento dell'assegnazione da parte dell'URC di __________; inoltre, dai
verbali dei colloqui di consulenza nulla emerge circa questo possibile impiego
e l'assicurato ha iniziato la sua attività presso la predetta ditta solamente
in data 11 settembre 2003 (peraltro a metà tempo), per poi interromperla il
giorno seguente, in quanto assunto dalla ditta __________ a far tempo dal 15
settembre.
D'altra parte, in considerazione della
lunga permanenza del qui ricorrente in disoccupazione e alla luce della citata
giurisprudenza, l'assicurato doveva essere disposto a lavorare anche al di
fuori della professione appresa.
Visto
quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, il comportamento
dell'assicurato è parificato al rifiuto di un'occupazione adeguata. Circa il
numero di giorni di sospensione stabilito dalla decisione del 15 settembre 2003
(31), va osservato che non è possibile infliggere una sanzione inferiore ai 31
giorni in caso di rifiuto di un impiego comunque adeguato (cfr. STCA del 27
agosto 2001 nella causa Y. S., 38.2001.14 e riferimenti ivi citati) (…)." (cfr. doc. III)
1.5. Così
richiesto il collocatore dell'assicurato ha comunicato al TCA che l'occupazione
presso la __________ è stata assegnata ufficialmente all'assicurato
documentando la propria risposta (cfr. doc. V, VI e allegati VI/1 e VI/2).
Il doc.
VI unitamente agli allegati sono stati notificati alle parti con la possibilità
di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).
Con
lettera del 6 febbraio 2004 al TCA la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è
riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. VIII).
Il
rappresentante dell'assicurato, con riferimento alla risposta di causa e alla
documentazione sottopostagli, con lettera al TCA del 9 febbraio 2004, ha
osservato che:
"
(…)
-
il nostro
assistito, signor RI1, contesta tramite RA1 le affermazioni contenute nello
scritto del 22.1.2004 al punto 6 della sezione del lavoro di Bellinzona e più
precisamente che __________ ha preso solo contatto telefonico, chiedendo
unicamente se era disponibile per un'occupazione presso la ditta __________,
senza fornire ulteriori dettagli sulla procedura di assunzione.
-
Essendo
stata iniziata l'occupazione presso la __________ a tempo parziale, c'è
l'indicazione inconfutabile che si trattava di un'occupazione reale e non fittizia,
seppure a livello parziale.
-
Il nostro
assistito sostiene in modo determinato di aver comunicato verbalmente al suo
collocatore dell'avvenuta assunzione presso la __________.
-
Si contesta
integralmente la versione fornita dalla sig.na __________ nel messaggio spedito
al collocatore sig. __________, in data 12.08.2003. Atti trasmessi in data
29.01.2004 da parte del vostro Lodevole Tribunale (…)." (cfr.
doc. IX)
Il doc.
IX è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che con scritto
del 15 aprile 2004 al TCA si è ancora confermata nelle proprie allegazioni (cfr.
doc. X e XI).
1.6. Il 15 luglio
2004 il TCA ha ancora scritto all'Ufficio regionale di collocamento di __________
(URC) una lettera del seguente tenore:
"
(…)
vista la nostra lettera del 26 gennaio 2004
all'URC di __________ e la risposta del 27 gennaio 2004 (cfr. doc. V e VI qui
allegati in copia), voglia, per cortesia e entro il termine di 5 giorni,
spiegarci esattamente in che modo è avvenuta l'assegnazione del posto di lavoro
presso la __________ all'assicurato sig. RI1.
In particolare voglia precisare se:
-
È stato lei direttamente ad assegnare il posto di lavoro
all'assicurato?
-
Il posto di lavoro è stato assegnato dal
collocatore della __________?
-
La collaborazione tra __________ e URC è regolata tramite un
contratto scritto?
P.F. rispondere precisamente, se possibile
documentando, a tutte le domande." (cfr. doc. XII)
Con
lettera del 16 luglio 2004 il consulente dell'URC, oltre a produrre i doc.
XIII/1 e XIII/2, ha così risposto al TCA:
"
(…)
-
Sì ho assegnato direttamente il posto di lavoro all'assicurato,
il giorno 12.08.2003 (copia dell'assegnazione già in vostro possesso, vedi ns.
scritto del 27.01.04).
-
No, vedi paragrafo 1.
La segnalazione del posto vacante ci è stata segnalata da __________,
collaboratore __________ (vedo copia posto vacante __________ allegata).
- La collaborazione tra __________ e URC è regolata tramite
contratto stipulato direttamente dalla __________ e Agenzia. Alleghiamo per
conoscenza copia neutra del contratto.
(…)." (cfr. doc. XIII)
1.7. I doc. XII,
XIII e allegati sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc.
XIV).
Con
scritto del 22 luglio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
comunicato al TCA di riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XV).
Dal canto
suo il rappresentante dell'assicurato con lettera dell'11 agosto 2004 al TCA ha
osservato che:
"
(…)
Non si contesta affatto le relative procedure
adottate dall'URC come da documentazione trasmessa.
La nostra contestazione si basa unicamente sul
fatto che il signor RI1, come ribadito in precedenza ha ricevuto la telefonata
dalla signora __________. della __________ in cui gli veniva offerto un posto
di lavoro presso la ditta __________.
Il signor RI1 ha unicamente risposto alla citata
dicendo che era già in contatto con la ditta __________ per un assunzione e che
la stessa avrebbe potuto avere esito positivo da subito o nel corso dei giorni
successivi. Purtroppo la ditta, per motivi suoi di gestione, lo ha assunto
unicamente nel corso del mese di settembre. Al riguardo si osserva che il
signor RI1 in seguito non è più stato contattato da parte della __________ e
non ha nemmeno ricevuto una convocazione per presentarsi dalla ditta __________.
Riteniamo quindi che il nostro assistito sia in
piena buona fede e che non abbia volontariamente rinunciato ad un'occupazione,
motivo per cui si ritiene che la penalità inflitta sia eccessiva e non
commisurata all'infrazione commessa, se questa fosse effettivamente imputabile
al signor RI1.
La volontà di trovare un'occupazione a tempo
pieno è dimostrata dal fatto che il signor RI1 è riuscito da solo a trovare
un'occupazione a tempo pieno per tempo indeterminato presso la ditta __________.
Si conferma inoltre che il nostro assistito non
ha mai affermato di rifiutare l'occupazione.
In conclusione si riafferma il principio che il
nostro assistito ha agito correttamente e che la sua buona fede è dimostrata e
quindi riteniamo che la penalità di 31 giorni inflitta sia eccessiva per i
motivi esposti.
(…)." (cfr. doc. XVI)
in
diritto
2.1. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315
= SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid.
4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF
123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1,
pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16
febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V.
e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto
che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore all'entrata in
vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 25 novembre 2003 che
ha confermato una decisione del 15 settembre 2003 con la quale l'assicurato è
stato sospeso per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a
contare dal 13 agosto 2003, per aver rifiutato un'occupazione assegnatagli
ufficialmente il 12 agosto 2003), nel caso presente si applicano le norme
valide dal 1° luglio 2003.
2.2. La terza
revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione
del diritto alle prestazioni e non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI
che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nel
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge infatti che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr.
commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del
12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
2.3. In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione
adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. partecipare
a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua
idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5; e
c. fornire
i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza
di un’occupazione.
Secondo
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile lo scopo.
2.4. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR
1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e
H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 71 segg.
In una
decisione del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte,
confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione
contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni
di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere
cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata
(DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
In
un'altra decisione del 13 marzo 2003 la nostra Massima Istanza ha poi, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
Erwähnt sei zudem, dass gemäss Rechtsprechung der
Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person die Arbeit zwar nicht
ausdrücklich ablehnt, es aber durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die
Stelle anderweitig besetzt wird. Arbeitslose Versicherte haben bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft
zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht
zu gefährden (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz
704). (…)"
(cfr. STFA del 13 marzo 2003 nella causa D., C
177/02)
Anche in
una decisione del 2 giugno 2003 il TFA ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable
sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement
en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait
été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258).
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa
G., C 119/02)
2.5. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI (in vigore dal 1° gennaio 1996) prevede così che "al fine di
ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza
indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70% del guadagno
assicurato."
(Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen
Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna
1996, pag. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, "Assicurazione contro la
disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino", in RDAT II-2000, in particolare pag. 505-511; KIGA des Kantons
Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi
pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62, consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62 (confermata nella STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03 e
nella STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02), il TFA ha avuto modo
di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2
lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (per un commento, cfr. D Cattaneo
"Assicurazione contro la disoccupazione …", in RDAT II-2000 pag. 506
e sempre lo stesso autore in "Alcuni compiti …", pag. 60).
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03,
consid. 3.2;STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid.
1.3; STFA del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del
21 maggio 2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. In una
decisione di principio del 29 ottobre 2003 pubblicata in DTF 130 V 125 il TFA
ha stabilito che in presenza di un valido motivo, anche il rifiuto di
un'occupazione adeguata assegnata non implica necessariamente una colpa grave.
Va considerato valido un motivo che rende la colpa mediamente grave oppure
lieve. Un simile motivo può, nel singolo caso, essere ricondotto alla
situazione soggettiva della persona interessata oppure a delle circostanze
oggettive.
L'Alta
Corte ha, innanzitutto, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.4
3.4.1 Zunächst ist festzustellen, dass der
Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei
Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung
einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht
amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine
solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung
eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab
indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In
Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen
werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes
auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen
worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte
demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des
Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit
sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen
Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt
werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.
45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,
zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.
August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,
sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei
Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern
auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines
entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1
hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar
und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3
AVIG.
3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut
von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98
angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8
S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom
10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen
Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden
unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem
Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar
feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die
Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen
Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch
bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in
denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.
3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die
Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu
klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3
AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden
auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer
zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung
einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer,
a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine
Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen
betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren).
(…)." (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.4, pag.
128-130)
In merito, più precisamente, alla nozione di "validi
motivi", l'Alta Corte ha poi sottolineato che:
"
(…)
3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren
Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.
45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.
Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der
von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte
er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden
ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt,
die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls
nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in
Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres
Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es
ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin
von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen
wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne
von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter
als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den
Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen
des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor, und für die Ablehnung
einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C
93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3). Es handelt
sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es
schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten
Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44
Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit.
d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als
mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten
Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ
1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so
die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive
Gegebenheit beschlagen.
(…)."(cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.5, pag.
130-131)
2.8. Confermando la sentenza di principio sopra riprodotta il TFA,
in alcuni casi successivi, ha così sviluppato la propria giurisprudenza.
In una
decisione del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), dopo aver osservato che
un assicurato non rispetta le indicazioni ricevute dall'amministrazione se non
invia la propria candidatura al potenziale datore di lavoro entro il termine
indicatogli di 3 giorni e che lo stesso non può giustificarsi adducendo che sua
figlia (14 anni) non lo ha spedito, il TFA ha ridotto da 38 a 25 giorni la
durata della sospensione e ha rilevato che:
"
(…)
Dies ist hier der Fall: So hat die Versicherte
sofort reagiert und sich bei der zugewiesenen Stelle am gleichen Tag gemeldet,
als sie vom Nichtversand Kenntnis erhalten hat; zudem ist zu berücksichtigen,
dass sie bis August 2002 (Fernbleiben von einer arbeitsmarktlichen Massnahme)
während anderthalb Jahren offenbar nie Anlass zu Beanstandungen durch die
Arbeitslosenversicherung gegeben hatte. Damit erscheint das Verschulden der
Versicherten als leichter, so dass eine Einstelldauer von 25 Tagen, d.h. im
oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens, angemessen ist (Art. 132 OG).
Da die Versicherte vorliegend eine durch das Arbeitsamt zugewiesene zumutbare
Zwischenverdienstarbeit abgelehnt hat, ist sie nur soweit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen, als der Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung den Anspruch auf Differenzausgleich übersteigt;
Gegenstand der Einstellung ist daher der betragliche Unterschied der beiden Taggelder
(BGE 122 V 40 Erw. 4c/bb).
(…)." (cfr. STFA del 9 dicembre 2003 nella
causa H., C 58/03)
In
un'altra decisione del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C70/02), nel caso di un
assicurato che ha giustificato il rifiuto di un'occupazione adeguata assegnatagli
ufficialmente perché, vista la fusione tra le società, avrebbe dovuto
candidarsi presso un datore di lavoro che già lo aveva licenziato in malo modo,
il TFA ha ridotto da 31 a 20 giorni la durata della sospensione confermata
dalla precedente istanza e ha addotto che:
"
(…)
5.2 Die Vorinstanz hat das Verschulden des
Versicherten als schwer qualifiziert und die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung auf 31 Tage festgesetzt. Aus den Akten geht hervor, dass
am früheren Arbeitsplatz des Versicherten bei der X.________ erhebliche
persönliche Spannungen bestanden. Die vom Beschwerdeführer als Mobbing
bezeichneten Vorfälle führten unter anderem dazu, dass er nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses rechtliche Schritte gegen seine ehemalige Arbeitgeberin unternahm.
Dass er sich auf diesem Hintergrund davor fürchtete, anlässlich der Bewerbung
um die Stelle als Aussendienstmitarbeiter bei der nunmehr zum gleichen
Versicherungskonzern wie die X.________ gehörenden Y.________ Versicherung zum
Gespött seiner ehemaligen Mitarbeiter zu werden, ist bis zu einem gewissen Grad
nachvollziehbar. Diese subjektiven Gründe sind bei der Beurteilung des
Verschuldens zu berücksichtigen, weshalb die Annahme eines schweren
Verschuldens, welches der verfügten und vom kantonalen Gericht bestätigten
Einstellung von 31 Tagen zugrunde liegt, nicht gerechtfertigt ist. Den
Umständen angemessen ist eine Einstellung von 20 Tagen Dauer, entsprechend
einem mittelschweren Verschulden im mittleren Bereich (Art. 45 Abs. 2 lit. b
AVIV).
In una decisione del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) il TFA
si è dovuto pronunciare nel caso di un'assicurata che ha giustificato il
rifiuto di un'occupazione assegnatale ufficialmente perché vista la sua ricerca
di un lavoro al 50% e la sua situazione familiare (madre di due figli nati nel
1984 e 1986 che si occupa da sola delle faccende casalinghe vista la salute del
marito, che lo aiuta nella sua attività professionale e che è anche attiva a
livello di Parrocchia) il tragitto sarebbe stato troppo lungo.
L'Alta
Corte ha innanzitutto osservato che né la legge né la giurisprudenza permettono
una riduzione del tempo di tragitto massimo di 4 ore (per andare e tornare dal
posto di lavoro; cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) proporzionale al grado di
occupazione ricercato.
Inoltre,
appurato che non erano dati dei motivi personali tali da ritenere l'occupazione
non adeguata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, il TFA ha precisato che
i motivi che permettono di considerare un'occupazione inadeguata vanno
analizzati singolarmente e non combinati tra di loro. Diversamente si
potrebbero creare dei nuovi motivi di inadeguatezza la qual cosa andrebbe
contro la legge.
In
particolare, dopo aver ribadito che il giudice delle assicurazioni sociali non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione, riguardo alla durata della sospensione inflitta
all'assicurata, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 40 a 31 giorni la
durata della sospensione confermata dalla precedente istanza e ha addotto che:
"
(…)
5.2 Solche Gegebenheiten liegen hier vor. Zwar
sind die von der Beschwerdeführerin für ihren Verzicht auf eine schriftliche
Bewerbung vorgebrachten Gründe nicht geeignet, den Verstoss gegen die Pflicht
zur Annahme der vermittelten Arbeit zu rechtfertigen oder zu entschuldigen
(noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil D. vom 29.
Oktober 2003, C 162/02; ndr.: pubblicata in DTF 130 V 125). Sie sind aber wegen
des ungünstigen Arbeitsweges bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar und
lassen ihr Verschulden in einem etwas milderen Licht erscheinen (Erw. 1.2).
Unter Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände ist die
Einstelldauer im untersten Bereich des für ein schweres Verschulden geltenden
Rahmens von 31 bis 60 Tagen, d.h. auf 31 Einstelltage, festzusetzen.
(…)." (cfr. STFA del 5 aprile 2004 nella
causa S., C 137/03)
2.9. Nell'evenienza
concreta la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso all'assicurato la
"Comunicazione relativa a una sanzione" e la documentazione ivi
allegata indicando chiaramente che stava valutando l'esistenza dei presupposti
per una sospensione dal diritto alle indennità e la sua idoneità al
collocamento (cfr. doc. 6).
Con
lettera del 12 settembre 2003 l'assicurato ha preso posizione in merito e il
medesimo giorno ha pure trasmesso all'amministrazione copia di un contratto di
lavoro con inizio al 15 settembre 2003 e di durata indeterminata appena
sottoscritto con la __________ (cfr. doc. 7 e 8).
Il TCA
rileva dunque che prima di emettere la decisione di sanzione del 15 settembre
2003 (decisione poi confermata dalla decisione su opposizione oggetto del
presente gravame; cfr. 9 e A1) l'amministrazione ha dato all'assicurato la
possibilità di esprimersi in merito.
Pertanto
l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e all'art. 42 LPGA (cfr. STFA
del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03, consid. 3.3; STFA del 23 giugno
2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa
J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid.
1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4
pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).
2.10. Il TCA ha
appurato che il 12 agosto 2003 all'assicurato è stata assegnata ufficialmente,
per il tramite dell'agenzia di collocamento __________, che aveva segnalato un
posto vacante (cfr. doc. XIII 2) un'occupazione presso la ditta __________ (cfr.
consid. 1.5 e 1.6).
Al
riguardo va qui rilevato che secondo l'art. 85 cpv. 1 lett. a LADI i servizi
cantonali consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli,
eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche
o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici
privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di
disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di
reintegrazione dell’assicurato.
L'art.
85b LADI è dedicato agli Uffici di collocamento regionali. In particolare, il
cpv. 2 stabilisce che per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di
collocamento regionali possono avvalersi di privati.
L'art.
119cbis OADI (adeguato tecnicamente dal Consiglio federale nella sua
seduta del 19 novembre 2003; cfr. Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 1/1) regola la
collaborazione con gli uffici di collocamento privati.
Il cpv. 2
di questo articolo stabilisce poi che:
"
Il servizio cantonale competente disciplina la
collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un
contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:
a. a informare l’URC sugli sforzi intrapresi in vista del
collocamento e a notificargli i casi di comportamenti errati degli assicurati;
b. a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per
svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il
sistema COLSTA."
Vedi
inoltre Nussbaumer op. cit., cifra marginale 755-760 pag. 280-282.
Dal
profilo formale, l'assegnazione risulta correttamente effettuata, anche alla
luce delle disposizioni nel "contratto di collaborazione" con
l'agenzia privata di collocamento allegato dalla Sezione del lavoro (cfr. Doc.
XIII1).
2.11. Circa
l'adeguatezza dell'occupazione assegnata ufficialmente all'assicurato, il TCA
osserva che l'assicurato, di formazione professionale meccanico di macchine
edili qualificato, ha esercitato la professione di meccanico d'automobili senza
qualifica e si è iscritto al collocamento alla ricerca di un'occupazione quale
meccanico d'automobili, meccanico di macchine e addetto ai cantieri (cfr. doc.
1).
Dagli
atti di causa risulta, e ciò non è contestato dall'assicurato, che si trattava
di un lavoro come operaio generico in catena di montaggio con un salario
conforme agli usi (cfr. doc. 5).
Il
ricorrente, che ha aperto il suo terzo termine quadro per la riscossione il 1°
luglio 2003 immediatamente dopo la conclusione del precedente termine al 30
giugno 2003 (cfr. doc. 1), non ha mai addotto che l'occupazione assegnatagli
non fosse idonea.
Del
resto, proprio vista la lunga durata in disoccupazione l'assicurato era già
stato a più riprese sollecitato a allargare le sue ricerche ad altri settori
professionali (cfr. doc. 4/D, 4/E e 4/F).
Questo
Tribunale deve dunque concludere che nella presente fattispecie non sono dati i
presupposti dell'art. 16 cpv. 2 lett. a (cfr. STFA del 28 luglio 2004 nella
causa V. C7/04) e 16 cpv. 2 lett. b LADI per ritenere inadeguata l'occupazione
presso la ditta __________ assegnata all'assicurato. Egli doveva dunque
accettarla (cfr. consid. 2.3 e 2.5).
Resta da
stabilire se il ricorrente poteva rifiutare l'impiego per altri motivi.
Nella già
citata STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02, la nostra Massima
Istanza ha annullato un giudizio di questo Tribunale e ha confermato la
sospensione di 31 giorni inflitta dall'amministrazione ad un'assicurata.
Pronunciandosi,
in particolare, sul presupposto di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI l'Alta
Corte ha ritenuto che nel caso concreto rifiutando l'occupazione assegnatale
l'assicurata ha reso vana la possibilità di concludere al più presto e
definitivamente con il suo stato di disoccupata e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.1 Giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che compromette considerevolmente la rioccupazione
dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia
realizzabile in tempi ragionevoli.
Ora, indipendentemente dal fatto che la presente
fattispecie possa o meno essere fatta rientrare nel campo di applicazione
dell'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, ciò che contesta l'UCL (cfr. per un'analisi
del tema: Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no.
36 e 37 ad art. 16, per il quale la norma riveste rilevanza pratica unicamente
riguardo a persone altamente specializzate, le quali, vedendosi obbligate ad
accettare affrettatamente un'attività estranea alla propria professione,
rischierebbero di compromettere una loro rioccupazione nella professione
appresa), appare evidente che i requisiti materiali posti da tale disposto non
sarebbero comunque adempiuti in concreto.
Infatti, già solo per l'affinità delle
occupazioni a confronto (cameriera senza qualifica, ausiliaria di pulizia o
giardiniera), che peraltro nemmeno si differenziano (sostanzialmente) da quelle
svolte presso il Centro X., mal si comprende come il lavoro presso
l'Hotel Z. avrebbe potuto considerevolmente compromettere la
rioccupazione dell'assicurata nell'attività da essa precedentemente esercitata
e ricercata. Né si vede come si sarebbe potuta ammettere l'eventualità di una
rioccupazione in tempi ragionevoli dal momento che M.________ si trovava oramai
al suo quarto termine quadro di riscossione ed era da oltre quattro mesi
(allorché il limite massimo viene generalmente fissato in 1-2 mesi: Gerhards,
op. cit., no. 34 ad art. 16) alla ricerca di un'attività.
3.2 La valutazione della precedente istanza è
infine contraddetta pure dai nuovi atti di causa che l'Ufficio ricorrente ha
prodotto in questa sede e dai quali emerge, contrariamente a quanto ritenuto
dai primi giudici a dipendenza delle dichiarazioni rese dall'assicurata, che il
lavoro presso il Centro X.________ non ha posto fine alla disoccupazione di
M.________, quest'ultima essendosi nuovamente annunciata, in data 9 novembre
2001, all'assicurazione contro la disoccupazione alla ricerca di un lavoro al
50% per completare il grado parziale di occupazione esistente.
3.3 Per quanto precede, deve essere accolta la
tesi ricorsuale secondo cui l'accettazione del lavoro assegnato dall'URC non
solo non avrebbe compromesso la rioccupazione dell'assicurata nella precedente
attività, ma, al contrario, avrebbe permesso di concludere in modo definitivo -
trattandosi di un impiego al 100% e non al 50% come quello offerto dal Centro
X.________ - e con un mese di anticipo - già a partire dal 1° marzo invece che
dal 1° aprile 2001 - lo stato di disoccupazione di M.________.
(…)."
(cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C
83/02, consid. 3)
Nel caso
concreto il 13 agosto 2003 all'assicurato è stata trasmessa una "Richiesta
di giustificazione" nella quale, in particolare, si legge che:
"
(…)
In data 12 agosto 2003, l'Agenzia __________ ci
ha informato che lei non ha accettato un posto di lavoro adducendo le seguenti
motivazioni: "cerco un posto come meccanico siccome ho conseguito un
diploma in Svizzera e voglio sfruttarlo"; "non sono interessato a una
posizione come operaio, paga troppo bassa in fabbrica". Dopo queste sue
risposte il consulente __________ gli ha ribadito che durante il mandato c'era
la possibilità di avere degli aumenti … ed in più c'era la possibilità del
guadagno intermedio senza ottenere nessun successo. Tutto questo da parte
nostra non può essere accettato pertanto le chiediamo, per iscritto, le
motivazioni del suo rifiuto al posto di lavoro offerto.
(…)." (cfr. doc. 4/A)
Con
lettera del 19 agosto 2003 l'assicurato si è così giustificato:
"
Il giorno 12 agosto mi ha telefonato una sig.ra
dell'agenzia __________ che mi ha offerto un posto di lavoro presso la fabbrica
__________.
Io stavo aspettando una risposta per un posto di
lavoro come meccanico, la mia professione, dal garage __________.
Ho quindi risposto alla signora della __________
che non ero interessato per un posto in fabbrica. Ho anche ricordato alla
signora che stavo ancora aspettando da loro una risposta ad un'offerta di
lavoro che mi avevano proposto come meccanico presso la __________.
In quell'occasione, essendo un posto adeguato
alle mie conoscenze professionali e non avendo altre offerte, avevo subito
detto di sì. Ma poi non si sono più fatti sentire né per confermare né per
avvisare che, per un qualsiasi motivo, l'offerta non era più valida.
Dunque non ritenevo la loro offerta come
scontata, anche perché già da altre agenzie ho ricevuto delle telefonate che mi
chiedevano se ero disponibile per un determinato lavoro e poi non si sono più
fatte sentire per confermare l'offerta.
(…)." (cfr. doc. 4/B)
Anche
nelle sue osservazioni del 12 settembre 2003 l'assicurato ha, tra l'altro,
affermato che:
"
(…)
Non mi oppongo assolutamente nel ricercare
un'occupazione a 360 gradi come proposto dall'Ufficio Regionale di
Collocamento.
Tuttavia per quanto concerne l'offerta effettuata
__________ la stessa non è stata accettata da parte mia in quanto ero già in
parola con il Garage __________ prima dell'offerta trasmessa __________, ditta
per cui ho già iniziato l'attività lavorativa e le cui prospettive per un
lavoro a tempo indeterminato nella mia professione sono ritenute dal
sottoscritto migliori delle offerte __________.
(…)." (cfr. doc. 7)
A mente
del TCA l'occupazione assegnata all'assicurato non avrebbe compromesso
considerevolmente la rioccupazione nella sua professione (cfr. art. 16 cpv. 2
lett. d LADI).
Infatti,
a prescindere dalle sue qualifiche, l'assicurato non si è procurato un lavoro
che gli avrebbe permesso di porre fine immediatamente e completamente alla sua
disoccupazione. A differenza dell'occupazione assegnatagli (lavoro a tempo
pieno di durata indeterminata e che avrebbe potuto iniziare da subito; cfr.
doc. 5) l'attività presso il Garage __________ è iniziata solo all'11 settembre
2003 e in ogni caso era a tempo parziale (cfr. doc. A3).
Inoltre
all'assicurato non era stato per nulla garantito un lavoro presso il Garage __________
di __________.
Infatti,
a prescindere dal fatto che l'assicurato non prova in alcun modo quando sono
iniziate le trattative con questo garage, in ogni caso, come visto sopra, è il
ricorrente stesso che afferma che aspettava una risposta e che era in parola
con il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 4B e 7).
Ora,
secondo il TFA, si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un
contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STFA del
24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02, consid. 3.1 in fine; SVR 1999 ALV N°
22 e DLA 1992 pag. 153).
Anche
nella già più volte citata decisione del 12 marzo 2003 nella causa M.-B. C 83/02
il TFA ha ribadito il concetto secondo il quale l'interessato, al momento
dell'assegnazione, deve avere la certezza di avere reperito un impiego
alternativo a quello propostogli dall'amministrazione.
In simili
condizioni il TCA deve concludere che l'assicurato ha rifiutato un'occupazione
adeguata.
Anche
ammettendo, come sostenuto in sede di ricorso, che egli "(…) ha unicamente
messo al corrente la __________ che era già in parola con il garage __________
per un'occupazione e che attendeva una risposta della ditta. (…)." (cfr.
doc. I), l'assicurato non ha espresso chiaramente ed inequivocabilmente la sua
volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione e,
con il suo comportamento, ha quindi di fatto rifiutato un'occupazione adeguata
assegnatagli ufficialmente (cfr. consid. 2.4).
Riguardo
infine all'entità della sospensione, conformemente alla giurisprudenza citata
(cfr. consid. 2.6, 2.7 e 2.8), a mente del TCA, non esistono dei motivi che
giustificano una sanzione di una durata inferiore ai 31 giorni (cfr. nello
stesso senso la STFA del 28 luglio 2004 nella causa V., C7/04).
Questa
soluzione si giustifica a maggiore ragione se si considera la lunga permanenza
in disoccupazione del ricorrente il quale per altro, proprio per questi motivo,
è stato sollecitato a prendere contatti con agenzie di collocamento ed ad
estendere le sue ricerche d'impiego ad altri settori professionali (cfr. doc.
4/C, 4/D, 4/E e 4/F).
In simili
circostanze la decisione impugnata deve essere confermata.
La
Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha comunque già precisato (cfr. doc. 9 in
fine) che i giorni di sospensione effettivi verranno calcolati tenendo conto
dei criteri stabiliti dal TFA (cfr. DTF 122 V 34 in particolare 39-42).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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