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Numero d'incarto:
38.2003.10
Data decisione, Autorità:
27.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.10
dc/gm
Lugano
27 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2003 di
contro
la decisione del 6 dicembre 2002 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 6
dicembre 2002 l'URC di __________ ha preso nei confronti dell'assicurato la
seguente decisione formale, concernente la frequentazione di un corso di
perfezionamento:
Titolo del corso: __________
/Italiano Avanzato
Organizzatore: __________
Durata del corso: dal
28.10.2002 al 07.11.2002
Orario del corso: Lun-ven,
08.30-12.15 Festivo: 1.11.02
Luogo svolgimento: -
Cognome e nome: __________ No.
personale:
Stato civile: coniugato Scadenza
TQ:
18.06.2004
Data di nascita: __________ No.
AVS:
Cassa: __________
Giusta gli art. 59 e 60
- 64 LADI come pure gli art. 81 - 88 OADI è deciso quanto segue:
l'assicurato è
tenuto a seguire il corso summenzionato.
Durante il corso avrà
diritto alle seguenti prestazioni
Giorni di corso: 156
Contributo alle spese:
Spese di corso: Fr. 1560.00 (Organizzatore)
Spese di viaggio: Fr.
116.00 Trasporti pubblici
Spese di vitto: Fr.
0.00
Spese per l'allggio: Fr.
0.00
Obbligo di controllo
Durante la frequenza del
corso deve adempiere all'obbligo di controllo presso l'URC come stabilito.
Devono essere effettuate
le normali ricerche di lavoro.
Altre istruzioni
Devono essere effettuate
le normali ricerche di impiego.
Osservazioni:
L'assicurato non si è
più presentato al corso senza avvisare.
Fattispecie e motivi:
L'assicurato ha i
requisiti per poter partecipare al corso in oggetto.
Indicazioni
importanti:
Di regola, le
prestazioni accordate vengono pagate mensilmente una volta che i giustificativi
necessari (attestato dell'organizzazione del corso, ricevute, formulario
"Indicazioni della persona assicurata - FAUT", ecc.) sono stati
consegnati alla cassa. Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre
mesi dalla fine del periodo di controllo (mese civile) a cui si riferisce.
In caso di mancata
frequentazione del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni,
l'assicurato potrà essere sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1
lett. d LADI).
Rimedi giuridici:
L'assicurato, il SECO e
chiunque sia toccato dalla presente decisione e abbia un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ha diritto a
ricorrere.
Il ricorso dev'essere
inoltrato, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, alla seguente
autorità di ricorso:
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Via Pretorio 16 - 6900 Lugano.
L'atto di ricorso deve
contenere le conclusioni, le motivazioni ed essere redatto il lingua italiana.
Esso dev'essere corredato dalla decisione impugnata. Gli eventuali mezzi di
prova devono essere, per quanto possibile, allegati. La procedura, salvo in
caso di ricorso temerario, è gratuita." (cfr. Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"
Con la presente inoltro ricorso, in quanto sono
stato impossibilitato a continuare il corso citato a margine a causa di urgenti
motivi famigliari (come comunicato in data 08.11.2002 all'Ufficio Regionale di
Collocamento - Signor __________, V. copia lettera Raccomandata allegata).
Nel medesimo termine ho avuto l'occasione di
lavorare presso l'__________ (dove lavoro tutt'ora) e mi è purtroppo sfuggito
di avvisare la Scuola __________. Preso dalla situazione famigliare ho creduto
fosse sufficiente la lettera inviata all'URC.
Quindi chiedo che siano annullati i provvedimenti
a mio carico, confidando nella vostra comprensione." (cfr. Doc. _)
1.3. Il
20 gennaio 2003 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
In riferimento al ricorso inoltrato il 04.01.03
relativo alla decisione citata a margine, con la presente chiedo che lo stesso
venga annullato:
Chiedo inoltre la sospensione momentanea
dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento." (cfr. Doc. _)
in
diritto
2.1. In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato é tenuto ad accettare un’occupazione
adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. frequentare
corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano
la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire
i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza
di un’occupazione.
Secondo
l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di
un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e
impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.
L’art.
85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni creano uffici regionali a cui
affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.
2.2. In base
all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato é sospeso dal diritto
all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni
dell’ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata
assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un
corso al quale gli é stato detto di partecipare.
L’art 30a
LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv. 1,
che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a
conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1
lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio
orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Secondo
il cpv. 2 di questa disposizione "il disoccupato riacquista il diritto
alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di
partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti siano
soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, "Grundriss
des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts", Ed. Paul Haupt,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 129-130).
2.3. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione del 10 settembre 1997,
pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la
precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio
giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di
tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico
in mancanza di un presupposto processuale.
Se un
ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché
l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di
frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione
in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se
le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del
lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi é
interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso
di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.
Nel caso
di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale
che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro
una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.
Il
Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si
sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il
corso fosse o meno giustificato.
In
quell’occasione il TFA ha concluso che a torto l’autorità cantonale era entrata
nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
"
(...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts
kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der
Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von
Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45
Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen
zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn
ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit
nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu
besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale
Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2
AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der
Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im
Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer
zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die
entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die
zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden:
Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung,
weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen
Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung
der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die
fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so,
dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie
ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom
30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen
Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten.”
(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag.
38)
Questa
giurisprudenza è stata confermata in DLA 1999 pag. 42 seg. (44) e in DLA 2001
pag. 84 seg. (85).
2.4. Nell’evenienza
concreta a torto l’URC di __________ ha indicato sul retro della decisione che
contro l’obbligo di partecipare al corso l’assicurato poteva inoltrare un
ricorso al TCA.
In
realtà, come stabilito dal TFA (cfr. consid. 2.3), un eventuale ricorso può
essere interposto soltanto contro la sanzione che farà seguito alla mancata
partecipazione al provvedimento inerente al mercato del lavoro. In assenza di
una sanzione manca invece un interesse a ricorrere degno di protezione.
Questa
giurisprudenza federale dovrebbe peraltro essere ormai nota da tempo a tutti i
consulenti del personale degli URC (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo N° 3, Ed. OCST, Pregassona 2000 pag. 96).
Va
comunque ricordato che un assicurato può invece contestare le prestazioni
fornitegli durante la frequentazione del provvedimento inerente al mercato del
lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre
1999 nella causa M.M. pubblicata in SVR 2000 ALV Nr. 14).
Analoghe
considerazioni valgono per il caso presente nel quale l'assicurato chiede di
potere sospendere la frequentazione del corso.
Un
ricorso potrà essere inoltrato soltanto contro un'eventuale sanzione che l'URC
di __________ gli infliggerà se riterrà ingiustificata l'interruzione del
corso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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