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37.1995.61 ΓÇó Conciliation succeeded in medical insurance reimbursement dispute
37.1995.61Altro tribunale14 apr 1997Settled
The Ticino arbitral tribunal in health and accident insurance dealt with a conciliation request by health insurers seeking CHF 69,805.20 from a doctor for alleged excessive billing in 1993. After the hearing of 24 March 1997, the president proposed a settlement under which the doctor would repay 50% of the amounts claimed for 1992 and 1993. Both parties accepted the proposal in early April 1997. The tribunal therefore declared conciliation successful, struck the dispute from the docket, and split the CHF 600 procedural costs equally between the parties.
Conciliation in health-insurance reimbursement disputes; where the parties accept the court-proposed settlement, the conciliation succeeds and the proceedings are struck from the docket. In such a case, the tribunal may allocate procedural costs according to the settlement or equitable apportionment, here by equal division between the insurers and the physician (consid. not indicated).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 37.1995.61
Data decisione, Autorità: 14.04.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 37.95.00061 arb 28/95
dc/nh
Lugano 14 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________ , rappr. da: avv. __________
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 177, chiedono la restituzione di fr. 69'805.20 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor __________ in data 1° luglio 1995 (Doc. D4);
richiamata l'udienza del 24 marzo 1997 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Le parti riconfermano le rispettive posizioni. Dopo ampia discussione il Presidente propone la seguente soluzione conciliativa: il dott. __________ restituirà il 50% dell'importo chiesto in restituzione dalle casse malati negli anni 1992 e 1993. Il Dottore chiede un termine per potersi pronunciare su questa proposta. Il termine di 10 giorni viene assegnato seduta stante.
In caso di accettazione della proposta essa sarà trasmessa per presa di posizione alle casse malati. Se la conciliazione riuscirà le vertenze verranno stralciate dai ruoli. In caso di mancata conciliazione l'esperimento verrà dichiarato fallito senza ulteriori formalità." (Doc. VIII)
rilevato che le parti, in data 2 e 11 aprile 1997, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 24 marzo 1997 (cfr. Doc. X e XI);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. _____________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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