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Numero d'incarto:
37.1995.33
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
37.95.00033
ARB 6/87
Lugano
6 aprile 1995 / nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale arbitrale
in
materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice
Daniele Cattaneo
vista
la petizione del 28 dicembre 1994 inoltrata dalle seguenti Casse malati:
tutte
rappresentate dalla federazione
ticinese delle casse malati (in seguito indicata FTCM), Bellinzona,
patrocinata dall'avv. __________;
contro
Dott. __________,
rappr. da: avv. __________,
letti
ed esaminati gli atti, in particolare la petizione con la quale le Casse malati
attrici esigono dal convenuto la restituzione di fr. 26'141.90 contestandogli
delle irregolarità di fatturazione per l'anno 1985 (cfr. Doc. IX);
visto
lo scritto 27 gennaio 1995 dell'avv. __________ all'avv. __________, del
seguente tenore:
"
Nella procedura arbitrale Cassa malati ____________e
LLCC/Dott. __________, richiamato il colloquio telefonico di ieri, le
confermo l'intervenuta transazione, sulla base del pagamento ad opera del suo
cliente dell'importo a saldo di fr. 11'000.-, con ripartizione delle spese in
ragione di metà e compensazione delle ripetibili."
(Doc. X)
letto
pure lo scritto del 26 marzo 1995 con il quale l'avv. __________ comunica che
"la transazione si è perfezionata, il convenuto avendo corrisposto
l'importo pattuito di
fr.
11'000.-." (cfr. Doc. XII);
ricordato
che, per costante giurisprudenza, per essere operanti nei contenziosi delle assicurazioni
sociali, l'acquiescenza o la transazione contemplate in diritto civile devono
di regola essere omologate dal giudice (cfr. SZS 1994 p. 231; STFA 10 marzo
1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 423; DTF 111 V 61; DTF 104 V 165; RAMI 1983
p. 41; STFA 1969, p. 22; STFA 1968, p. 115 e 118 Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", Recueil de jurisprudence
neuchâteloise 1984, p. 23; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung"
in Basler Juristische Mitteilungen 1989, p. 28; Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts",
Berna 1994, p. 367);
stabilito
che non esistono in concreto fondati motivi per opporsi alla transazione (cfr.
Doc. IX pag.. 9-12 per le modalità con le quali è stato determinato l'importo
chiesto in restituzione);
rilevato
che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10 marzo
1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
visto
l'art. 25 LAMI e le disposizioni del Regolamento concernente l'organizzazione e
la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le
malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968;
decreta 1.- La causa è stralciata dai
ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.
2.- Le spese processuali di un
importo totale di fr. 200.- sono così ripartite:
fr. 100.- a carico delle Casse malati attrici
fr. 100.- a carico del dottor __________.
3.- Intimazione alle parti
interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, 6006 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente del Tribunale arbitrale
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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