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Numero d'incarto:
36.2006.93
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, TCA
Titolo:
stralcio perché la causa è diventata priva di oggetto in seguito all'emanazione di una nuova decisione prima della notifica della risposta di causa.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.93
cs
Lugano
1 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 aprile 2006
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
aprile 2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
decisione formale del 27 dicembre 2005, confermata tramite decisione su
opposizione dell’11 aprile 2006, la Cassa malati CO 1, ha sospeso a RI 1, in
virtù dell’art. 90 OAMal, il pagamento delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal), togliendo nel
contempo l’effetto sospensivo al ricorso (doc. A1),
in
data 24 aprile 2006 l’assicurata, rappresentata dalla sua curatrice, __________,
del RA 1, ha interposto tempestivo ricorso, chiedendo nel contempo il
ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I),
il
10 maggio 2006 l’assicuratore ha fatto pervenire al TCA uno scritto tramite il
quale afferma di aver ricevuto in data 27 aprile 2006, da parte dell’UAM, il
pagamento di tutti gli ACB su cui si basava la sospensione ed afferma che “la
nostra decisione è da ritenersi nulla e di conseguenza viene ripristinato il
pagamento delle prestazioni a favore dell’assicurata” (doc. V e allegati),
questa
circostanza è stata confermata anche dall’UAM, il quale, interpellato dal TCA,
in data 11 maggio 2006 ha comunicato di aver versato quanto richiesto (doc.
VI),
la
vertenza non presenta temi giuridici nuovi e non è rilevante per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove. Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2
della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98),
a
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso,
l'amministrazione
può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della
risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene
trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta
(cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht
oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236
consid. 2).
Una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.
Questa
norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale
(art. 3a cpv. 2 LPTCA). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in
quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art.
3a cpv. 3, 1a frase LPTCA),
come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione
contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice,
nel
caso di specie, il 10 maggio 2006 la Cassa ha comunicato l’annullamento della
decisione impugnata,
vista
la palese volontà di ripristinare il pagamento delle prestazioni derivanti
dalla LAMal, questo scritto seppur privo, formalmente, della veste
tipica di una decisione (indicazione dei mezzi di diritto, indicazione che
annulla e sostituisce la decisione impugnata, ecc.), va considerata quale nuova
decisione rilasciata pendente causa,
in
queste condizioni il ricorso va stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di
oggetto,
secondo
l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l’importanza della lite e la complessità del procedimento. L’indennità
è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un
avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di
rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (cfr.,
prima dell’entrata in vigore della LPGA, RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116;
DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (cfr.,
prima dell’entrata in vigore della LPGA, RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985
pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i
Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di
avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V
111),
vi
è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la situazione
procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di
oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71),
questa
situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai
ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al
Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese
dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC
1984 p. 283),
Kieser,
ATSG-Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra 2003, ad art. 61 nota 99 pag. 630
rammenta:
(…)
Als Obsiegen gilt insoweit grundsätzlich auch die Rückweisung an den
Versicherungsträger zur weiteren Abklärung, das Abschreiben des Verfahrens
infolge Gegenstandslosigkeit oder gegebenenfalls der Abschluss eines
Vergleiches (vgl. BGE 110 V 57). Der Rückzug der Beschwerde kann dann einen
Anspruch auf eine Parteientschädigung begründen, wenn Anlass für die Einreichung
einer Beschwerde bestand (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93 E. 4.c. a.E.; Zünd, Kommentar
zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 243)." (sottolineatura del redattore),
in
concreto, l’intervento del RA 1, e per esso della curatrice, è stato necessario
alfine di sbloccare la situazione in cui si trovava l’assicurata,
del
resto, in numerose sentenze emesse da questo Tribunale in casi
analoghi al presente (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc.
36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA
del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006
nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA
del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006
nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S.,
inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186,
STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21
febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella
causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA
del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006
nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc.
36.2006.40, STCA del 10 aprile 2006 nella causa P. inc. 36.2006.2), tra cui
diverse già cresciute in giudicato (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa
C., inc. 36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc.
36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA
del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 1 febbraio 2006
nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005.195, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204), il TCA
ha giudicato illecito l’agire della convenuta in quanto contrario al diritto
cantonale e, in talune occasioni, anche al diritto federale (in particolare
quando l’assicuratore sospende il pagamento delle proprie prestazioni prima di
aver correttamente notificato gli ACB ancora scoperti all’autorità di
assistenza sociale; cfr. anche DTF 129 V 455),
pertanto
la situazione procedurale impone la condanna al pagamento delle ripetibili a
favore della ricorrente,
copia
della sentenza va intimata all’UAM quale autorità cointeressata,
decreta
Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.
-
Non si
prelevano tasse e spese. CO 1 verserà a RI 1 fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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