AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2006.92
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni. Richiesta di una decisione. Ricorso per ritardata giustizia.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.92
ir/td
Lugano
22 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2006 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato,
• che RI 1, nata nel 1984, si è rivolta al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso per denegata giustizia
datato 24 aprile 2006 lamentando il blocco delle prestazioni eseguito
dall'assicuratore per "fatture
scoperte risalenti al 2001 circa" epoca in cui
RI 1 era ancora minorenne;
• che RI 1 sostiene come il debito per
dette fatturazioni sarebbe dei suoi genitori e non suo;
• che la ricorrente avrebbe chiesto a CO 1
la trasmissione delle fatture, richiesta che sarebbe stata rifiutata dalla
collaboratrice dell'assicuratore signora __________;
• che, dagli allegati, emerge come il 12
gennaio 2006 CO 1 ha comunicato alla ricorrente il blocco delle prestazioni
senza neppure specificare l'entità del preteso debito e la sua natura;
• che il 23 gennaio ed il 16 marzo 2006 RI
1 ha chiesto l'emanazione, nella sostanza, di una formale decisione;
• che il 24 aprile 2006 è stato - come
detto - inoltrato il ricorso per denegata giustizia;
• che solo 4 mesi e 5 giorni dopo la
comunicazione 12 gennaio 2006, dopo 2 raccomandate ed un ricorso, CO 1 ha
emanato una decisione formale ai sensi dell'art. 49 LPGA;
• che detta decisione formale rammenta
come per un credito derivante da:
i premi "della
famiglia __________ " del 1° semestre 1999 per
CHF 3'715.80;
i premi "della
famiglia __________ " del 2° semestre 2000 per
CHF 3'846.40;
ed un "saldo" partecipazione ai costi di CHF 381.55;
il
tutto maggiorato da CHF 50.-- per spese di sollecito e CHF 300.-- per spese
amministrative, CO 1 avrebbe escusso non si sa bene chi (__________? __________?
RI 1? altri membri della famiglia?);
• che lo scoperto complessivo di CHF
9'024.25 è sfociato in un attestato di carenza beni per CHF 6'801.30 stanti i
pagamenti per CHF 2'307.95 oltre alle spese LEF;
• che l'ACB (n° __________) data del 25
novembre 2002;
• che, sempre secondo la decisione
formale, nuova richiesta di prosecuzione dell'esecuzione è stata inoltrata da CO
- Nei confronti di __________, il 27 giugno 2005, è stata notificata la
sospensione della remunerazione delle prestazioni;
• che al termine della seconda domanda di
proseguire l'esecuzione è stato emanato nuovo attestato di carenza beni per CHF
6'801.30 più spese LEF;
• che una nuova esecuzione, per premi
della famiglia __________ dal 2003 al 2005 non pagati, è stata avviata per CHF
7'291.95 oltre CHF 300.-- per spese e CHF 50.-- per sollecito (anche in questo
caso il nome dell'escusso non è precisato);
• che la nuova esecuzione è sfociata in un
attestato di carenza beni;
• che l'assicuratore evidenzia nella sua
decisione 17 maggio 2006 come:
" I premi mensili dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie da aprile a maggio 2004 sono rimasti scoperti (2 x
241.70 = 483.40) come indicato nella nostra lettera del 21 marzo 2006
(attestato di carenza di beni n° 1043612)."
(Doc. IIIbis)
senza
ulteriore specifica;
• che richiamando la giurisprudenza
federale e le modifiche della LAMal in forza dal 1 gennaio 2006 CO 1 ha deciso
- senza precisare l'ammontare del debito della ricorrente, senza specificare e
senza fornire dettagli che, "l'importo
arretrato di CHF 962.20 è posto in compensazione con le prestazioni
dovute.";
• che, visto il tema del contendere e
l'oggetto della lettera 12 gennaio 2006, non è chiaro se le prestazioni siano
ancora sospese, se siano soddisfatte tutte le pretese di CO 1 nei confronti di RI
1 mediante la compensazione o se vi siano altri scoperti o pretese, quali
crediti siano stati compensati, quali invece no;
• che RI 1 potrà opporsi alla
decisione formale, domandando la concessione dell'effetto sospensivo al gravame
(suo ripristino);
• che il tema sollevato con il gravame in
discussione è quello della denegata giustizia;
• che giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560). Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art.
56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni
statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op.
cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D.,
consid. 3, I 387/03);
• va rammentato come ai sensi dell'art. 52
cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione
vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono
un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3
LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate
ripetibili;
• che secondo il TFA, vi è diniego di
giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi
di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid.
3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
• che nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno
condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente
giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,
segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il
comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ
1983 p. 483);
• che il principio secondo cui la
procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
• che
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna
1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);
• che
da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata
o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di
concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar
seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag.
240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);
• che
nel caso di specie l’assicuratore, pendente causa, ha emanato la decisione
formale quasi un mese dopo l’inoltro del ricorso al TCA ma ben oltre 4 mesi
dalla comunicazione di sospensione ed ha costretto RI 1 ad adire il TCA;
• che
il ricorso per denegata giustizia diventa privo di oggetto e va stralciato dai
ruoli mentre va ammesso come, oggettivamente, CO 1 ha accumulato un grave ed
ingiustificato ritardo nell'emanare la sua decisione (nella fattispecie
formante l'inc. 36.2006.49 CO 1 ha agito con maggiore tempestività);
• che,
come indicato, la procedura è, oggi, priva d'oggetto e va stralciata, ma il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve analizzare se porre carico - o
meno - le spese ed eventualmente ripetibili all'assicuratore;
• che,
infatti, per quanto attiene alle ripetibili va rammentato come secondo l’art.
87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA -
il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili
nella misura stabilita dal Tribunale. Il loro importo è determinato in
relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto
del valore litigioso. L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se
l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in
questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì,
genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag.
116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992
pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag.
329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone
prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li
concernono (DTF 108 V 111);
• che,
come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a
pagina 629, che:
" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo
von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden
kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei
erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine
Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,
Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).
Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der
gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht
zugestimmt werden."
• che
in DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in caso di
ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere
ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110
V 134 c. 4.
• che
in virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che
regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente
vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
(ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad
effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle
ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai
principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA);
• che,
in concreto, un oggettivo ingiustificato ritardo è sussistito. CO 1 ha bloccato
le prestazioni a gennaio 2006 e, nonostante 2 raccomandate, non ha
tempestivamente deciso - lasciando permanere la sospensione - e solo in seguito
al gravame ed allo scadere sostanziale del termine per la risposta CO 1 ha
emanato la decisione con cui comunque non ha precisato in maniera completa la
sua posizione in merito alla sospensione delle prestazioni;
• che
non si giustifica qui, come nel caso in re H. giudicato da questo TCA il 3
dicembre 2003 (36.2003.92), il carico ripetibili ma:
"
Il discorso è invece diverso per il
rimborso delle spese processuali. Apparirebbe infatti lesivo del principio di
equità se, in una fattispecie come quella in discussione, visto l’atteggiamento
dell’amministrazione (che neppure è stato adeguatamente giustificato a domanda
del giudice delegato), a carico dell’assicurato dovessero permanere delle spese
vive sopportate. Si giustifica quindi il loro carico all’assicuratore."
(TCA 3.12.2003 in re H.)
• che,
in casu, si giustifica il carico delle spese vive a CO 1 (la ricorrente ha
dovuto costituire un dossier, ha redatto 2 lettere raccomandate ed un ricorso
al TCA ed ha dovuto estrarre le necessarie copie) che vengono fissate in
complessivi CHF 100.-;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é stralciato.
2.- Non
si prelevano tasse e spese e non si allocano ripetibili. CO 1 rifonderà - alla
ricorrente CHF 100.-- - a titolo di rimborso delle spese vive sopportate.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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