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Numero d'incarto:
36.2006.87
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, TCA
Titolo:
istanza di restituzione dei termini stralciata poiché divenuta priva di oggetto.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.87
cs
Lugano
12 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la “domanda di adozione di misure
cautelari urgenti” del 3 aprile 2006 inoltrata da
RI 1
2.
RI 2
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritto del 3 aprile 2006 RI 1 si sono rivolti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni tramite una “domanda di adozione di misure cautelari urgenti”
(doc. I),
nel
citato scritto gli istanti rilevano che il 30 marzo 2006 RI 1 veniva avvisato
da un conoscente della presenza di una busta a lui indirizzata dal CO 1 sopra
una bucalettere sita a __________,
la
busta conteneva uno scritto cui si faceva riferimento ad una corrispondenza del
7 marzo 2006, probabilmente una decisione,
non
essendo conosciuta la natura del contenuto dell’invio del 7 marzo 2006, gli
istanti chiedono l’adozione di misure cautelari urgenti “che una simile
fattispecie richiede nelle forme e nelle modalità più opportune” (doc. I),
il
4 aprile 2006 l’assicuratore ha trasmesso, tramite fax, la decisione del 7 marzo
2006, nonché un precetto esecutivo e la lettera del 28 marzo 2006, cui facevano
riferimento gli istanti (doc. II),
il
6 aprile 2006 CO 1 ha scritto al TCA affermando che “tenuto conto del fatto
che l’assicurato attesta di non aver ricevuto l’invio raccomandato della cassa
malati del 7 marzo 2006, vi comunichiamo che verrà notificata una nuova
decisione e pertanto la decisione datata 7 marzo 2006 è da ritenersi nulla”
(doc. IV),
al
citato scritto è stata allegata una nuova decisione, che annulla e sostituisce
quella inviata il 7.3.2006, trasmessa all’indirizzo indicato sull’istanza del 3
aprile 2006,
il
2 maggio 2006 le parti sono state sentite innanzi al Giudice delegato del TCA,
anche in merito al ricorso per denegata giustizia che questo Tribunale
giudicherà separatamente (inc. 36.2006.61),
in
data 6 maggio 2006 gli insorgenti hanno impugnato direttamente al TCA la
decisione del 6 aprile 2006, facendo contestualmente valere una domanda
riconvenzionale in merito ad una richiesta di risarcimento danni (inc.
36.2006.98),
con
sentenza del 9 maggio 2006 il TCA ha dichiarato irricevibile il predetto
ricorso e trasmesso gli atti alla Cassa malati CO 1 per competenza,
nella
misura in cui la Cassa, in data 6 aprile 2006, ha annullato e sostituito la
decisione formale del 7 marzo 2006, notificando una nuova decisione
all’indirizzo indicato dagli istanti, accordando loro un nuovo termine per
opporsi alla predetta decisione, la richiesta di adozione di misure cautelari
urgenti diventa priva di oggetto,
in
queste condizioni l’istanza va stralciata dai ruoli,
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si
percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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