AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.68
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia divenuto privo di oggetto in seguito all'emanazione di una decisione.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.68
cs
Lugano
23 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 marzo 2006 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritti del 6 e del 26 settembre 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1
della sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal, in
applicazione dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa della presenza di un attestato
di carenza beni (ACB) rimasto insoluto (doc. 16 e 9),
il
5 ottobre 2005 l’assicurato ha chiesto l’emanazione di una decisione formale
(doc. 10),
il
- novembre 2005 (doc. 19) e il 1. dicembre 2005 (doc. 13), l’assicuratore ha
informato l’interessato della presenza di ulteriori ACB rimasti impagati,
in
data 10 marzo 2006 CO 1 ha emanato una “decisione incidentale conformemente
all’art. 49 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA)” tramite la quale ha sospeso “la decisione
riguardante la sospensione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie” in attesa dell’emissione di una sentenza del
TFA (doc. 6),
con
scritto 23 marzo 2006 l’interessato, rappresentato dalla madre, RA 1, ha
contestato la predetta decisione al TCA (doc. I),
in
data 29 marzo 2006 l’assicuratore, chiamato a presentare una risposta in
merito, ha scritto al TCA indicando che il ricorso non rispetterebbe l’art. 1a
LPTCA (doc. 4),
il
30 marzo 2006 il Giudice delegato del TCA ha ingiunto alla Cassa di presentare
la risposta di causa unitamente all’incarto completo, rammentando che compete
al Tribunale e non all’assicuratore decidere se un ricorso rispetta le norme di
procedura (doc. 3),
il
4 aprile 2006 CO 1 ha informato il TCA che lo scritto del 29 marzo 2006 non
costituisce una risposta di causa, poiché il ricorso non rispetta i requisiti
di legge (doc. 2),
in
data 19 aprile 2006, su ingiunzione del Giudice delegato del TCA,
l’assicuratore ha trasmesso l’intero incarto inerente RI 1 (doc. VIII),
con
scritto 28 aprile 2006 l’interessato ha ribadito le sue richieste (doc. IX),
il
3 maggio 2006 il TCA ha chiesto informazioni all’UAM a proposito degli importi
dovuti dall’insorgente e non ancora pagati dall’autorità cantonale di
assistenza (doc. X),
con
scritto del 10 maggio 2006 l’assicuratore ha affermato di ritirare “la nostra
decisione incidentale di sospensione della procedura amministrativa del 10
marzo 2006 nella procedura sopraccitata.
La
procedura amministrativa è dunque ripresa ed una decisione ai sensi dell’art.
49 LPGA circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni sarà
notificata all’assicurato entro breve termine.”
(doc. XI)
la
vertenza non presenta temi giuridici nuovi e non è rilevante per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove. Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2
della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98),
l’impugnativa
presentata contro la decisione incidentale va intesa quale ricorso per denegata
giustizia,
giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota
11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I
387/03),
va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la
procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,
secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad
una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali),
da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel
caso di specie l’assicuratore pendente causa ha indicato di ritirare la
decisione incidentale (doc. XI) e di voler riprendere la procedura
amministrativa con l’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA,
l’assicuratore
ha ritirato la propria decisione prima della notifica di una risposta di causa,
avendo affermato che “il nostro scritto del 29 marzo 2006 non costituisce
una risposta di causa” (doc. VI), tramite una lettera che, seppur priva,
formalmente, della veste tipica di una decisione (indicazione dei mezzi di
diritto, indicazione che annulla e sostituisce la decisione impugnata, ecc.),
vista la palese volontà della Cassa, va considerata quale nuova decisione
rilasciata pendente causa,
in
queste condizioni il ricorso diventa privo di oggetto e va stralciato dai
ruoli,
la richiesta di
informazioni del 3 maggio 2006 all’UAM (doc. X) diventa ininfluente ai fini
dell’esito del presente ricorso, per cui non è necessario attendere la risposta
dell’autorità cantonale,
comunque copia della presa
di posizione verrà trasmessa alle parti non appena l’UAM si determinerà in
merito poiché potrebbe essere importante ai fini della prosecuzione della
causa,
il
ricorrente, non appena riceverà la decisione formale, potrà inoltrare
opposizione direttamente a CO 1 entro il termine di 30 giorni dalla notifica e,
se la decisione su opposizione sarà sfavorevole, potrà presentare ricorso a
questo Tribunale entro lo stesso termine,
per
quanto attiene alle ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g
vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il
ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella
misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla
fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso. L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è
patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si
esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese
di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma
anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata
per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore
abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411
consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano
a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare
anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
Va
ricordato, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess
Zurigo, 2003 a pagina 629, che:
" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo
von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden
kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei
erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine
Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,
Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).
Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der
gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht
zugestimmt werden.",
in DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte
federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per
leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto
previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4,
in
virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola
le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente
vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
(ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad
effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle
ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai
principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA),
che,
in concreto, un oggettivo ingiustificato ritardo è sussistito. CO 1 ha bloccato
le prestazioni da settembre 2005 (doc. 16) e, nonostante lo scritto del 5
ottobre 2005 tramite il quale l’interessato ha chiesto l’emanazione di una
decisione formale (doc. 10) non ha tempestivamente deciso - lasciando permanere
la sospensione- e solo il 10 marzo 2006 ha rilasciato una decisione incidentale
sui generis, poi annullata in corso di procedura innanzi al TCA,
che
non si giustifica qui, come nel caso in re H. giudicato da questo TCA il 3
dicembre 2003 (36.2003.92), il carico ripetibili ma:
"
Il discorso è invece diverso per il
rimborso delle spese processuali. Apparirebbe infatti lesivo del principio di
equità se, in una fattispecie come quella in discussione, visto l’atteggiamento
dell’amministrazione (che neppure è stato adeguatamente giustificato a domanda
del giudice delegato), a carico dell’assicurato dovessero permanere delle spese
vive sopportate. Si giustifica quindi il loro carico all’assicuratore."
(TCA 3.12.2003 in re H.)
che, in casu, si
giustifica il carico delle spese vive a CO 1 (richiesta di emanazione della decisione
formale, due lettere al TCA, compreso il ricorso) per complessivi CHF 100,
copia
della presente va notificata all’UAM, quale parte interessata,
Per questi
motivi
decreta
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
-
Non
si prelevano tasse e spese e non si allocano ripetibili. CO 1 rifonderà al
ricorrente CHF 100.--, a titolo di rimborso delle spese vive sopportate.
-
Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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