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Numero d'incarto:
36.2006.64
Data decisione, Autorità:
26.05.2006, TCA
Titolo:
Decisione dell'amministrazione, successiva al ricorso, che rende l'impugnativa priva d'oggetto.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.64
ir/td
Lugano
26 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 febbraio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
-
che,
con decisione 16 febbraio 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo contro la decisione amministrativa del 3 dicembre 2005, in materia di
riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006
(diritto a partire dal 2° figlio), presentato da RI 1;
-
che
con atto 15 marzo 2006 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);
-
che
il ricorso è stato trasmesso il 22 marzo 2006 all'amministrazione per la risposta
di causa (II);
-
che
il 23 maggio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della
procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità
di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in
epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno
accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla
stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le
malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. IX)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 22 maggio 2006 dell'UAM
all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte
ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 15 marzo 2006
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2006 (diritto a partire dal 2° figlio), le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione
della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di giugno riceverà da parte nostra una nuova decisione di
carattere positivo valida per tutti i componenti della sua famiglia.
Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio
2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della
riduzione di premio in favore della sua famiglia direttamente da parte nostra
all’inizio del mese di giugno.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei
suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da
cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà
dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di
premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con
effetto 1° gennaio 2006.
Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua
disposizione.” (Doc. IX/bis)
-
che
il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo
ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di
decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della
sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto di una nuova decisione;
-
che
la nuova decisione del 22 maggio 2006 rende privo d'oggetto il ricorso;
-
che
la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione
che quantificherà il sussidio;
-
che
alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese
e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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