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Numero d'incarto:
36.2006.42
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, TCA
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso formulato al TCA contro una decisione soggetta ad opposizione. Rinvio atti all'amministrazione.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.42
IR/sc
Lugano
21 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Visto lo scritto 17/20 febbraio 2006
inoltrato a questo Tribunale da:
RI 1
rappr. dal padre: RA 1
contro
la decisione formale del 9 febbraio 2006
dell'assicuratore malattia
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
non sono state chieste osservazioni alla CO
1
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 di 13 anni domiciliata a __________
ed assicurata presso CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni per il tramite del padre RA 1, con atto datato 17 febbraio 2006
contro un provvedimento del 9 febbraio 2006 con cui l’assicuratore ha deciso di
rifiutare l'assunzione di costi relativi all'estrazione di 2 denti del giudizio
(n° 38 e 48);
• che
l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni
palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni a giudicare l'opposizione;
• che,
in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Questa decisione
viene emanata ai sensi dell'art. 49 LPGA) emerge che il rimedio giuridico
avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la
stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1 gennaio 2003 già prevedeva l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre
la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002
pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della
Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di
una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione
della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente
impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di
legge;
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 17 febbraio 2006 formulato da RI 1, __________, per il tramite del
padre RA 1 é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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