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Numero d'incarto:
36.2006.247
Data decisione, Autorità:
20.02.2007, TCA
Titolo:
Indennità per perdita di guadagno fondata sulla LCA revocata all'assicurato. Petizione al TCA. Acquiescenza dell'assicuratore a fronte di nuove emergenze. Stralcio.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.247
ir/td
Lugano
20 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2006
di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato, in fatto ed
in diritto
-
che
AT 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con petizione 7
dicembre 2006 con cui ha segnalato di essere attivo quale lattoniere presso azienda
di __________ assicurata presso la CV 1 per il caso di malattia dei
collaboratori grazie a contratto fondato sulla LCA;
-
che
il 13 dicembre 2005 AT 1 ha subito un attacco cardiaco a seguito del quale è stato
sottoposto ad impianto di by-pass aorto femorale;
-
che
a seguito di ciò egli è stato inabile al lavoro inizialmente al 100% e quindi
al 50%;
-
che
CV 1 ha inizialmente versato le sue prestazioni per poi sospenderle dal 6
giugno 2006;
-
che
AT 1 ha quindi chiesto l'intervento del Tribunale per ottenere da CV 1 una
decisione;
-
che
la petizione è stata trasmessa all'assicuratore per la risposta di causa;
-
che
CV 1 ha postulato proroga del termine per l'inoltro del suo allegato con la
necessità di eseguire ulteriori verifiche (doc. III);
-
che
con risposta di causa 7 febbraio 2007 l'assicuratore ha ricapitolato i fatti
evidenziando come, a seguito della grave malattia di AT 1 essa abbia versato le
sue prestazioni, ritenendo, dal 6 giugno 2006, una capacità lavorativa del 75%
sulla scorta dei rilievi del proprio medico fiduciario;
-
che,
sempre per i rilievi di CV 1, il signor AT 1 ha postulato prestazioni AI.
Sottoposto a verifiche il caso, anche alla luce della documentazione dell'AI
che il signor AT 1 ha autorizzato CV 1 ad acquisire, l'assicuratore ha
postulato - con il suo allegato di risposta 7 febbraio 2007 - l'accoglimento
della petizione;
-
che,
più specificatamente, CV 1 indica di avere "…dovuto constatare che il
protrarsi dell'inabilità lavorativa del 50% oltre il 5 giugno 2006 era da
ricondursi a motivi medici";
-
che
il 1° febbraio 2007 CV 1 ha "… pertanto comunicato all'attore di
riconoscere il protrarsi dell'inabilità lavorativa del 50% dal 6 giugno
2006" riconoscendogli un diritto a prestazioni assicurative da tale data
"… sintanto che ciò sarà giustificato";
-
che
a AT 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'acquisizione di ulteriori prove;
-
che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
-
che
AT 1 ha intitolato il suo gravame quale "Ricorso per denegata
giustizia";
-
che
la pretesa di una denegata giustizia può sussistere, nei confronti
dell'assicuratore, quando questi agisca applicando il diritto pubblico quale
autorità delegata, non invece quando operi quale contraente contrattuale;
-
che
in concreto, come dimostra il doc. 5 (CGA) all'art. 2.2., la datrice di lavoro
di AT 1 è legata a CV 1 Assicurazione SA per mezzo di contratto d'assicurazione
di indennità giornaliere per aziende sottoposto alla LCA;
-
che
AT 1 ha indicato nella petizione di avere richiesto a CV 1 il versamento
dell'indennità al 50% a far tempo dal 6 giugno 2006 ed ha postulato o
l'emanazione di una decisione - richiesta questa irricevibile come indicato - o
il versamento dell'indennità dal 6 giugno 2006;
-
che,
con la sua risposta di causa, CV 1 ha dato palese seguito a quest'ultima
richiesta, riconoscendo a AT 1 il diritto al versamento del 6 giugno 2006 di
un'indennità per l'inabilità al 50%;
-
che,
come già evocato nella sentenza 11 novembre 2004 (36.2004.54) per l'art. 352
cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la
transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice
per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di
una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv.
2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv.
3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto
sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in
intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice
le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi
concernenti liti pendenti (cpv. 4);
-
che
l'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di
una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le
domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite
per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte
acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente
perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il
convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel
ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola
fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione
unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla
pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza
l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al
processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere
della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352
cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore
ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della
transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime,
trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza
della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la
responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 352 N. 11);
-
che
con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a
proposito dell'acquiescenza ha affermato:
"
… Il titolo V del Codice di
procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte
sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione,
sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro
dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di
una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge
che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di
questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di
procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per
ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo
continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il
giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina,
appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti
dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di
stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr.
Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può
essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una
sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul
medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in
intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).
… L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto
federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con
l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto
processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC).
Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare
d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta
constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai
ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto
un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori
formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a
quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse
chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per
acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del
processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto
d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto
processuale.
... Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in
applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata
l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere
allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non
entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha
avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque
arbitraria. …"
- che,
alla luce di quanto precede, la causa va stralciata dal ruolo siccome divenuta
priva d'oggetto per acquiescenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
-
La
procedura, in quanto ricevibile, è stralciata dai ruoli per acquiescenza
della parte convenuta.
-
Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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