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Numero d'incarto:
36.2006.192
Data decisione, Autorità:
30.11.2006, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia. Decisione emanata nelle more della procedura. Stralcio.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.192
ir/td
Lugano
30 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- I
fatti posti alla base della presente decisione possono essere in parte tratti
dalla sentenza 4 settembre 2006 di questo Tribunale (36.2006.137) emessa tra le
medesime parti a seguito di ricorso per denegata giustizia di RI 1. Più
particolarmente può qui essere ritenuto:
" che RI 1, assicurata presso CO 1 per la base, è in
cura presso il Dr. __________ di __________ per una follicolite
cronico-nodulare;
che l'assicuratore ha rifiutato, dopo acquisizione di informazioni, di
assumere i costi delle cure richiamando l'art. 5 All. 1 Opre;
che conseguentemente CO 1 si è rifiutata di rimborsare RI 1 per la
spesa di CHF 677.35 a fronte delle cure (Laser terapia) ottenute dal
professionista;
che RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
aggravandosi contro lo scritto 29 maggio 2006 di CO 1, ossia contro la
comunicazione di rifiuto di assunzione dei costi di cura;"
A
seguito del citato ricorso CO 1 ha emanato una formale decisione con cui ha
formalmente ricusato - il 14 agosto 2006 - di assumersi le predette spese di
cura.
Con
atto del 14 settembre 2006 RA 1, per la figlia minorenne, ha impugnato la
decisione formale richiamando la non esaustività dell'Opre in merito alla lista
delle patologie che permetterebbero il rimborso di spese quali quella
supportata dalla ricorrente e fatturata dal dott. __________.
- Trascorso
oltre un mese dall'opposizione, per una procedura conseguente ad una
controversia nota alla Cassa ormai da mesi e per la quale già era intervenuto
il Tribunale, RI 1, tramite il padre RA 1, ha nuovamente adito il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni chiedendo la riforma della decisione. Trasmesso a
CO 1 il gravame, ritenuto quale ricorso per denegata giustizia da parte del
Tribunale, l'assicuratore ha comunicato - con la risposta di causa 6 novembre
2006 - di avere annullato la decisione 14 agosto 2006.
Nelle
proprie argomentazioni CO 1 specifica in particolare:
" Dopo una rivalutazione del caso la cassa malati
annulla la decisione formale del 14 agosto 2006 e si impegna a prendere a
carico il trattamento relativo al periodo 9 gennaio - 28 marzo 2006,
rimborsando fr. 386.50 (importo a favore dell'assicurata dopo deduzione
del saldo franchigia 2006 e del 10% della quota-parte), non appena il
ricorrente ritirerà il suo ricorso del 17 ottobre 2006 e il TCA
comunicherà la radiazione del ricorso." (Doc. III)
- Con
scritto 6 novembre 2006 il padre della ricorrente ha trasmesso al TCA uno
scritto 3 novembre 2006 di CO 1 a lui destinato con cui l'assicuratore ha ricordato
che:
" … può riconsiderare una decisione o una decisione
su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del
suo preavviso all'autorità di ricorso. …
riconsideriamo e annulliamo la nostra decisione del 14 agosto 2006. In
effetti, le comunichiamo che la fattura no. 661136886/0092490 di Fr. 677.35 del
Dr. __________ riguardo il trattamento dal 9 gennaio al 28 marzo 2006 le sarà
pagata una deduzione delle partecipazioni legali.
Siccome una procedura è avviata presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del cantone Ticino, la informiamo che tale pagamento sarà
contabilizzato appena l'autorità giudiziaria avrà emanato sentenza." (Doc.
IV)
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
-
Come
noto alle parti, in virtù della vigente LPGA, una decisione formale (quale
quella emessa il 14 agosto 2006 da CO 1) può fare oggetto di opposizione (come
in concreto è stato fatto dal signor RA 1 il 14 settembre 2006).
Il
ricorso d'interesse qui è stato inoltrato dal padre di RI 1 nuovamente per
denegata giustizia.
In
effetti quando un'opposizione a decisione formale è pendente è compito
dell'assicuratore adito emanare il provvedimento su opposizione ed il Tribunale
può intervenire solo a fronte di ricorso per denegata giustizia in caso di
ingiustificato ritardo ed unicamente per ingiungere all'amministrazione di
ossequiare ai suoi obblighi di legge.
- Nelle
more della procedura, anche se con forme irrite, CO 1 ha emesso la sua
decisione su opposizione che ha trasmesso al padre della ricorrente. In
particolare il 3 novembre 2006 (doc. IV/1) ha deciso di annullare la decisione
impugnata e di riconoscere, secondo i parametri di legge (ossia previo calcolo
della partecipazione legale del 10% e previa deduzione dell'eventuale franchigia
- o franchigia residua), la prestazione fatturata dal dott. __________ per le
cure protrattesi dal 9 gennaio al 28 marzo 2006.
Per
eventuali prestazioni successive CO 1 si è riservata una valutazione del medico
fiduciario ("eventuale perizia").
- Alla
luce di quanto precede il ricorso per denegata giustizia va stralciato dai
ruoli siccome divenuto privo d'oggetto, e ciò senza carico di tassa di
giustizia e senza ripetibili.
Il
riconoscimento di spese future non è oggetto del contendere e non può essere
qui esaminato ed evaso. Eventuali future prestazioni analoghe a quelle qui in
discussione saranno esaminate - secondo procedura - da CO 1 e decise di volta
in volta dalla Cassa con possibilità d'impugnativa da parte dell'assicurata.
- In
virtù dell’art. 22 LPTCA il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha
diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA;
vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,
DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht",
in SZS 1991 pag. 180 ss). L'Alta corte federale
riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto
ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la
causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V
81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
D’avviso di questo Tribunale nel caso concreto non si giustifica un
riconoscimento di ripetibili in favore dell’assicurata che ha esercitato da
sola i suoi diritti in un ambito dove al giudice è fatto obbligo di accertare
d’ufficio i fatti e di applicare d’ufficio il diritto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso, divenuto privo d'oggetto, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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