Spouse jointly liable for health insurance premiums despite separation of property

36.2006.186Altro tribunale30 nov 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed an opposition decision holding her liable for CHF 1,334.35 in unpaid mandatory health insurance premiums owed by her husband. She argued that their matrimonial property separation prevented collection against her. The cantonal insurance court held that social insurance law does not govern subsidiary spousal liability and that, under Arts. 163 and 166 CC, spouses are jointly liable for current family needs, including mandatory health insurance premiums, irrespective of the matrimonial property regime, as long as the marital community exists. Because the appellant did not establish a cessation of common life, the appeal was dismissed and the liability confirmed.

Massima Omnilex

Art. 163 and 166 CC; joint liability of spouses for mandatory health insurance premiums despite separation of property. Social insurance law does not regulate subsidiary spousal liability; recourse is had to civil law, insofar as compatible with the LAMal. Premiums for compulsory health insurance are current family needs. Consequently, during intact marital cohabitation, one spouse may bind the other and both are jointly liable for the premium debt, irrespective of the matrimonial property regime. The solidarity ceases with the termination of common life; mere separation of property does not affect it (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.2006.186

Data decisione, Autorità: 30.11.2006, TCA

Titolo: Moglie debitrice solidale dei premi dell'assicurazione obbligatoria del marito. Separazione dei beni convenuta tra i coniugi ininfluente.

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.186

ir/td

Lugano 30 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2006 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 settembre 2006 emanata da

Cassa malati CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. Con atto del 2 ottobre 2006 RI 1, (1968) coniugata dal 10 settembre 2003 con __________ (1943) con il quale ha sottoscritto un contratto matrimoniale di separazione dei beni, si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro decisione su opposizione dell'assicuratore sociale CO 1 con la quale è stata riconosciuta debitrice della somma di CHF 1'334.35 per premi del marito non pagati durante il periodo 1 aprile - 30 giugno 2005.

Nel suo gravame RI 1 indica la disponibilità del marito a pagare il debito ritenuto come lo stesso sarebbe creditore nei confronti di un istituto bancario e come la separazione dei beni sottoscritta impedirebbe all'assicuratore sociale l'incasso del credito.

B. All'accoglimento del gravame si oppone l'assicuratore con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.

Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

  1. Come recentemente ancora ribadito dal Tribunale Federale delle Assicurazioni (K 114/03 sentenza del 22 luglio 2005) il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali ed in specie con la LAMal (cfr. DTF 119 V 19 consid. 2c-d). Giusta l'art. 163 cpv. 1 CC "i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia". L'art. 166 cpv. 1 CC prevede poi che "durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia", mentre per il cpv. 3 del medesimo disposto, "con i propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro".

Il TFA ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, ritenuto che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art. 166).

Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza

finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149). Nella sentenza DTF 129 V 90 il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Gli stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella recente sentenza cantonale 18 ottobre 2006 (36.2006.140 in re B.).

  1. In concreto va evidenziato da un lato come l'ammontare del debito e la sua causale non siano minimamente - a ragione - posti in discussione con l'impugnativa in causa.

Gli atti prodotti dall'assicuratore contemplano la domanda d'adesione di __________ a CO 1, prima del suo matrimonio, e meglio dal 1 settembre 1993. CO 1 ha inoltre correttamente prodotto la polizza assicurativa 2003 da cui si desume il premio mensile ed ha versato agli atti l'estratto conto, i documenti attestanti l'incasso mancato ed in particolare l'atto di carenza beni (doc. 6) del 2 marzo 2006.

Il controllo abitanti di __________ ha confermato la sussistenza del matrimonio e la ricorrente non sostiene la cassazione della vita in comune.

Sempre agli atti le procedure d'incasso forzato verso la ricorrente e le decisioni formali e su opposizione.

  1. Alla luce di quanto precede, ritenuto corretto il conteggio della CO 1, che ripercuote sulla ricorrente spese amministrative ed esecutive non contestate, osservato come tutti i presupposti di legge siano adempiuti, il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto e la decisione su opposizione è confermata.

1.1. Di conseguenza RI 1 è condannata al pagamento dell'importo di CHF 1'334.35 alla CO 1.

  1. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

health insurance premiumsspousal liabilitysolidarityseparation of propertyfamily needsmandatory insuranceenforcement costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a spouse is jointly liable for the other spouse's mandatory health insurance premiums despite a marital property separation agreement.

Decisione estratta

Yes. Joint liability for such premiums follows from marital representation rules and is not excluded by the spouses' separation of property, so long as the marital community exists.

Motivazione estratta

Swiss social insurance law does not itself regulate subsidiary spousal liability; the matter is governed by private law, notably Art. 163 and 166 CC. Mandatory health insurance and insurer changes are current family needs. Under Art. 166 CC, spouses are jointly liable for obligations incurred for current family needs during cohabitation, regardless of the matrimonial property regime. The appellant did not show that the common life had ceased.

Questione giuridica chiave

Whether the opposition decision fixing CHF 1,334.35 against the appellant should be upheld.

Decisione estratta

Yes. The insurer's calculation and claim basis were substantiated and not meaningfully disputed.

Motivazione estratta

The insurer produced the enrollment form, policy, account statement, collection documents, and an attestation of shortfall. The amount, its cause, and the enforcement costs were not contested, and the legal requirements for liability were met.

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