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Numero d'incarto:
36.2006.184
Data decisione, Autorità:
13.10.2006, TCA
Titolo:
Petizione al TCA contro assicuratore malattia non autorizzato ai sensi della LAMal. Ritiro della petizione.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.184
ir/gm
Lugano
13 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione del 29 settembre 2006 formulata
da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
considerato, in fatto
ed in diritto
-
Con
petizione 29 settembre 2006 AT 1 di __________, con il patrocinio di RA 1 di __________,
ha postulato "l'integrale reiezione della decisione di rifiuto di
liquidare la diaria per cure domiciliari emessa dalla CV 1 in data
01.06.2006" come pure "che CV 1 sia condannata a corrispondere le
prestazioni di indennità giornaliera per cure domiciliari per il periodo dal
11.05.2006 al 05.06.2006, secondo quanto stipulato con polizza n. __________ e
complemento" (cfr. Doc. I).
-
Con
scritto 2 ottobre 2006 il giudice delegato, indicando le norme che regolano la
competenza del TCA, rispettivamente del giudice civile, ha assegnato alla
patrocinatrice dell'assicurata un termine per determinarsi in merito (cfr. Doc.
II).
-
Con
lettera 11 ottobre 2006, la RA 1 ha comunicato di rinunciare alla causa davanti
al TCA - chiedendo la restituzione dei suoi atti - e ha preannunciato
l'inoltro di una petizione alla Pretura di __________ (cfr. Doc. VI).
-
Va
rammentato qui come, secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal,
l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità
giornaliera facoltativa.
La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de
droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta
la legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata
per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione
sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e
spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente
le prove.
Il
-
gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75
prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative
ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di
procedura per le cause davanti al TCA.
Nel caso concreto CV 1 non è assicuratore malattia autorizzato ai sensi della
LAMal così come appare dall’elenco pubblicato regolarmente (si veda al
proposito
il
sito Internet dell’Ufficio Federale della sanità pubblica http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/index.html?lang=it)
Ne
discende che la petizione risultava irricevibile. Infatti per l'art. 13 cpv. 1
LAMal il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che adempiono i
requisiti della LAMal (assicuratori) a esercitare l'assicurazione sociale
malattie e la pubblicazione avviene ad opera dell’Ufficio competente
(precedentemente l’UFAS oggi il BAG ossia il Bundesamt für Gesundheit).
-
Nel
caso concreto non è sostenuto che un assicuratore malattia autorizzato ai sensi
della LAMal sia co-assicuratore (nell’ambito di una Mitversicherung) con
ripartizione dei rischi rappresentato da CV 1 (sul tema: Michael Iten: Der
private Versicherungsvertrag: Der Antrag und das Antragsverhältnis, Friborgo
1999, pag. 5; rispettivamente R. Nebel: Rechtliche Aspekteder Mitversicherung
in SVZ 1995 pag. 281 e segg.).
-
La
petizione è stata ritirata con comunicazione dello scorso 11 ottobre 2006 e
quindi la procedura va stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese
e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
procedura é stralciata dai ruoli.
2.- Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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