Health insurance denial-of-justice appeal declared moot

36.2006.137Altro tribunale4 set 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1, represented by RA 1, appealed to the Ticino Social Insurance Court for denial of justice after CO 1 refused to reimburse CHF 677.35 for laser treatment. During the proceedings, CO 1 issued a formal decision confirming the refusal and adding appeal instructions. The court held that this rendered the denial-of-justice appeal moot and struck the case off the roll. It did not assess the substantive reimbursement dispute. No justice fee was levied; costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Social insurance law; denial-of-justice complaint becomes moot once the competent insurer issues a formal, appealable decision on the underlying request. The appellate court then strikes the proceeding off the roll without examining the merits of the reimbursement dispute. Court costs need not be charged to the insurer merely because it failed to react promptly or only issued the decision during the pending proceedings (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.2006.137

Data decisione, Autorità: 04.09.2006, TCA

Titolo: Ricorso per denegata giustizia. Decisione dell'amministrazione. Stralcio.

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.137

ir/td

Lugano 4 settembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 11 luglio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

che RI 1, assicurata presso CO 1 per la base, è in cura presso il Dr. __________ di __________ per una follicolite cronico-nodulare;

che l'assicuratore ha rifiutato, dopo acquisizione di informazioni, di assumere i costi delle cure richiamando l'art. 5 All. 1 Opre;

che conseguentemente CO 1 si è rifiutata di rimborsare RI 1 per la spesa di CHF 677.35 a fronte delle cure (Laser terapia) ottenute dal professionista;

che RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aggravandosi contro lo scritto 29 maggio 2006 di CO 1, ossia contro la comunicazione di rifiuto di assunzione dei costi di cura;

che l'atto è stato intimato all'assicuratore il 12 luglio 2006 e CO 1 ha segnalato, il 2 agosto 2006, l'assenza di una richiesta di emanazione di una decisione;

che il giudice delegato si è rivolto a CO 1 nei seguenti termini:

" Rilevo che il 20 giugno 2006 il signor RA 1 aveva – senza usare le parole precise – sostanzialmente chiesto l’emanazione di una decisione.

In ogni caso il ricorso stesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rappresenta una richiesta formale di emanazione di una decisione.

Nell’ambito dell’assicurazione malattia l’assicuratore deve emanare una decisione formale avverso la quale l’assicurato, se non condivide il contenuto della stessa, può inoltrare opposizione. Solo contro la decisione su opposizione dell’assicuratore l’interessato può aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Ebbene per l’emanazione della decisione formale, ritenuto come la cittadinanza non sia tutta composta da giuristi, non si possono pretendere richieste formali e precise con l’impiego delle espressioni contenute nella legge. Nello scritto 20 giugno 2006 il signor RA 1 manifesta la sua disapprovazione per la presa di posizione dell’assicuratore, e chiede “una sollecita revisione della vs. decisione”. Credo che la richiesta del signor RA 1 fosse abbastanza esplicita.

Vi invito a prendere posizione specifica in merito, eventualmente rendendo la decisione formale che ritenete non sia stata richiesta." (Doc. IV)

che, alla luce di ciò, CO 1 ha emanato una formale decisione in cui ha ribadito il rifiuto ad assumersi i costi di cura, decisione munita dell'indicazione dei rimedi di diritto;

che la decisione è stata trasmessa al padre della giovane ricorrente, da poco diciassettenne;

che l'emanazione della decisione rende privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia;

che non si giustifica caricare all'assicuratore una tassa di giustizia pur non avendo - lo stesso - sollecitamente reagito alle richieste della ricorrente e neppure al ricorso, e pur avendo rilasciato una presa di posizione - pendente causa - a poco dire sconcertante come stigmatizzato nello scritto 7 agosto 2006;

che la decisione formale 14 agosto 2006 potrà ora fare l'oggetto di opposizione da parte della signorina RI 1;

che il giudice non deve qui esaminare se le pretese di rimborso siano fondate o meno;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è stralciato siccome privo d'oggetto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

social insurancehealth insurancedenial of justicemootnessformal decisionreimbursementcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the denial-of-justice appeal remained admissible after the insurer issued a formal decision

Decisione estratta

The complaint became moot because the insurer subsequently rendered a formal decision on the reimbursement request.

Motivazione estratta

Once the insurer issued a formal, appealable decision, the purpose of the denial-of-justice appeal disappeared; the court therefore no longer had a live matter to decide.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged to the insurer

Decisione estratta

No court fee was imposed; the costs were borne by the State.

Motivazione estratta

Although the insurer had not reacted promptly and its position during the proceedings was criticized, the court found no basis to charge a justice fee to the insurer in this procedural posture.

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