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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.135
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TCA
Titolo:
Decisione dell'amministrazione, successiva al ricorso, che rende l'impugnativa priva d'oggetto.
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.135
ir/td
Lugano
20 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto ed
in diritto
-
che,
con decisione 12 giugno 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo contro la decisione amministrativa del 1° marzo 2006, in materia di
riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006,
presentato da RI 1;
-
che
con atto 7 luglio 2006 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contro tale decisione;
-
che
il ricorso è stato trasmesso l'11 luglio 2006 all'amministrazione per la risposta
di causa (II);
-
che
il 19 luglio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della
procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità
di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in
epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno
accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla
stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le
malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. V)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 19 luglio 2006 dell'UAM
all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte
ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 07.07.2006
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2006, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in
data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di agosto riceverà da parte nostra una nuova decisione di
carattere positivo.
Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio
2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della
riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del
mese di luglio.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei
suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da
cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà
dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di premio
da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1°
gennaio 2006.” (Doc. V/bis)
-
che
il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo
ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di
decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce della recente
abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità amministrativa può, fino
all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto
senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
-
che
la nuova decisione del 19 luglio 2006 rende privo d'oggetto il ricorso;
-
che
la causa va stralciata e la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi
ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato
dai ruoli;
-
non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
la presente decisione è definitiva. Intimazione alle
parti mediante scritto raccomandato.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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