AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.227
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione negativa in materia di sussidio. Ricorso. Nuova decisione con cui viene ammesso il principio del sussidio. Stralcio siccome data la possibilità all'assicurato di impugnare separatamente la decisione che fissa l'importo dei sussidi.
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.227
ir/td
Lugano
9 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 28 novembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
-
che,
con decisione 28 novembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo contro la precedente decisione amministrativa del 30 giugno 2005, in
materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per
l'anno 2005, presentato da RI 1;
-
che
con atto 23 dicembre 2005 RI 1, rappr. dal RA 1 si è aggravato contro tale
decisione (I);
-
che
il ricorso è stato trasmesso il 27 dicembre 2005 all'amministrazione per la
risposta di causa (II);
-
che
il 30 dicembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio
della procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità
di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in
epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno
accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla
stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie
per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. III)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 30 dicembre 2005 dell'UAM al
RA 1, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato
comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 23.12.2005
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in
data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di gennaio riceverà da parte nostra una nuova decisione di
carattere positivo.
Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio
2005. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della
riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del
mese di gennaio.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito effettuare
un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2005.
Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua
disposizione.” (Doc. III/bis)
-
che
il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo
ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di
decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,
all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova
decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di
una nuova decisione;
-
che
la nuova decisione del 30 dicembre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;
-
che
la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione
che quantificherà il sussidio;
-
che
alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese
e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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