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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.152
Data decisione, Autorità:
12.12.2005, TCA
Titolo:
Decisione su reclamo in materia di sussidi impugnata al TCA. Nuova decisione con la risposta di causa con cui ilmprincipio del sussidio viene ammesso. Stralcio siccome l'assicurato può ricorrere contro la decisione che quantifica il sussidio.
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.152
ir/gm
Lugano
12 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 10 ottobre 2005
interposto da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 settembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
-
che,
con decisione 30 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto
il reclamo contro la decisione amministrativa del 30 giugno 2005, in materia di
riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005,
presentato da RI 1;
-
che
con atto 10 ottobre 2005, completato con scritti 24 ottobre e 18 novembre 2005,
RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I, III e V);
-
che
il ricorso è stato trasmesso il 23 novembre 2005 all'amministrazione per la
risposta di causa (VI);
-
che
il 7 dicembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio
della procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità
di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in
epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno
accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla
stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le
malattie per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. VII)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 7 dicembre 2005 dell'UAM
all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte
ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 10.10.2005
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in
data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di gennaio riceverà da parte nostra una nuova decisione di
carattere positivo.
Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio
2005. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della
riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del
mese di gennaio.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito effettuare
un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2005 (VII/bis)
-
che
il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo
ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di
decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù
dell'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile
per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova
decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di
una nuova decisione;
-
che
la nuova decisione del 7 dicembre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;
-
che
la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione
che quantificherà il sussidio;
-
che
alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese
e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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